n.3 del 04.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Titolo II - L.R. 9/99 e s.m.i. Decisione in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) relativa al progetto per l’ampliamento del complesso edilizio sede dell’attività commerciale “Rossetti Market”, comportante variante al P.R.G., preordinato all’apertura di una grande struttura di vendita extra-alimentare in Via Emilia Est n. 1388

L’Autorità competente: Comune di Alseno (PC) comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) ai sensi del Titolo II della L.R. 9/99 come integrata dal DLgs 152/06, come modificato dal DLgs 4/08 relativa al progetto per l’ampliamento del complesso edilizio sede dell’attività commerciale “Rossetti Market”, comportante variante al P.R.G., preordinato all’apertura di una grande struttura di vendita extra-alimentare in Via Emilia Est n. 1388.

Si precisa che la procedura è stata condotta all’interno di un procedimento SUAP ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/78 e s.m.i..

Localizzazione: frazione di Castelnuovo Fogliani, in Via Emilia Est n. 1388;

presentato da: Rossetti Market Srl con sede in Alseno (PC) e Release SpA con sede a Milano.

Il progetto appartiene alle seguenti categorie: B.3.6, B.3.7, B3.8. dell’allegato alla L.R. 9/99 e s.m.i.

Si specifica che la procedura di screening non risultava prescritta per legge ed è stata attivata su richiesta del proponente.

 Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Comune di Alseno (PC) con atti della Giunta Comunale n. 90 del 17/12/2011 e n. 93 del 23/12/2011, ha assunto la seguente decisione riportata per estratto:

 (omissis)

delibera:

1) che in considerazione di quanto sopra descritto l’esito della procedura è il seguente:

Verifica positiva ed esclusione del progetto dall’ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

1. l’impianto fotovoltaico previsto sulla copertura dell’edificio in progetto dovrà essere messo in esercizio contestualmente all’avvio dell’attività;

2. ai fini della compensazione della produzione di CO2, dovrà essere incrementato il più possibile l’impianto di essenze arboree ed arbustive, sia nei lotti di intervento che, ove possibile, nelle zone circostanti o in altre zone del territorio comunale; per tali aree piantumate dovrà essere definito ed attuato un piano di manutenzione atto a garantire un corretto attecchimento e accrescimento delle essenze, nonché il loro mantenimento per tutta la durata dell’attività nei lotti oggetto di ampliamento;

3. dovranno essere definite procedure che portino all’utilizzo di mezzi di trasporto delle merci dotati delle più recenti tecnologie anti-inquinamento;

4. dovrà essere favorito, laddove possibile, il drenaggio delle acque meteoriche nelle aree verdi di pertinenza dei fabbricati;

5. dovranno essere previsti sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche per usi consentiti (es. irrigazione aree verdi, antincendio, ecc.);

6. qualora la zona oggetto di intervento risulti compresa nell’area di rispetto di opere di captazione ad uso idropotabile ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 94 del D.Lgs. 152/06, dovranno essere rispettati i divieti di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento delle attività di cui al punto 4 del suddetto art. 94; si richiama in ogni caso la necessità che gli interventi edilizi e le relative opere di urbanizzazione vengano realizzati in modo da evitare qualsiasi inquinamento della falda acquifera; a tale proposito, si richiama la necessità di adottare tutte le soluzioni necessarie ad evitare la dispersione sul suolo e nel sottosuolo di fanghi e acque reflue, anche se depurati, e di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, realizzando reti fognarie che garantiscano la perfetta tenuta, nonché pavimentazioni non permeabili e dotate di idonei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque per le zone carrabili e di stazionamento degli autoveicoli; inoltre le tubazioni delle reti di fognatura dovranno essere posate il più distante possibile dalla rete acquedottistica, e dovranno comunque avere la generatrice superiore a quota più bassa rispetto alla generatrice inferiore delle tubazioni dell’acquedotto poste nelle vicinanze;

