n. 27 del 16.02.2011 periodico (Parte Seconda)

Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 38 della L.R. 24/01 - Criteri anno 2011 e assegnazione, concessione dell'anticipo dei fondi anno 2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Richiamati: 

  • il Decreto Legislativo n. 109 del 31/3/1998 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 3/5/2000 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
  • il Decreto Legislativo n. 286 del 25/7/1998, così come modificato dalla Legge n. 189 del 30/7/2002, contenete disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero;
  • la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l’art. 11 che ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 7/5/1999, contenente disposizioni attuative del Decreto Legislativo 109/98, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4/4/2001;
  • il decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 7/6/1999, con il quale sono stati fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale;
  • il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 in materia di ordinamento degli enti locali;
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 445/00 contenente disposizioni in materia di certificazioni amministrative;
  • il Decreto legge n. 112 del 25/6/2008, convertito con Legge n. 133 del 6/8/2008, in particolare il comma 13 dell’art. 11, riguardante i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui all’art. 11 della L. n. 431 del 1998;
  • il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. n. 11580 del 18/10/2010, con il quale sono state ripartite alle Regioni le somme stanziate sul Fondo nazionale dalla Legge n. 191 del 23/12/2009 (Finanziaria 2010);
  • Legge regionale n. 25 del 22/12/2009 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010–2012 che ha stanziato sul Fondo regionale € 3.000.000,00 sul Capitolo 32038 “Ccontributi per l’accesso all’abitazione in locazione” – Fondo regionale (art. 38, L.R. 8 agosto 2001, n. 24), afferente UPB 1.4.1.2.12290;
  • la Legge regionale n. 8 del 23/7/2010 “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010–2012 a norma dell’art. 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione” che ha stanziato per le finalità sopraindicate la somma di € 1.000.000,00 sul Capitolo 32038 “Ccontributi per l’accesso all’abitazione in locazione” – Fondo regionale (art. 38, L.R. 8 agosto 2001, n. 24), afferente UPB 1.4.1.2.12290; 

Considerato che:

 l’art. 11, comma 7, della Legge 431/98 e successive modifiche stabilisce che le Regioni ripartiscono ai Comuni le risorse presenti sul Fondo nazionale e che il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che le Regioni possono concorrere con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 dello stesso art. 11; 

  • l’art. 38 e l’art. 39 della Legge regionale 24/01 disciplinano la materia relativa al Fondo regionale demandando ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle risorse e le modalità di funzionamento del Fondo regionale; 
  • i Comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti; 

Considerato, altresì, che: 

  • le Leggi regionali 25/09 e 8/10 sopraindicate al fine di costituire i presupposti giuridico contabili per la partecipazione della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalle norme sopracitate rendono disponibili le risorse finanziarie con copertura a valere sul Bilancio per l’esercizio 2010; 
  • il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sopra citato ha provveduto a ripartire le somme presenti sul Fondo nazionale assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 11.889.547,83 che sarà iscritta sul Bilancio regionale a valere per l’esercizio finanziario 2011, nel rispetto della normativa vigente; 
  • il mancato processo di avvio ed individuazione del percorso amministrativo–contabile indicato quale elemento per assicurare la parte della copertura regionale al finanziamento in parola avrebbe ripercussioni sulla effettiva disponibilità delle risorse regionali destinate agli interventi a favore dei Comuni, in relazione ai tempi di iscrizione delle risorse finanziarie a valere sul Bilancio regionale per l’esercizio 2011;

 Richiamato l’art. 38 della L.R. 24/01 istitutivo del fondo per l’accesso all’abitazione in locazione;

Atteso che il medesimo articolo stabilisce che le disponibilità del fondo per l’accesso all’abitazione in locazione sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti dalla Regione ai sensi della lett. b) del comma 1 dell’art. 39 della medesima legge regionale;

Valutato che, alla luce del dettato legislativo soprarichiamato, l’art. 39, comma 1, lett. b) attribuisce alla Regione la definizione della modalità di individuazione dei beneficiari e le forme di utilizzazione delle risorse disponibili ponendo l’obiettivo della semplificazione ed accelerazione dell’azione amministrativa; 

Ritenuto di individuare quale criterio relativo ai soggetti beneficiari e conseguente utilizzo per la parte relativa alle sole risorse finanziarie regionali disponibili in attuazione di quanto previsto dagli articoli di legge sopracitati quello di considerare potenziali beneficiari delle risorse del fondo regionale impiegato ad integrazione del fondo nazionale per situazioni conclamate di necessità sociali ivi compresi i soggetti che non risultino in possesso del requisito di cui al comma 13 dell’art. 11 del D.L. n. 112 del 2008, convertito con Legge n. 133 del 2008; 

