n. 27 del 16.02.2011 periodico (Parte Seconda)
Assegnazione e concessione di un contributo integrativo al "Fondo rischi consortile cooperative sociali" del Consorzio "Cooperfidi Italia, Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi" ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 22/90 e ss.mm. C.U.P. (Codice Unico di Progetto) E42F10000570002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 “Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione” e successive modificazioni e integrazioni;
Richiamato, in particolare, l’art. 7 della succitata legge regionale che ha previsto che la Regione Emilia-Romagna promuovesse la creazione di un consorzio fidi regionale tra imprese cooperative e contribuisse alla formazione del relativo fondo consortile, previa condizione che il Consiglio regionale, con propria delibera, approvasse lo statuto del consorzio e provvedesse alla nomina di uno o più rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione del consorzio medesimo;
Premesso che:
- ai sensi del suddetto articolo 7 della L.R.22/90, è stato regolarmente costituito un unico consorzio fidi regionale per la cooperazione, denominato COOP.E.R.FIDI - Consorzio Fidi Regionale fra le Cooperative dell’Emilia-Romagna;
- a norma del comma 5 del citato art. 7 della L.R. 22/90, il Consiglio regionale (ora Assemblea Legislativa) ha, con propria deliberazione dell’8 marzo 1995, n. 2419, esecutiva ai sensi di legge, proceduto all’approvazione dello Statuto del consorzio COOP.E.R.FIDI - Consorzio Fidi Regionale fra le Cooperative dell’Emilia-Romagna (BO);
- a norma del comma 4 del citato art. 7 della L.R. 22/90, il Consiglio regionale (ora Assemblea Legislativa) ha, con deliberazione del 24 luglio 1996, n. 381, esecutiva ai sensi di legge, provveduto alla determinazione dei criteri per l’individuazione dei destinatari dei servizi del consorzio COOP.E.R.FIDI, delle modalità di concessione e dei vincoli di destinazione del contributo regionale al fondo consortile;
Considerato che:
- con la L.R. 12 dicembre 1997, n. 42, recante “Integrazioni alla L.R. 23 marzo 1990, n. 22, ‘Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione’”, sono state apportate integrazioni a quanto precedentemente disposto dal’art. 7 della L.R. 22/90;
- a norma del comma 1 dell’art. 7 bis della L.R. 22/90 - inserito dall’art. 2 della L.R. 42/97 sopracitata - la Regione può concedere contributi ad integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale per la cooperazione costituito a norma del citato art. 7 della L.R. 22/90;
- a norma del comma 2 dell’art. 7 bis della L.R. 22/90 - inserito dall’art. 2 della L.R. 42/97 sopracitata - la Giunta regionale determina le modalità di concessione dei contributi precedentemente richiamati e ne stabilisce i vincoli di destinazione;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio regionale (ora Assemblea legislativa) n. 626 del 20/12/2004 è stato costituito un fondo rischi, a contabilità separata, denominato “Fondo rischi consortile Cooperative sociali” da destinare alla concessione di garanzie alle cooperative sociali e loro consorzi, aderenti al Consorzio COOP.E.R.FIDI, per operazioni a breve e a medio termine, relative ad azioni di promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali e conformi alle loro finalità istituzioni, effettuate sia con istituti di credito sia con società finanziarie convenzionati con il Consorzio stesso;
Dato atto tuttavia che, con lettera del 7 gennaio 2010, prot. PG/2010/10001 è stato comunicato alla Regione che:
- in data 30 settembre 2009 l’assemblea di COOP.E.R.Fidi Emilia-Romagna ha deliberato l’adesione ad un progetto di fusione promosso dalle centrali cooperative che ha determinato la nascita di un unico Confidi di livello nazionale denominato Cooperfidi Italia, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi;
- il suddetto progetto di fusione è finalizzato alla creazione di un soggetto in possesso dei requisiti dimensionali necessari alla sua trasformazione in intermediario finanziario vigilato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 385/93, come modificato dal D.Lgs. 141/10;
- in data 16 dicembre 2009 è stato sottoscritto il relativo atto notarile di fusione;
- nonostante l’avvenuta fusione, il nuovo soggetto di livello nazionale si impegna nei confronti della Regione a mantenere una segmentazione regionale della propria attività di garanzia, continuando – come in passato faceva COOP.ER.FIDI Emilia-Romagna - ad impiegare le risorse provenienti da eventuali contributi della Regione Emilia-Romagna a copertura delle garanzie rivolte al sistema produttivo emiliano-romagnolo;
Vista la lettera del 20/10/2010, acquisita agli atti del Servizio Programmazione e Sviluppo del sistrema dei servizi sociali. Promozione sociale, Terzo settore, Servizio civile, con la quale Cooperfidi Italia, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi ha richiesto, per l’anno 2010, un contributo integrativo al proprio fondo rischi consortile per le cooperative sociali, ai sensi dell’art. 7 bis della Legge 22/90 e delle deliberazioni del Consiglio regionale (ora Assemblea Legislativa) 381/96 e, in particolare, 626/04;
Considerato che la suddetta richiesta di Cooperfidi Italia, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, è rispondente ai requisiti di cui alla sopra citata deliberazione consiliare 626/04, sulla base delle verifiche effettuate dal Servizio Programmazione e Sviluppo del sistema dei servizi sociali. Programmazione sociale, Terzo settore, Servizio civile;
Ritenuto, per i motivi sopra esposti:
- che le risorse che saranno eventualmente ottenute da Cooperfidi Italia, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi a titolo di contributi integrativi al fondo rischi consortile per le cooperative sociali continueranno anche in futuro a generare un corrispondente ed adeguato volume di garanzie destinato al sostegno del sistema produttivo dell’Emilia-Romagna, in continuità con l’attività e la missione aziendale svolta in questi anni da Cooperfidi Emilia-Romagna;
