n.261 del 24.08.2016 periodico (Parte Seconda)
Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)(Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)”;
Premesso che:
- la direttiva europea 2008/98/CE pone quale azione prioritaria della gerarchia dei rifiuti la prevenzione attraverso la riduzione della produzione degli stessi;
- la normativa italiana di attuazione di tale principio è contenuta nella parte IV del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare l'art.180 bis prevede che i Comuni promuovano iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti ed a tal fine possano individuare appositi spazi per l'esposizione temporanea, al fine dello scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo;
- il Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti contenuto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, prevede tra le misure di prevenzione la promozione dei centri del riuso;
- la L.R. n. 16/2015 ha tra i propri obiettivi quello di attuare nella gestione dei rifiuti il rispetto della gerarchia prevista dalla direttiva europea 2008/98/CE;
- per il raggiungimento di tale obiettivo prevede, tra le varie azioni, di favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita e di promuovere i centri comunali per il riuso, anche in sinergia con i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati;
- in particolare l'art. 3, comma 11, della L.R. n. 16/2015, dispone che la Regione emani apposite linee guida applicative per la gestione dei centri comunali per il riuso;
Dato atto che le suddette linee guida:
- disciplinano il funzionamento dei centri comunali del riuso con le finalità di:
- favorire un'integrazione dei centri del riuso con i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati;
- ridurre la produzione di rifiuti da inviare a trattamento o smaltimento;
- favorire il riuso di materiali ed oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita;
- creare una struttura di sostegno per fasce sensibili della popolazione, rendendo disponibili beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originari;
- creare opportunità di lavoro per persone disoccupate, disabili o svantaggiate;
- costituiscono il riferimento per la regolamentazione dei centri del riuso da parte dei Comuni prevista dall'art. 3, comma 12, della L.R. n. 16 del 2015;
- istituiscono presso il Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente dell'Emilia-Romagna l'Elenco regionale dei centri del riuso;
- in fase di avvio sono inseriti nel suddetto Elenco i centri del riuso esistenti individuati con determinazione dirigenziale sulla base della ricognizione effettuata dalla Regione ed i centri esistenti che non rientrano tra quelli individuati nella ricognizione devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale della presente deliberazione;
- i gestori dei nuovi centri del riuso sono tenuti a richiedere al Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali l'iscrizione nell'Elenco regionale prima della loro entrata in funzione;
- i gestori dei centri del riuso sono tenuti a comunicare annualmente al Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità che saranno definite dal Servizio stesso, le tipologie ed i quantitativi dei beni usati conferiti, presenti nel centro, consegnati agli utenti e avviati a recupero o smaltimento ovvero conferiti presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani con le modalità definite dal Servizio stesso;
Ritenuto opportuno disporre che i centri del riuso esistenti non conformi con le linee guida debbano provvedere all'adeguamento entro un anno dalla pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale Regionale;
Dato atto che con lettera PG.2016.0520640 dell'11/7/2016 la Regione ha inviato ad ANCI Emilia-Romagna la bozza di linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso per eventuali osservazioni;
Considerato che ANCI Emilia-Romagna per le vie brevi ha presentato alcune osservazioni che sono state recepite;
Ritenuto, quindi, di approvare le linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso come modificate in seguito alle osservazioni di ANCI Emilia-Romagna;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
- di approvare le “Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso”, allegate alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di istituire presso il Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente dell'Emilia-Romagna l'Elenco regionale dei centri del riuso;
- di inserire in fase di avvio nel suddetto Elenco i centri del riuso esistenti individuati con determinazione dirigenziale sulla base della ricognizione effettuata dalla Regione e che i centri esistenti che non rientrano tra quelli individuati nella ricognizione debbano richiedere l'iscrizione nell'Elenco regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della presente deliberazione;
- di prevedere che i gestori dei nuovi centri del riuso siano tenuti a richiedere al Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali l'iscrizione nell'Elenco regionale prima della loro entrata in funzione;
- di prevedere che i gestori dei centri del riuso siano tenuti a comunicare annualmente al Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità che saranno definite dal Servizio stesso, le tipologie ed i quantitativi dei beni usati conferiti, presenti nel centro, consegnati agli utenti e avviati a recupero o smaltimento ovvero conferiti presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani con le modalità definite dal Servizio stesso;
- di disporre che i centri del riuso esistenti non conformi con le suddette linee guida debbano provvedere all'adeguamento entro un anno dalla pubblicazione delle stesse nel Bollettino Ufficiale Regionale;
- di trasmettere la presente deliberazione ad Atersir e ad ANCI Emilia-Romagna;
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.