n.222 del 24.10.2012 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento provvisorio del Poliambulatorio privato Terme della Salvarola di Sassuolo (MO) per ulteriori prestazioni ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 1834 del 12/3/2009
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) il Poliambulatorio privato Terme della Salvarola, Via Salvarola n. 131, Sassuolo (MO), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, è accreditato in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, per le ulteriori prestazioni indicate nella domanda, relative ad attività già accreditate, afferenti alle branche specialistiche di Cardiologia, Chirurgia generale, Dermatologia, Oculistica e Diagnostica per immagini, come ampliamento dell’accreditamento concesso con la determinazione 1834/09, citata in premessa;
2) di dare atto che, poiché le prestazioni oggetto del presente atto non presentano requisiti specifici applicabili ulteriori rispetto a quelli già valutati in sede di visita di verifica per l’accreditamento, la verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati sarà effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni, e della L.R. 34/98, e successive modifiche, in occasione dell’eventuale rinnovo dell’accreditamento;
3) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.