n.237 del 17.07.2024 periodico (Parte Seconda)
Approvazione delle direttive per il rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura nelle acque interne ai sensi dell'art. 32 bis del Regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante "Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della Legge regionale 7 novembre 2012, n. 11"
Visti:
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli artt. 86 e 89, che trasferiscono alle regioni la gestione del demanio idrico, e l’art. 105, comma 2, lett. l), che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche e integrazioni, che all'art. 2, comma 1, lettere d) e d bis) prevede che spettano alla Regione le funzioni di "individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo" e di "controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica";
- la Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi regionali”, che contiene le disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico e quelle sul procedimento per il rilascio delle concessioni;
- la Legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 3 che stabilisce che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e delle attività ad esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e suddivide le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge n. 56 del 2014, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di esercizio della pesca nelle acque interne, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative nonché l'introito dei relativi proventi, che restano alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
- il Regolamento regionale 2 febbraio 2018 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della Legge regionale 7 novembre 2012, n. 11;
Richiamata la propria deliberazione n. 2165 del 12 dicembre 2023 “Approvazione modifiche al Regolamento regionale 2 febbraio 2018 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della Legge regionale 7 novembre 2012, n. 11”, con cui è stato introdotto l’art. 32 bis del Regolamento, che al comma 1 prevede che: “La Giunta regionale, con propria deliberazione approva apposite Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di demanio idrico per la pesca e l’acquacoltura, armonizzandole, per quanto possibile, con le analoghe previsioni normative stabilite per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 con particolare riguardo a quanto previsto in materia di limiti all’estensione delle concessioni, alla durata delle stesse, alle modalità di gestione, ai tempi di raccolta e semina, al numero di addetti necessario in rapporto alle superfici oggetto di concessione e ai criteri di priorità nell’assegnazione che devono valorizzare le ricadute socio-economiche e ambientali di ciascuna domanda di concessione”;
Ritenuto pertanto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 1/2018, di procedere all’adozione delle direttive per il rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura nelle acque interne nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
Richiamate altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
1. di approvare, ai sensi dell’art. 32 bis, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2018, “Attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11”, le Direttive per il rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura nelle acque interne nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
4. di disporre, infine, la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca.