n.214 del 24.06.2020 periodico (Parte Seconda)

D.G.R. 1682/2014 e Reg. (UE) 1151/2012. Parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare della IGP Scalogno di Romagna

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal Direttore generale della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, Valtiero Mazzotti

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l’altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);

- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP 
e STG”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1682, del 27 ottobre 2014, avente per oggetto "Applicazione delle disposizioni 
nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg relative a prodotti ottenuti nel territorio della regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale", che ha sostituito la deliberazione 
1273/1997;

Acquisita agli atti, al prot. n. PG/2020/00296080 del 17 aprile u.s, la proposta di modifica del disciplinare della Igp Scalogno di Romagna, inoltrata dal Consorzio di tutela dello Scalogno di Romagna Igp, con sede presso il Comune di Riolo Terme, in Via Aldo Moro n.2;

Considerato che le modifiche proposte riguardano:

- vari aggiornamenti del riferimento giuridico al regolamento (UE) 1151/2012;

- le caratteristiche del prodotto riferite al bulbo cipollino, alla sua tecnica di riproduzione, al divieto di ristoppio ed alla indicazione della resa per ettaro;

- l’indicazione della struttura di controllo;

- il legame con la zona geografica facendo riferimento a specifici testi e bibliografie;

- la designazione, presentazione e il confezionamento, riferite sia al prodotto fresco che al prodotto essiccato;

- l’etichettatura che deve comprendere sia il logo distintivo secondo la base colorimetrica approvata, sia la dizione “Prodotto in Italia”.

Considerato inoltre che il giorno 13 maggio 2020 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 149 la Comunicazione del Responsabile del Servizio Innovazione, Qualità, Promozione e Internazionalizzazione del sistema agroalimentare riguardante la modifica del disciplinare della IGP Scalogno di Romagna e nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;

Acquisito agli atti al prot. NP.2020.38348 del 12 giugno 2020 apposito verbale tecnico le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta sopra menzionata;

Considerato che la richiesta di registrazione risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione 1682/2014;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;

Dato atto che:

- ai sensi della lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato 
alla citata deliberazione 1682/2014, spetta al Responsabile del Servizio competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;

- ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato alla citata deliberazione 1682/2014 tale parere viene espresso con riferimento ai seguenti aspetti:

- validità socioeconomica della proposta di registrazione;

- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

- presenza di eventuali interessi contrapposti;

- eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;

Considerato che, in coerenza con quanto riportato dal citato verbale:

- la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è sottolineata dalla proposta di adeguamenti finalizzati alla più precisa descrizione delle caratteristiche del prodotto, all’inserimento di un articolo riguardante il legame con l’ambiente, ad aggiornamenti riguardanti il metodo di ottenimento, la prova dell’origine, il confezionamento, l’etichettatura con l’inserimento di uno specifico marchio;

- la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari è assicurata dall’assenza di rilievi ostativi a fornire il parere favorevole da parte del competente Servizio regionale in merito agli aspetti tecnici della modifica;

- la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di espliciti interessi contrapposti;

- non si evidenziano ulteriori aspetti rilevanti per ottenere la modifica del disciplinare della Igp;

Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della Igp Scalogno di Romagna;

Visti, inoltre:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di accesso civico e di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 29/1/2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018 – 2020”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” nonché le relative note applicative prot. PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/779385 del 21/12/2017;

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura 
n. 10576 del 28 giugno 2017 recante “Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- la determinazione n. 3191 del 9 marzo 2018 recante “Individuazione dei Responsabili di procedimento nell'ambito del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”, successivamente integrata con determinazione n. 16640 del 17 ottobre 2018;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Atteso che il sottoscritto, ai sensi della citata deliberazione di Giunta n. 2416/2008 “Parte Generale”, Sezione 3, paragrafo 3.3, punto 59, svolge attualmente le funzioni di Responsabile del Servizio Innovazione, Qualità, Internazionalizzazione del sistema agro-alimentare, temporaneamente privo di titolare;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità amministrativa del presente atto;

determina: 

1) di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della Igp Scalogno di Romagna, ai sensi del Regolamento (CE) 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1682/2014, inoltrata dal Consorzio Scalogno di Romagna, con sede presso il Comune di Riolo Terme, Via Aldo Moro n. 2, 48025 Riolo Terme, con riferimento ai seguenti aspetti:

- validità socioeconomica della proposta di registrazione;

- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

- assenza di interessi contrapposti;

2) di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;

3) di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale della corruzione ai sensi dell’art. 7bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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