7. relativamente alla viabilità, sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, con riferimento anche all’eventuale utilizzo dell’accesso esistente sulla via Emilia, si segnala la necessità di adottare per strade, svincoli e accessi per parcheggi pubblici e privati, idonee soluzioni che riducano al minimo le interferenze fra i diversi flussi di traffico ed evitino la necessità di attraversamenti pericolosi. Inoltre, relativamente a percorsi pedonali e piste ciclabili, si ritiene che debbano essere prioritariamente realizzati in sede propria, e comunque localizzati e dotati di tutte le soluzioni atte a garantire la migliore continuità e protezione dei percorsi stessi; infine, per quanto riguarda la viabilità di accesso all’insediamento, considerata la localizzazione dell’area dell’ampliamento e delle zone produttive circostanti, e le caratteristiche e la pericolosità dei percorsi per raggiungerli dall’abitato di Alseno, si invita l’Amministrazione Comunale a valutare la possibilità di individuare e realizzare percorsi protetti per l’accesso a tali aree da parte del traffico leggero (pedonale, ciclabile, ecc.);

8. l’attivazione delle reti di fognatura derivanti dall’insediamento potrà avvenire solo a seguito dell’esecuzione delle opere individuate nel programma dell’Agenzia d’Ambito;

9. il bacino di laminazione delle acque meteoriche dovrà essere sottoposto ad interventi di manutenzione atti ad evitare fenomeni di ristagno e/o impaludamento;

10. considerato che l’ampliamento proposto si colloca in una situazione di criticità in termini di viabilità e traffico lungo la SS9, si ritiene che, oltre alle compensazioni individuate nel progetto in questione ed a quanto sopra specificato, debba essere perseguita la realizzazione della tangenziale prevista per l’abitato di Alseno, al fine di migliorare la situazione di inquinamento acustico ed atmosferico dell’abitato stesso.

11. tutti i locali che prevedono la presenza fissa o continuativa di persone dovranno essere illuminati e aerati naturalmente in ragione di 1/8 se destinati a uffici o similari, e 1/10 per altri locali di lavoro; anche servizi igienici e spogliatoi dovranno avere rapporti aeroilluminanti non inferiori ad 1/8 o essere dotati di idonea aerazione artificiale con ricambio d’aria non inferiore a 5 vol/h;

12. i percorsi sia interni che esterni dovranno essere separati tra zone di transito dei mezzi e percorsi pedonali e ciclabili, adeguatamente segnalati e illuminati, e si dovranno evitare pericolose intersezioni tra i due percorsi;

13. relativamente agli elettrodotti (linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione) eventualmente previsti, si richiamano gli adempimenti di cui alla L.R. 22/2/1993 n. 10, il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 23/4/1992 e al D.M.LL.PP. 16/01/1991, nonché, per i fabbricati e altri luoghi con permanenza prolungata di persone, il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 μT di induzione magnetica; in particolare:

14. le zone poste in adiacenza alle cabine di trasformazione in cui può essere superato il valore di 0,2 μT di induzione magnetica, fra cui in particolare quelle poste a distanza non superiore a 5 m dalle pareti esterne della cabina, dovranno essere destinate e vincolate ad utilizzi che non comportano la presenza di persone per tempi prolungati, e tale presenza prolungata dovrà in ogni caso essere evitata mediante adeguate segnalazioni in merito;

15. ai fini dell’obiettivo della riduzione delle esposizioni ai campi elettromagnetici, e relativamente alle linee elettriche ad A.T. e M.T. eventualmente previste in corrispondenza o nelle zone circostanti l’area oggetto di intervento, dovrà essere prevista una fascia di rispetto, tra l’asse della linea posto al livello del suolo ed i locali ed ogni altro luogo con permanenza prolungata di persone, che risulti sufficiente ad assicurare il perseguimento, nei suddetti luoghi, dell’obiettivo di qualità di 0,2 μT di induzione magnetica;

16. relativamente alla sicurezza antincendio, si rimanda alle valutazioni e alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; si richiama comunque la necessità, che vengano previste a tutti i piani della struttura uscite di sicurezza accessibili e/o ambienti protetti (luoghi sicuri statici) ove attendere i soccorsi, opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco, facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili tramite percorsi idoneamente segnalati e porte apribili nel senso dell’esodo e dotate di maniglione antipanico;

