n.222 del 24.10.2012 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Cascinaghiara, Fontanellato gestita dall'ente associazione Comunità di Servizio ed Accoglienza Betania, Parma
IL DIRETTORE
Richiamati:
- l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della sopracitata propria deliberazione n. 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso;
Richiamata la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultime L.R. 4/08, che all’art. 10:
- pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;
Vista la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 6129 del 29 maggio 2008 con la quale è stato concesso l’accreditamento della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Cascinaghiara”, ubicata in via Malcantone n.42, Fontanellato (PR), per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa, gestita dall’ente “Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania”, con sede legale in Parma (PR) Via del Lazzaretto n. 26;
Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 10 novembre 2011, e protocollata con n. PG/2011/0278228 del 16 novembre 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante di “Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania” chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale della struttura “Cascinaghiara” concesso con la citata determinazione 6129/08”;
Preso atto che la struttura “Cascinaghiara” risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria dei soggetti dipendenti da sostanze d’abuso;
Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visita della verifica effettuata in data 8/3/2012, circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;
Vista la relazione motivata in ordine al rinnovo dell’accreditamento della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2012/0006461 del 24 maggio 2012, conservata agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;
Richiamato il DPR 252/98;
Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;
Dato atto del parere allegato
determina:
1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, il rinnovo dell'accreditamento per anni quattro della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Cascinaghiara”, ubicata in via Malcantone n.42, Fontanellato (PR), per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa, gestita dall’ente “Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania”, con sede legale in Parma (PR) via del Lazzaretto n. 26;
2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4. l’accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza dell’accreditamento già concesso con precedente provvedimento, ovvero 29 maggio 2012 e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
5. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all’assetto proprietario, a quello strutturale, nonché alla tipologia di attività;
6. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.