n.235 del 10.09.2025 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Impianto per il recupero di energia elettrica dai sovvalli derivanti dalle attività di selezione dell'esistente insediamento", localizzato nel comune di Minerbio (BO) proposto da Bo-Link S.c.r.l.
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “impianto per il recupero di energia elettrica dai sovvalli derivanti dalle attività di selezione dell'esistente insediamento”, localizzato nel Comune di Minerbio (BO) proposto da BO-LINK S.c.r.l. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. nella successiva fase autorizzatoria, presentare un'analisi della fattibilità di effettivo utilizzo del HVO, indicando i quantitativi annuali di biocombustibile e diesel tradizionale utilizzabili per le macchine operatrici;
2. nella successiva fase autorizzatoria presentare una proposta di “Piano di monitoraggio e controllo”, suddiviso in Piano dei controlli in fase di realizzazione dell'impianto e Piano di monitoraggio e controllo in fase di esercizio dell'impianto, che preveda misure in continuo e che tenga conto di quanto di seguito riportato:
a. le campagne di misura dovranno garantire 4 monitoraggi annuali a frequenza trimestrale per ciascun sito, da effettuarsi in fase di ante operam e in fase di esercizio, intesa sia per la fase transitoria sia finale;
b. la durata dei monitoraggi dovrà essere di 7 giorni completi e consecutivi, da prolungare in caso di fermo attività aziendale, interruzioni nell’alimentazione elettrica o fermi generali;
c. il punto di misura R3 dovrà essere spostato presso una delle abitazioni poste su via G. Marconi, ai civici 45/n;
d. i parametri da misurare nella fase di ante e post operam dovranno prevedere, oltre a quelli indicati dal Proponente, il PM10 e la determinazione delle concentrazioni di PCDD e PCDF con esposizioni di 7 giorni nel periodo invernale e 14 nel periodo estivo; aggiungere altresì un nuovo recettore in corrispondenza delle case sparse all’incrocio tra via del Lavoro e via Marconi, per il quale effettuare le medesime indagini sopra richiamate;
e. la centralina meteo dovrà essere posta in un'area aperta, lontano da ostacoli che potrebbero influenzare le misurazioni, prediligendo la sua collocazione nella parte sommitale degli edifici;
f. le elaborazioni statistiche effettuate sui dati rilevati dovranno rispettare quanto previsto dall'Allegato XI del d.lgs. n.155/2010. Le determinazioni analitiche dovranno fornire le concentrazioni medie giornaliere e le medie del periodo di campagna;
g. per quanto riguarda i requisiti di validità dei parametri chimici, facendo riferimento ai criteri indicati nel d.lgs. n.155/2010, il giorno di rilevamento si intenderà completo se:
- ogni ora di rilevamento comprende almeno il 75% di dati primari validi;
- nella giornata sono presenti almeno 18 ore di rilevamento valide;
h. nel caso in cui non si riesca ad acquisire la quantità di dati validi pari al 90 % nell’arco della campagna di misura la stessa dovrà essere prolungata di un periodo tale da raggiungerla;
i. per quanto riguarda i parametri meteorologici, i requisiti di validità saranno meno stringenti e il giorno di rilevamento si intenderà completo se nella giornata saranno disponibili almeno il 75% dei dati, a meno di malfunzionamento dei sensori;
j. al fine di verificare l’efficacia del contenimento degli odori proposto, il piano di monitoraggio dovrà prevedere, che nel primo anno di funzionamento, sia nello scenario intermedio che finale, sia effettuato un monitoraggio degli odori con la stessa periodicità e presso gli stessi recettori previsti per il monitoraggio della qualità dell’aria;
3. entro un anno dalla messa in esercizio del nuovo impianto presentare, all’ AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, le speciazioni delle PCDD/F con le prove a regime, ed i monitoraggi presso i recettori per calcolare la tossicità equivalente;
4. nella successiva fase autorizzatoria, presentare una procedura per dimostrare che la cernita manuale possa efficacemente escludere le plastiche clorurate non conformi e la previsione di un controllo periodico per stimare la concentrazione massima di PVC nei materiali destinati al trattamento termico, a conferma dell’efficacia della cernita manuale come garanzia di esclusione di tali plastiche non conformi dal trattamento termico;
5. dovrà essere trasmessa ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro trenta (30) giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto la data di messa in esercizio del nuovo impianto;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a),
- punti 1, 2 e 5, dovrà essere effettuata da ARPAE APAM;
- punti 3 e 4, dovrà essere effettuata da AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica - UO Igiene e Sanità Pubblica degli Ambienti di Vita;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente BO-LINK S.c.r.l., al Comune di Minerbio, alla Città Metropolitana di Bologna, all'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, ai Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Bologna, all'ARPAE di Bologna;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013