17. i servizi igienici dovranno essere dotati di porte scorrevoli o apribili verso l’esterno;

18. dovrà essere prevista una dotazione adeguata di servizi igienici per gli addetti (nella misura minima di 1 servizio ogni 10 addetti, divisi per sesso);

19. si ritiene necessaria la valutazione del rischio derivante dalle scariche atmosferiche, al fine di definire l’eventuale necessità di appositi impianti di protezione, con particolare riferimento alla sicurezza delle persone;

20. dovrà essere installato un idoneo impianto di illuminazione di emergenza;

21. dovranno essere messe in opera idonee modalità di separazione delle aree di cantiere durante le fasi di realizzazione dell’ampliamento, in modo da garantire sempre la sicurezza delle persone;

22. ai fini della tutela del manufatto antico della Via Emilia la realizzazione di qualsiasi tipo di intervento che comporti scavi non dovrà interferire con il suddetto manufatto e lo potrà intercettare solo ed esclusivamente nei punti, già posizionati negli elaborati progettuali, in cui già in precedenza vennero eseguite trincee con scavo archeologico, che ha asportato in quei punti il manufatto antico. Tutti gli interventi di scavo, anche per tutte le opere di urbanizzazione e collegamento di utenze ed eventuali piantumazioni ecc., adiacenti al manufatto antico, dovranno essere seguiti da un archeologo specializzato, che seguirà i lavori. Nel caso di rinvenimento di altri manufatti antichi, dovrà essere eseguito lo scavo con criteri stratigrafici;

23. dovranno essere rispettate le prescrizioni inerenti gli interventi relativi alle reti fognarie ed acquedottistiche contenute nel parere IREN EMILIA espresso con nota 3/8/2011 prot. 14475 che si intende integralmente richiamato e risulta conservato agli atti del servizio comunale Urbanistica ed Ambiente;

24. deve essere integrata la parte della Relazione inerente l’ “ Impatto sulla componente energetica” relativa ai punti 9.1.2. Fase di esercizio, 9.1.2.1. I consumi e 9.1.2.2. Strategie di risparmio introducendo i dati previsionali analiticamente determinati relativi ai consumi di gas metano ed energia elettrica (quest’ultima comprendente anche i consumi per la pubblica illuminazione, una o più tabelle di confronto fra situazione ante e post operam e dettagliando, oltre a quelle già indicate, tutte le iniziative che si intendono intraprendere ai fini del contenimento dei consumi energetici, sia in termini di scelte tecniche che organizzative/gestionali.

25. deve essere valutata, anche semplicemente motivandone la mancata adozione, della soluzione alternativa della realizzazione dei parcheggi pertinenziali, almeno in parte, sotto il fabbricato, che consentirebbe di ridurre l’impatto relativo alla impermeabilizzazione dei suoli, l’impatto visivo dei mezzi in sosta, ed aumenterebbe la fruibilità dei parcheggi in ogni condizione metereologica;

26. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, in sostituzione degli inerti di cava, potranno essere utilizzate materie prime secondarie per l’edilizia, di cui al D.M. 5/2/1998 come modificato dal D.M. 5/4/2006 n. 186, conformi all’allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente 15/7/2005 n. UL/2005/5205;

27. deve essere lasciata, su richiesta del consorzio di Bonifica di Piacenza, la possibilità di prolungare la condotta irrigua dal “punto 2” fino al confine sud della proprietà;

28. deve essere modificato il testo della variazione proposta all’art. 13 della NTA del P.R.G. come di seguito riportato, provvedendo nel contempo alla opportuna integrazione grafica della cartografia richiamata:

“Per l’ampliamento dell’insediamento commerciale denominato Rossetti Market (individuato sulle tavole di zonizzazione del vigente PRG con apposita simbologia) finalizzato a raggiungere una superficie di vendita pari a mq. 6.000, è consentito lo sfruttamento fondiario Uf = 0,65 mq/mq.”;

29. per gli interventi previsti nella zona dell’intersezione tra la SS n. 9 e la SP 12 dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 22 delle N.T.A. del P.T.C.P. che segnala in tale zona un sito di rinvenimenti archeologici;

