n.258 del 07.10.2026 periodico (Parte Seconda)
Dichiarazione dello stato di crisi regionale a seguito degli eventi meteorologici che nei giorni 20, 21 e 28 agosto 2026 hanno interessato tredici comuni nei territori delle province di Piacenza, Parma, Bologna e Forlì-Cesena
VISTI:
- il D. Lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile” e s.m.i., che all’articolo 7, comma 1, definisce la tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile e i poteri di intervento degli enti competenti, con particolare riferimento alla lettera b);
- il D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, art. 2 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell’edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonché in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani”, commi da 4 a 7;
- la L.R. n. 1/2005 “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
PREMESSO che, come rappresentato e meglio dettagliato nei rapporti post evento redatti da ARPAE relativamente alle analisi metereologiche, alla scala sinottica e alla mesoscala:
- nelle giornate del 20 e 21 agosto 2026, si sono susseguiti diversi sistemi convettivi con diffuse e persistenti precipitazioni dai rilievi fino alle zone di pianura, associate ad un’intensa attività elettrica, grandine e soprattutto forti raffiche di vento. Si sono registrate cumulate orarie dal valore molto intenso e il carattere temporalesco dei fenomeni è evidenziato dalle cumulate di precipitazione su 15 minuti, che mostrano diversi valori superiori a 15 mm da Piacenza a Forlì-Cesena. Nella giornata del 20 agosto si sono osservate raffiche di vento fino a “Burrasca Forte” da Piacenza alla costa, il 21 agosto i valori più elevati pari a “Burrasca Fortissima” o “Fortunale” si sono registrati nella parte centro-orientale con valori fino a 94 km/h nel bolognese e di 103 km/h a Forlì centro, con locali fenomeni di downburst. La frequente attività elettrica associata ai temporali ha localmente determinato l’innesco di incendi tra il Faentino e il Forlivese;
- nella giornata del 28 agosto 2026, due supercelle e un terzo sistema intenso hanno interessato il settore occidentale della Regione portando grandinate localizzate di grosse dimensioni, anche superiori a 6 cm e fino a 13 cm, in alcuni comuni del Piacentino e Parmense, associate a venti forti di downburst con raffiche lineari di 67.6 km/h sul Piacentino e 60.8 km/h sul Parmense;
CONSIDERATO che tali fenomeni nelle Province di Piacenza, di Parma, di Bologna e di Forlì-Cesena hanno determinato scoperchiamenti di tetti, caduta di numerose alberature, una insufficiente capacità di deflusso del sistema scolante urbano, allagamenti e locali movimenti franosi, innesco di incendi, facendo registrare danni sia al patrimonio edilizio pubblico sia a quello privato, l’interruzione della viabilità stradale sia principale che secondaria, problemi alle reti dei servizi pubblici essenziali, nonché una temporanea sospensione dell’attività all’aeroporto di Forlì;
VISTE le allerte n. 92/2026, n. 93/2026 per le giornate del 20 e 21 agosto 2026, e il bollettino di vigilanza n. 18/2026 per la giornata del 28 agosto 2026 considerato che, anche a poche ore dall’evento, la previsione a grande scala e a scala regionale non mostravano indicazioni significative di precipitazione sull’Emilia-Romagna;
DATO ATTO che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha assicurato il proprio intervento operativo raccordandosi con i Sindaci ed i Centri Operativi Comunali, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, il Corpo dei Vigili del fuoco per gli interventi di soccorso tecnico urgente, anche mediante l’attivazione delle strutture operative e del Volontariato di Protezione Civile per la gestione delle criticità e il necessario supporto per il più rapido rientro nelle condizioni di normalità;
RILEVATA l’attivazione di tutti gli enti e le strutture operative per garantire i primi interventi urgenti e la messa in sicurezza delle aree colpite, garantendo la pubblica incolumità con operazioni di taglio e rimozione delle alberature cadute, con verifiche della stabilità di edifici pubblici e privati e strutture colpite e danneggiate, con verifiche circa la presenza di ulteriori piante pericolose, con ripristino delle viabilità interrotte, della segnaletica e delle utenze;
EVIDENZIATO che per l’intensità, l’estensione e l’impatto sull’area colpita sono pervenute dagli enti locali ricognizioni speditive delle criticità e dei danni, sia in corso di evento al Centro Operativo Regionale sia nei giorni successivi agli eventi agli Uffici territoriali dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
VISTO l’art. 8, comma 1, della L.R n. 1/2005, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, ovvero eventi di rilievo regionale che per natura ed estensione necessitano di una immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale;
RITENUTO, sulla base dei report di evento e delle segnalazioni pervenute, di dover dichiarare, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i., lo stato di crisi regionale a far data dal 20 agosto 2026, relativamente agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20, 21 e 28 agosto 2026, nei Comuni colpiti elencati in allegato 1, ferma restando la possibilità di aggiornare con successivi atti il suddetto elenco, anche sulla base dell’acquisizione di ulteriori elementi;
RITENUTO, altresì, di attivare le competenti strutture regionali per i provvedimenti che si dovessero rendere necessari al fine del superamento dell’emergenza e per un diretto supporto agli enti locali colpiti;
ATTESO che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, può:
- adottare, al verificarsi di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti – ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 1/2005 – tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
- attivare direttamente interventi di somma urgenza e di protezione civile in caso di emergenze in materia di difesa del suolo e della costa, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 101/2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione”, aggiornato con D.G.R. n. 656/2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
DATO ATTO dei pareri allegati;
1. di dichiarare, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i., lo stato di crisi regionale, per la durata di 180 giorni decorrenti dal 20 agosto 2026, relativamente agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20, 21 e 28 agosto 2026, nei tredici Comuni colpiti riepilogati in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attivare le competenti strutture regionali per i provvedimenti che si dovessero rendere necessari al fine del superamento dell’emergenza e per un diretto supporto agli enti locali colpiti;
3. di evidenziare che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, può:
a) adottare, al verificarsi di una situazione di pericolo che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti – ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 1/2005 – tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
b) attivare direttamente interventi di somma urgenza e di protezione civile in caso di emergenze in materia di difesa del suolo e della costa, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità degli specifici capitoli del proprio bilancio, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
4. di evidenziare, altresì, limitatamente al periodo e al territorio per cui è dichiarato lo stato di crisi regionale, che trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 140 bis “Procedure di protezione civile” del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
5. di provvedere, a seguito delle disposizioni che dovranno essere disciplinate con apposito decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ai sensi dell’art.2, comma 7, del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, alla richiesta di accesso alle risorse del fondo di cui all’art. 45 del D.Lgs. 1/2018 “Codice di protezione civile”;
6. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni Comunali, alle Prefetture-Uffici territoriali di Governo e alle Province;
7. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
8. di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito web istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione degli indirizzi della Giunta Regionale sulla trasparenza ampliata, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii..