n.292 del 19.08.2020 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 1281 - Risoluzione circa la concessione della deroga al Deflusso Minimo Vitale per le derivazioni a scopo irriguo. A firma dei Consiglieri: Costi, Zamboni, Taruffi, Bondavalli, Zappa-
terra, Rontini, Caliandro, Tarasconi, Costa, Bulbi, Sabattini, Fabbri

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

le derivazioni a scopo irriguo dei corsi d'acqua in Emilia-Romagna sono subordinate al rispetto del Deflusso Minimo Vitale, calcolato secondo il metodo standard stabilito dall’Autorità di bacino del fiume Po, posto a salvaguardia degli ecosistemi fluviali (anche a scapito delle esigenze di approvvigionamento idrico aventi fondamentale valenza socio economica.).

Per minimo deflusso vitale (o MDV) si intende quel quantitativo di acqua rilasciata da una qualsiasi opera di captazione sull'asta di un lago, fiume, torrente, o qualsiasi corso d'acqua, in grado di garantirne la naturale integrità ecologica, seppure con popolazione ridotta, con particolare riferimento alla tutela della risorsa.

Evidenziato che

l’equilibrio del bilancio idrico è finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa acqua, in modo da consentire un consumo idrico sostenibile e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti nel Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del D.Lgs. 152/1999.

Considerato che

il decreto ministeriale 28 luglio 2004, n. 7 prevede che le Autorità competenti, informate le Autorità di bacino, possano motivatamente adottare deroghe al DMV per limitati e definiti periodi di tempo, consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti soddisfacibili;

b) quando sussistano esigenze di approvvigionamento per utilizzazioni irrigue limitatamente ad aree caratterizzate da rilevanti squilibri del bilancio idrico preventivamente individuate net Piano di tutela;

c) al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Sottolineato dunque che

le deroghe sono consentite a condizione che siano state adottate tutte le possibili strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi previste dal Piano di tutela delle acque, che si sia dimostrata l’impossibilità di individuare altre alternative di approvvigionamento ed avendo messo in atto azioni per rendere minimi gli effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi. Le deroghe non dovranno comunque pregiudicare l'obiettivo di qualità del corpo idrico previsto dal Piano di tutela.

La procedura di deroga è quindi attivabile solo in caso di emergenza climatica e crisi idrica.

Negli anni scorsi la Regione ha messo in atto investimenti importanti per gli invasi (sia dei Consorzi di bonifica che dei privati) con risorse Psr, chiedendo impegno ad aumentarle nella prossima programmazione.

Valutata

la notevole importanza che l'agricoltura e il settore agroalimentare ad essa direttamente collegato rivestono nell'economia dell'Emilia-Romagna.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna la Giunta

a richiedere la concessione della deroga al DMV per le derivazioni a scopo irriguo solo nel caso in cui si verifichino le suddette e circostanziate condizioni per la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza idrica.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 30 luglio 2020

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