- che continuino a sussistere i presupposti e le condizioni per poter provvedere, per l’anno 2010, all’assegnazione e concessione al consorzio Cooperfidi Italia, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, di un contributo integrativo al “Fondo rischi consortile cooperative sociali” pari a € 500.000,00;
- di poter utilizzare, a tale fine, i medesimi criteri e le medesime modalità di concessione e i vincoli di destinazione definiti con la citata deliberazione consiliare 626/04 ed applicarli altresì al contributo integrativo al fondo consortile, di cui alla presente deliberazione;
Dato atto che a tal fine è stato previsto apposito stanziamento sul Capitolo 21222 “Contributi per l’integrazione del fondo consortile del Consorzio Fidi Regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7 bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche), afferente l’U.P.B. 1.3.2.3.8230, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010;
Sentito nel merito il Direttore generale Attività Produttive, Commercio e Turismo circa l’utilizzo di quota parte dello stanziamento del Capitolo 21222;
Visti:
- la L.R. 15/11/2001, n. 40;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
- la L.R. 22 dicembre 2009, n. 24 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bbilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012”;
- la L.R. 22 dicembre 2009, n. 25 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e Bilancio pluriennale 2010-2012”;
- la L.R. 23 luglio 2010, n. 7 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione”, ed in particolare l’art. 5;
- la L.R. 23 luglio 2010, n. 8 “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 a norma dell’articolo 30 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
- le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 18 novembre 2010, n. 8 e del 22 dicembre 2010, n. 10 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione;
Dato atto che in data 18/11/2010 è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale al progetto di cui al presente provvedimento il codice C.U.P. (codice unico di progetto) E42F10000570002;
Dato atto che si sta provvedendo ad acquisire la documentazione di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 55, recante “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”, e successive modifiche ed integrazione, nel rispetto di quanto indicato dal DPR 3 giugno 1998, n. 252, e che di tale acquisizione si darà atto nella fase di liquidazione del contributo;
Ritenuto di dover procedere, con il presente provvedimento, all’impegno della spesa necessaria sul citato capitolo di bilancio, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 47, comma 2 della sopra richiamata Legge regionale 40/01;
Richiamate le proprie deliberazioni 1057/06, 1663/06, 2416/08 e ss.mm., 1173/09 e 1377/10;
Dato atto dei pareri allegati alla presente deliberazione;
Su proposta dell’Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione. Volontariato, Associazionismo e Terzo settore, Teresa Marzocchi;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a:
a. di assegnare e concedere, per le ragioni espresse in premessa, a norma dell’art. 7 bis della L.R. 22/90, al Consorzio Cooperfidi Italia, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi un contributo integrativo al fondo regionale di garanzia “Fondo rischi consortile Cooperative sociali” pari a complessivi € 500.000,00, subordinatamente alla verifica del rispetto dei vincoli posti dalla L. 55/90 e succ. mod.;
b. di dare atto che per la gestione di tale fondo saranno utilizzati i medesimi criteri e le medesime modalità di concessione e i vincoli di destinazione definiti con la deliberazione del Consiglio regionale (ora Assemblea Legislativa) 626/04;
c. di dare atto, pertanto, che il “Fondo rischi consortile Cooperative sociali” è destinato alla concessione di garanzie alle piccole e medie imprese socie del Consorzio stesso, costituite sotto forma di cooperative sociali, operanti nel territorio regionale, regolarmente iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 2 della L.R. 7/94 e loro consorzi, per operazioni a breve e a medio termine, relative ad azioni di promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali stesse e conformi alle loro finalità istituzionali, effettuate sia con istituti di credito sia con società finanziarie;
d. di impegnare, sulla base di quanto indicato in premessa, la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 500.000,00, registrata al n. 4568 di impegno, sul Capitolo 21222 “Contributi per l’integrazione del fondo consortile del Consorzio Fidi Regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7 bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche), afferente l’U.P.B. 1.3.2.3.8230, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità;
e. di dare atto che alla liquidazione dell’importo di cui al precedente punto d. al consorzio Cooperfidi Italia, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, ed alla richiesta della emissione del titolo di pagamento, provvederà, con propri atti formali e subordinatamente all’acquisizione della documentazione prevista dalla Legge 55/90 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto di quanto indicato dal DPR 3 giugno 1998, n. 252, il dirigente regionale competente, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 2416/08 e ss.mm.;
f. di dare atto che in data 18/11/2010 è stato assegnato al progetto di cui al presente provvedimento il codice C.U.P. (codice unico di progetto) E42F10000570002;
g. di pubblicare la presente deliberazione nel BURET.