Evidenziato che, alla luce del criterio sopraindicato, è fatto obbligo ai Comuni beneficiari del fondo regionale assegnato con il presente atto di specificare negli adempimenti relativi alla procedura di rendicontazione l’ammontare delle risorse di parte regionale impiegate per il soddisfacimento delle finalità indicate nel capoverso che precede; 

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di dare attuazione per l’anno 2011 alle disposizioni sopra citate disciplinando le modalità di gestione, funzionamento ed erogazione del Fondo con le disposizioni contenute negli Allegati A) e B), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

Ritenuto altresì, per quanto sopra premesso: 

  • di assegnare e concedere la somma di € 4.000.000,00 agli Enti risultati beneficiari nell’anno 2010 (risorse del fondo nazionale e del fondo regionale relative al 2009) sulla base dei medesimi criteri di cui alla propria deliberazione n. 1568 del 18/10/2010 (con la quale si sono ripartite agli Enti richiedenti il contributo le disponibilità relativamente ai bandi aperti nel medesimo anno); 
  • di demandare ad un successivo proprio provvedimento così come prescritto al punto 4.1 dell’Allegato A) alla presente deliberazione la determinazione e quantificazione del contributo complessivo calcolato con i criteri di cui al punto 4.3 dell’Allegato A) al presente provvedimento sulla base delle risorse finanziarie che saranno effettivamente messe a disposizione per il bando 2011, dando atto che per gli eventuali Enti non compresi come beneficiari nell’Allegato C) si procederà, contestualmente al provvedimento di determinazione e quantificazione del contributo complessivo di cui sopra, alla determinazione e quantificazione del contributo da assegnare e concedere con l’applicazione dei medesimi criteri di cui al sopra citato punto 4.3 dell’Allegato A); 
  • di stabilire che le somme assegnate e concesse di cui all’Allegato C) al presente atto devono essere considerate come quota del contributo complessivo da determinarsi sulla base di quanto previsto nel precedente alinea e che pertanto tale quota dovrà essere “assorbita” dal contributo complessivo calcolato sulla base di quanto sopra specificato;
  • di stabilire che, nel caso un Comune non apra i bandi nell’anno 2011 oppure non riceva o non ammetta a contributo nessuna domanda, si procederà con il medesimo provvedimento di cui al precedente alinea contestualmente al riparto dei fondi per le domande dell’anno 2011, alla revoca dell’assegnazione e concessione del contributo di cui all’Allegato C) al presente atto. Le somme oggetto di revoca costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale; 
  • di stabilire che l’assegnazione e concessione dei contributi a favore dei soggetti e per gli importi indicati nell’Allegato C) al presente atto è subordinata alla rilevazione e trasmissione da parte dei Comuni alla Regione Emilia-Romagna del fabbisogno risultante dalle domande di contributo pervenute nei termini di apertura dei bandi comunali di cui all’Allegato A) al presente provvedimento; 
  • di procedere con il presente provvedimento, all’assunzione dell’onere finanziario di spesa di € 4.000.000,00 ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 47, comma 2, della L.R. 40/01; 

Considerato che il presente atto deliberativo determina nel dettaglio le modalità di utilizzo delle risorse per cui non si rendono necessari ulteriori atti di programmazione; 

Sentite le Organizzazioni sindacali e l’ANCI regionale; 

viste: 

  • la Legge 13 agosto 2010 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche; 
  • le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 18 novembre 2010, n. 8 e del 22 dicembre 2010, n. 10 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
  • la L.R. 15 novembre 2001, n. 40; 
  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod.; 

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge: 

  • n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali e s.m.”; 
  • n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto di Presidente e s.m.i.”; 
  • n. 1720 del 4 dicembre 2006 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra lestrutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007 e s.m.”; 
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernenti “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e nell’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento ed aggiornamento della delibera 450/2007 e s.m.”; 
  • n. 1173 del 27 luglio 2009 concernente “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2009)”; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta dell’Assessore competente per materia; 

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a: 

