n.324 del 06.11.2013 periodico (Parte Seconda)

Modifica Statuto comunale

Si comunica che con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 27/3/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le modifiche allo Statuto comunale del Comune di Castelvetro di Modena, divenute esecutive a seguito della pubblicazione per trenta giorni all’albo pretorio del Comune.

Di seguito si riporta il testo delle modifiche introdotte:

- Viene modificato l’art. 7, eliminando il comma 3, che di seguito si trascrive: "Il comune adotta ogni utile iniziativa per assicurare a tutti i cittadini la conoscenza dei servizi erogati, delle proprie funzioni onde favorire la massima partecipazione alle proprie scelte, tenendo conto, delle proposte e delle osservazioni formulate anche tramite riprese audio e video delle sedute consigliari ed il massimo accesso alle medesime informazioni con i mezzi disponibili, fatte salve le normative vigenti con particolare riferimento alle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali. Con specifica norma regolamentare saranno disciplinati i criteri e le modalità di esecuzione delle riprese video ed audio".

Per quanto sopra, all’art. 7, viene modificata la numerazione dei commi successivi, non modificandone il contenuto.

- Viene modificato l’art. 8, introducendo un nuovo comma che di seguito si riporta: "5- Il comune adotta ogni utile iniziativa per assicurare a tutti i cittadini la conoscenza dei servizi erogati, delle proprie funzioni onde favorire la massima partecipazione alle proprie scelte, tenendo conto, delle proposte e delle osservazioni formulate anche tramite riprese audio e video delle sedute consiliari ed il massimo accesso alle medesime informazioni con i mezzi disponibili, fatte salve le normative vigenti con particolare riferimento alle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali. Con specifica norma regolamentare saranno disciplinati i criteri e le modalità di esecuzione delle riprese video ed audio".

Il restante contenuto dell’art. 8 rimane invariato.

- Vengono abrogati il comma 5 ed i commi successivi dell’art. 15, mantenendo invariato il contenuto dei commi precedenti dello stesso articolo, che pertanto viene riformulato nei seguenti termini: 

“Art. 15 (Referendum popolari)

1 - Il Sindaco indice il referendum consultivo o abrogativo, in materie di esclusiva competenza comunale, quando lo richiede il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune, incluso il Sindaco, o quando lo richiede l'otto per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castelvetro di Modena. Hanno diritto di promuovere il referendum e partecipare alla votazione i cittadini, residenti nel comune, in possesso dei requisiti per essere iscritti nelle liste elettorali.

2 - Possono essere sottoposti a referendum abrogativo i regolamenti o gli atti generali, di esclusiva competenza del comune.

3 - Non possono essere sottoposti a referendum le materie relative a tributi e tariffe, all'espropriazione per pubblica utilità, al bilancio, i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti, designazioni e nomine, pubblico impiego, quelle interessanti direttamente persone, gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali, le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge.

4 - Per ogni anno solare è consentito un massimo di una consultazione referendaria sui quesiti proposti secondo l'ordine di presentazione.

5 - Il relativo regolamento applicativo ne disciplina gli aspetti operativi, determinando anche la competenza ad esprimere il giudizio di ammissibilità della proposta di referendum, prima della eventuale raccolta delle firme, i criteri di formulazione del quesito, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, le modalità per costituire eventuali comitati favorevoli o contrari, le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto e di disciplina dei ricorsi contro le decisioni in merito all'ammissibilità della richiesta. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità tecniche di recepimento del risultato del referendum. 

6 - Le proposte di referendum dichiarate non ammissibili possono, a richiesta dei promotori, essere discusse in Consiglio Comunale, quali petizioni, osservando le modalità stabilite all'art. 13 e del relativo regolamento di attuazione.

7 - Il referendum non ha luogo se il Consiglio Comunale delibera l'accoglimento del quesito proposto per la consultazione referendaria, in base alle modalità stabilite dal relativo regolamento.” 

- Viene modificato l’art. 17, comma 2, lettera d), nei seguenti termini: "d) stabilisce la costituzione di apposito organo con compiti di vigilanza sull'attuazione della normativa dell'accesso".

Rimane invariato il restante contenuto dell’art. 17. 

- Viene abrogato l’intero Capo IV (del Titolo II) dal titolo “Il Difensore Civico” così come vengono abrogati gli artt. 18 e 19 in esso contenuti e di conseguenza viene variata la numerazione degli articoli successivi, così come la numerazione degli articoli eventualmente richiamati all’interno dei commi. 

- Viene modificato l’art. 20 (in precedenza art. 22) introducendo un terzo comma di cui di seguito si riporta il contenuto:” 3- Le notifiche, le convocazioni ed ogni altra comunicazione o corrispondenza con i consiglieri comunali possono avvenire attraverso i sistemi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, previo loro assenso, secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento.”

Rimane invariato il restante contenuto dell’art. 20. 

- Viene modificato l’art. 27 (in precedenza art. 29), secondo comma, lettera a) il cui contenuto modificato viene di seguito riportato: “a) modalità e formalità della convocazione del Consiglio, prevedendo che l'ordine del giorno del Consiglio possa essere inviato anche attraverso i sistemi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale.”

Rimane invariato il restante contenuto dell’art. 27. 

- Viene modificato l’art. 28 (in precedenza art. 30), secondo comma, limitatamente al numero massimo degli assessori che viene modificato da cinque a quattro, rimanendo invariata la restante parte del comma secondo e dell’intero articolo 28. 

- Viene modificato l’art. 32 (in precedenza art. 34), ottavo comma, il cui contenuto modificato viene di seguito riportato: “8. Su invito del Sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, consiglieri delegati, dirigenti, funzionari ed esperti, nonché Revisori dei Conti, con diritto di parola, ma non di voto”.

Rimane invariato il restante contenuto dell’art. 32. 

- Viene modificato l’art. 33 (in precedenza art. 35), sesto comma, per la parte riferita al seguente periodo: "Convocazione e presidenza del Consiglio e della Giunta” che viene riformulato così come segue: "convocazione e presidenza della Giunta Comunale”, mentre rimane invariata la restante parte sia del comma sesto, che dell’art. 33, per le parti non modificate.

- Viene abrogato l’art. 50 (in precedenza art. 52) dal titolo “(Direzione Generale)”, di conseguenza viene variata la numerazione degli articoli successivi, così come la numerazione degli articoli eventualmente richiamati all’interno dei commi.

- Viene modificato l’art. 58 (in precedenza art. 61) introducendo un nuovo comma che di seguito viene riportato: "4 - Entro il 30 settembre 2013, dovranno essere poste in essere tutte le azioni necessarie affinché, le notifiche, le convocazioni ed ogni altra comunicazione o corrispondenza con i consiglieri comunali possano avvenire, previo loro assenso, attraverso gli strumenti previsti nel Codice dell’Amministrazione Digitale. In un atto regolamentare saranno indicate, anche in relazione agli effetti, le relative modalità tecniche ed operative di invio e di ricezione di quanto previsto nel presente comma e degli allegati eventualmente contenuti”.

Viene mantenuta invariata la restante parte dell’art. 58.

La numerazione dei restanti articoli dello Statuto comunale viene modificata in forza delle modifiche introdotte.

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