n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa alla realizzazione del collegamento con casello di Cattolica della A14-SP 58 “Tavullia” - Variante di S. Maria in Pietrafitta in comune di San Giovanni in Marignano (RN) (Titolo II L.R. 9/99 e successive modifiche e integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo degli impatti attesi, il progetto della “Variante all’abitato di Calerno (SP 38-SP 67)”, nel comune di Sant’Ilario d’Enza (RE) dalla ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

  1. una attenta progettazione esecutiva della fase di cantierizzazione, per quanto riguarda le interferenze con l’ambiente e le azioni di ripristino;
  2. dovrà essere garantita la messa in sicurezza di tutti gli accessi alla sede stradale;
  3. le opere del tratto stradale di nuova previsione di attraversamento del fosso Cattolicaccio dovranno essere progettate in modo tale da non interagire con la fascia di esondazione del medesimo così come perimetrate nel P.R.G. vigente;
  4. in sede di progetto definitivo dovrà essere prodotta la documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri previsti dalla Direttiva regionale approvata con Delibera di G.R. n. 673/2004; gli esiti dello studio di impatto acustico dovranno costituire la base per la progettazione delle eventuali opere di mitigazione da realizzarsi per il rispetto dei limiti acustici di zona;
  5. si prescrive, in fase di progettazione esecutiva, di prevedere la realizzazione di adeguate misure di mitigazione acustica (ad esempio: fasce alberate di ambientazione, barriere acustiche, muri verdi, terrapieni piantumati, utilizzo di asfalti fonoassorbenti, ecc.) adeguatamente progettate, ubicate e dimensionate, al fine di garantire presso tutti i ricettori presenti il rispetto dei valori limite vigenti
  6. il rispetto dei limiti di legge e l’efficacia delle opere di mitigazione acustica andranno verificati mediante le opportune misure fonometriche ad opera in esercizio, da realizzarsi a cura del proponente e da sottoporre alla verifica dei Comuni interessati e da sottoporre al parere dell’ARPA, come previsto dalla LR 15/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
  7. per quanto concerne il sistema di drenaggio delle acque reflue di origine meteorica e di origine accidentale (sversamenti, acque di spegnimento di eventuali incendi, acque di lavaggio della piattaforma, ecc.) dell’infrastruttura occorre prevedere presidi a tutela dei corsi d’acqua ed in specifico prevedere, in fase di progettazione esecutiva, un sistema di raccolta e trattamento delle acque di origine meteorica che preveda la realizzazione di vasche di raccolta di prima pioggia per un tempo almeno di 10 minuti, dotate di saracinesche idrauliche in grado di bloccare l’immissione dei reflui nel reticolo idrografico superficiale;
  8. il progetto esecutivo dovrà contenere il “piano di gestione, manutenzione e verifica di funzionalità del sistema di drenaggio, invaso e trattamento delle acque di origine meteorica e degli eventuali sversamenti accidentali”;
  9. dal punto di vista paesaggistico non sono ravvisabili impatti significativi, tuttavia, appare necessario prevedere un adeguato progetto di sistemazione del verde che preveda la messa a dimora di specie vegetali arboree ed arbustive autoctone o naturalizzate a garantire un maggior successo di impianto (facilità di attecchimento, buona resa nello sviluppo) evitando le specie riconosciute come infestanti (Robinia, Alianto, ecc.) e sufficiente ad ottenere un adeguato effetto di mitigazione dell’opera;
  10. il progetto esecutivo dovrà comprendere le operazioni di manutenzione degli impianti per i primi due anni e una sostituzione delle fallanze al termine del primo anno di manutenzione;
  11. per limitare in fase di cantiere gli impatti legati alle emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali da costruzione e dai mezzi di cantiere, si ritiene necessario adottare i seguenti accorgimenti:
  12. al fine del riutilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo realizzate, andranno preventivamente verificate le caratteristiche qualitative di detti materiali e la loro compatibilità con l’utilizzo previsto (rinterro, rilevato, stendimento su terreno agricolo, ecc.) ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06;
  13. per il ripristino delle eventuali aree di cantiere si riutilizzerà il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare in spessori adeguati separatamente dalle altre tipologie di materiale e del quale si provvederà alla manutenzione per evitarne la morte biologica;
  14. l’approvvigionamento dei materiali da costruzione e l’eventuale smaltimento dei materiali di risulta derivanti dagli scavi dovrà essere effettuato utilizzando siti autorizzati, privilegiando a parità di idoneità quelli più prossimi all’area di realizzazione al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto;
  15. le prescrizioni sopra elencate, dovranno essere verificate attraverso una campagna di monitoraggio da attuarsi durante la realizzazione dell’opera, successivamente alla realizzazione dell’opera e delle mitigazioni e, sulla base dei risultati ottenuti, dovranno essere assunte le necessarie determinazioni conseguenti;
  16. resta fermo che la realizzazione del progetto in esame è subordinata al rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) di trasmettere la presente delibera alla proponente Provincia di Rimini – Servizio Lavori Pubblici e Mobilità, al comune di San Giovanni in Marignano – Ufficio Urbanistica e Gestione del Territorio, all’Autorità di bacino del fiume Po, all’ARPA – Sezione Provinciale di Rimini, al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, al Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini ex Consorzio di Bonifica Uso-Conca e Agro Riminese, all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

d) di pubblicare nel sito web della Regione Emilia Romagna la presente deliberazione.

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