  1. di dare attuazione per l’anno 2011, con decorrenza dalla avvenuta esecutività del presente atto, alle disposizioni degli artt. 38 e 39 della Legge regionale 24/01 allo scopo di erogare contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione mediante le disposizioni generali contenute nell’Allegato A) “Disposizioni per il funzionamento e l’erogazione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2011”, nonché mediante le disposizioni applicative contenute nell’Allegato B) “Criteri applicativi del dispositivo e dell’Allegato A)”, entrambi parte integrante del presente atto;
  2. di stabilire che l’operatività della propria deliberazione. 2430/09 cessa a partire dalla avvenuta esecutività del presente atto, fatte salve le operazioni di gestione ancora in essere alla stessa data e le operazioni di rendiconto che saranno definite dalla circolare di cui al punto 4.5 dell’Allegato A) alla presente deliberazione;
  3. di assegnare e concedere sulla base di quanto partitamente indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la somma complessiva di € 4.000.000,00 agli Enti risultati beneficiari nell’anno 2010 sulla base dei medesimi criteri di cui alla propria deliberazione 1568/10 (con la quale si sono ripartite agli enti richiedenti il contributo le disponibilità relativamente ai bandi aperti nel medesimo anno);
  4. di demandare ad un successivo proprio provvedimento così come prescritto al punto 4.1 dell’Allegato A) alla presente deliberazione la determinazione e quantificazione del contributo complessivo calcolato con i criteri di cui al punto 4.3 dell’Allegato A) al presente provvedimento sulla base delle risorse finanziarie che saranno effettivamente messe a disposizione per il bando 2011, dando atto che per gli eventuali Enti non compresi come beneficiari nell’Allegato C) si procederà, contestualmente al provvedimento di determinazione e quantificazione di cui sopra, alla determinazione e quantificazione del contributo da assegnare e concedere con l’applicazione dei criteri di cui al sopra citato punto 4.3 dell’Allegato A);
  5. di stabilire che le somme assegnate e concesse di cui all’Allegato C) al presente atto devono essere considerate come quota del contributo complessivo da determinarsi sulla base di quanto previsto nei precedenti punti e che pertanto tale quota dovrà essere “assorbita” dal contributo complessivo calcolato sulla base di quanto sopra specificato; 
  6. di stabilire che nel caso un Comune non apra i bandi nell’anno 2011 oppure non riceva o non ammetta a contributo nessuna domanda, si procederà con il medesimo provvedimento indicato al punto 5 che precede, contestualmente al riparto dei fondi per le domande dell’anno 2011, alla revoca dell’assegnazione e concessione del contributo secondo gli importi presenti nell’Allegato C) al presente atto. Le somme revocate costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale;
  7. di individuare quale criterio relativo ai soggetti beneficiari e conseguente utilizzo, per la parte relativa alle sole risorse finanziarie regionali disponibili in attuazione di quanto previsto negli artt. 38, commi 1 e 2, e 39, comma 1 lett. b) della L.R. 24/01 quello di considerare potenziali beneficiari delle risorse del fondo regionale impiegato ad integrazione del fondo nazionale per situazioni conclamate di necessità sociali ivi compresi i soggetti che non risultino in possesso del requisito di cui al comma 13 dell’art. 11 del D.L. n. 112 del 2008 convertito con L. n. 133 del 2008;
  8. è fatto obbligo ai Comuni, ai sensi di quanto indicato al punto 7. che precede, di specificare, negli adempimenti relativi alle procedure di rendicontazione, l’ammontare delle risorse del fondo regionale impiegate per il soddisfacimento delle finalità indicate nel medesimo punto;
  9. di procedere con il presente provvedimento, per le ragioni indicate in premessa, all’assunzione dell’onere finanziario di spesa di € 4.000.000,00 registrato al n. 4527 di impegno sul Capitolo 32038 “Contributi per l’accesso alle abitazioni in locazione – Fondo regionale (art. 38, L.R. 8 agosto 2001, n. 24)” di cui all’UPB 1.4.1.2 12290 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 che presenta la necessaria disponibilità;
  10. di stabilire che l’assegnazione e concessione dei contributi a favore dei soggetti e per gli importi indicati nell’Allegato C) al presente atto è subordinata alla rilevazione e trasmissione da parte dei Comuni alla Regione Emilia-Romagna del fabbisogno risultante dalle domande di contributo pervenute nei termini di apertura dei bandi comunali;
  11. di dare atto che alla liquidazione complessiva dei contributi subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai punti 4. e 8. che precedono provvederà, così come indicato al punto 4.2 dell’Allegato A) ed al verificarsi delle condizioni previste al punto 4.5 del medesimo Allegato A), il dirigente regionale competente in un’unica soluzione ai sensi della L.R. 40/01 ed in applicazione della propria deliberazione 2416/08 e s.m.;
  12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
application/pdf Allegato A) - 30.9 KB
application/pdf Allegato B) - 43.8 KB
application/pdf Allegato C) - 30.8 KB

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