n.226 del 26.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate", sancito in data 5 agosto 2014 rep. atti n. 91

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visto il D.P.R. 27/3/1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza”;

Viste le Linee guida n. 1/1996 in applicazione del sopra richiamato DPR 27/3/1992, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 114 del 17/5/1996;

Viste le “Linee guida sull'organizzazione sanitaria in caso di catastrofi sociali” emanate dal Dipartimento di Protezione Civile nel giugno 1997;

Dato atto che sul territorio regionale è attivo il sistema sanitario di emergenza-urgenza territoriale 118, realizzato ai sensi del D.P.R. 27/3/92, delle Linee guida attuative n. 1/1996 e dei Piani Sanitari Regionali, coordinato e gestito dalle Aziende UU.SS.LL. tramite le Centrali Operative 118;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il predetto documento definisce le modalità ed i criteri di organizzazione dei soccorsi sanitari in occasione di eventi e di manifestazioni programmate, affinché sia garantita la messa a disposizione di un'organizzazione totalmente sinergica con l'ordinaria organizzazione del Servizio di Emergenza territoriale 118, con l'obiettivo di fornire livelli di assistenza per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie;

Valutato necessario garantire l'esecutività del predetto Accordo, recependone integralmente i contenuti;

Ritenuto, pertanto, opportuno recepire l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”, allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, in relazione a quanto previsto dal punto 4 del predetto Accordo, gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa a supporto di eventi/manifestazioni programmati sono a carico degli Organizzatori dell'evento/manifestazione e che, qualora il Servizio di Emergenza territoriale 118, sia in grado di mettere a disposizione tali risorse, senza ridurre l'ordinaria attività istituzionale, compete alle Regioni la definizione dei limiti e delle modalità economiche di tale messa a disposizione;

Ritenuto di stabilire, con riferimento al punto 4 del sopra citato Accordo che, qualora le Aziende, tramite il Servizio di Emergenza territoriale 118, siano in grado di mettere a disposizione le necessarie risorse sanitarie previste dalla pianificazione dell'evento/manifestazione, le stesse determineranno il relativo corrispettivo nella misura degli oneri sostenuti dalle medesime Aziende per tali risorse;

Rilevato che dall'attuazione del predetto Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente;

Ritenuto di dare mandato alle Aziende Sanitarie di porre in essere tutte le azioni necessarie conseguenti al recepimento dell’Accordo oggetto del presente atto deliberativo;

Visti:

- la L.R. n. 19/1994 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e succ.mod.;

- la L.R. 29/2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e succ. mod.;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii;

- il DLgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057/
2006, n. 1663/2006, n.2416/2008 e s.m., n. 1222/2011, n. 1511/
2011, n. 1521/2013, n. 1621/2013, n. 1179/2014, n. 57/2015 e n. 193/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di recepire, per le motivazioni in premessa indicate, l'Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”, Allegato parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa a supporto di eventi/manifestazioni programmati, di cui al punto 1.a) dell’Accordo Stato Regioni che si recepisce con il presente provvedimento sono a carico degli Organizzatori dell'evento/manifestazione;

3. di dare mandato alle Aziende Sanitarie di porre in essere tutte le azioni necessarie conseguenti al recepimento dell’Accordo oggetto del presente atto deliberativo, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

devono essere definite in modo coordinato all’interno delle singole aree omogenee afferenti a ciascuna centrale operativa (Emilia Ovest, Emilia Est, Romagna) le procedure di gestione organizzativa ed operativa delle previsioni dell’Accordo che si recepisce con il presente atto; tale definizione viene coordinata dall’Azienda sede di centrale per l’area di cui si tratta;

4. di stabilire che, qualora le Aziende, tramite il Servizio di Emergenza territoriale 118, siano in grado, senza ridurre l'ordinaria attività istituzionale, di mettere a disposizione le necessarie risorse sanitarie previste dalla pianificazione dell'evento/manifestazione, le stesse determineranno il relativo corrispettivo nella misura degli oneri sostenuti dalle medesime Aziende per tali risorse; tale determinazione dovrà essere effettuata in modo coordinato all’interno delle singole aree omogenee afferenti a ciascuna centrale operativa (Emilia Ovest, Emilia Est, Romagna);

5. di precisare che, per l'attuazione dell'Accordo oggetto di recepimento, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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