30. considerato che l’ambito interessato dall’intervento risulta contiguo a tracciati riconosciuti dal PTCP 2007 come percorsi consolidati appartenenti alla rete della viabilità storica (Via Emilia e Via Francigena) ai fini della tutela degli stessi, sia nei loro aspetti strutturali che nell’arredo e nelle pertinenze di pregio, ove presenti, nella fase attuativa degli interventi dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 27 delle Norme del Piano Provinciale;

31. al fine di salvaguardare le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico – insediativi di questa porzione di territorio, in fase di progettazione esecutiva degli impianti, si raccomanda di rispettare le disposizioni dell’art. 36 bis delle Norme del PTCP;

32. l’ambito di intervento è compreso nell’unità di paesaggio 7a del margine appenninico orientale. Al fine di salvaguardare lo stato di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, nella fase attuativa degli interventi è necessario il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 delle Norme del PTCP e degli indirizzi di tutela e delle raccomandazioni di cui all’Allegato N6 delle Norme;

33. nella fase attuativa degli interventi ricadenti nella fascia di interesse paesaggistico del torrente Ongina è necessario rispettare le disposizioni di cui all’art. 55 delle Norme del PTCP 2007, che fanno riferimento ai contenuti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

34. con particolare riferimento al rispetto delle direttive per l’Attuazione contenute nella specifica scheda descrittiva compresa nell’allegato N9 delle Norme del Piano Provinciale, si rammenta che l’attuazione dell’ampliamento dell’insediamento esistente deve concorrere all’implementazione della Rete Ecologica provinciale, la quale è stata dettagliata dal Comune nell’ambito della costruzione del PSC attualmente adottato ed in regime di salvaguardia. Pertanto, sulla base di quanto disposto dagli artt. 65 e 67 delle Norme del PTCP, della proposta di intervento e delle forme di mitigazione e compensazione già previste dal progetto, risulta necessario definire il più corretto concorso all’implementazione della rete ecologica prevista dal PSC, privilegiando l’attuazione di quegli elementi della Rete Locale che tendono a risolvere specifiche situazioni di criticità o che interessino aree particolarmente fragili o vulnerabili. Il comune dovrà comunicare alla Provincia le modalità di recepimento di tale prescrizione;

35. in considerazione di quanto previsto dal PTCP in riferimento al tracciato della SS 9 Via Emilia che nella Tavola l1.1 prevede “Interventi di ristrutturazione, rettifica e recupero di tracciati esistenti” e “Interventi di riqualificazione della Via Emilia Storica ridestinata ad uso urbano ed asse forte principale per il TPL” risulta necessario che gli interventi relativi a tale asse stradale rispettino le disposizioni dettate dalle Norme dello strumento provinciale, con particolare riferimento agli artt. 101 e 102;

36. debbono essere risolte incongruenze rilevate fra gli elaborati tecnici di supporto alla variante ed il parere della Regione relativamente al dimensionamento della vasca di laminazione delle “acque bianche”; gli enti competenti dovranno verificare se i parametri di progetto dell’opera e dei relativi manufatti regolatori possano effettivamente soddisfare i requisiti minimi richiesti per la più idonea gestione dei recapiti al T. Ongina: 

37. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere espresso dal Settore Viabilità, Edilizia ed Infrastrutture - Servizio Progettazione Strade della Provincia con nota 21/12/2011 n. 85878 di prot. che si intende integralmente richiamato e che risulta conservato agli atti del servizio comunale Urbanistica ed Ambiente;

2) di dare atto, che la presente decisione è condizionata alla positiva conclusione della procedura di variante al P.R.G;

3) di dare mandato al competente Servizio per la pubblicazione della presente decisione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare atto altresì che le spese di istruttoria da porre a carico del proponente, sono quantificate nella misura di € 1.060,0 pari allo 0,02% del costo dell’intervento;

5) di dare atto infine che, ai sensi dell’articolo 3 - comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il presente provvedimento conclusivo potra’ essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potra’ essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di ricevimento.

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