n.88 del 31.03.2021 periodico (Parte Seconda)

Nuova designazione di ulteriori zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, in attuazione della Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMIlIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Normativa in materia ambientale”;

- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii.;

- il proprio Regolamento n. 3 del 15 dicembre 2017 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa del 21 dicembre 2005, n. 40 “Approvazione delle Norme del Piano di tutela delle Acque”;

Considerato che:

- la Direttiva 91/676/CEE, agli articoli 3 e 10, prevede che gli Stati Membri:

  • individuino, secondo i criteri di cui all’allegato I) della medesima Direttiva, le acque inquinate dai nitrati di origine agricola e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene, e procedano a designare, come zone vulnerabili da nitrati, le zone note del territorio che scaricano in tali acque e che concorrono all'inquinamento e le notifichino alla Commissione europea (articolo 3 paragrafi 1 e 2);
  • riesaminino e, se necessario, opportunamente rivedano o completino le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni quattro anni, per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione e che notifichino alla Commissione europea ogni revisione o aggiunta concernente le designazioni (articolo 3, paragrafo 4);
  • presentino ogni quattro anni alla Commissione europea una relazione contenente una serie di informazioni, fra cui i dati relativi al monitoraggio della concentrazione di nitrati nelle acque (articolo 10, paragrafo 1);

- l’art. 92, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 prevede che per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le Regioni, sentite le Autorità di bacino, debbano riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili e che a tal fine le Regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci nonché' riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere;

Rilevato che:

- con il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 40 del 2005, sono state designate, in attuazione della sopra citata normativa comunitaria e della previgente normativa nazionale di recepimento, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), successivamente ridefinite con rappresentazione cartografica in scala adeguata da parte delle Province, nell’ambito delle varianti generali ai propri Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), in attuazione al PTA stesso;

- con propria deliberazione n. 49 del 21 gennaio 2013 sono state confermate tali Zone Vulnerabili ai Nitrati in attuazione all'art. 36 comma 7-ter del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge n. 221/2012);

Rilevato che:

- i dati di monitoraggio della qualità delle acque regionali per il quadriennio 2012-2015 hanno evidenziato in alcune stazioni di monitoraggio esterne alle ZVN già designate, concentrazioni medie di nitrati che eccedono il valore limite massimo previsto dalla Direttiva 91/676/CEE;

- tali dati sono stati trasmessi e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, a sua volta, ha provveduto a trasmetterli, in attuazione del citato articolo 10 della direttiva 91/676/CEE, alla Commissione europea;

- con nota, C(2018)7098, del 9 novembre 2018, la Commissione Europea (CE) ha notificato alle Autorità italiane l’avvio della procedura d’infrazione n. 2018/2249, tramite una lettera di messa in mora ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in cui si sostiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, tra l’altro, a norma del sopra richiamato articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 91/676/CEE in quanto, in base al monitoraggio dei dati relativi al periodo 2012-2015, la maggior parte delle Regioni italiane, fra cui l’Emilia-Romagna, avrebbero dovuto designare ulteriori Zone vulnerabili ai nitrati;

- con nota C(2020)7816, del 3 dicembre 2020, la Commissione Europea (CE) ha inviato alle Autorità italiane una lettera di messa in mora complementare alla Procedura d’Infrazione 2249/2018, in cui si ribadisce, tra l’altro, che l’Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 91/676/CEE in quanto, in base al monitoraggio dei dati relativi al periodo 2012-2015, molte Regioni italiane, fra cui l’Emilia-Romagna, avrebbero dovuto completare la designazione di ulteriori Zone vulnerabili ai nitrati;

Rilevato, inoltre, che:

- con nota prot. PG.2019.0154841 del 12/2/2019 la Regione ha inviato al MATTM una relazione in risposta alla lettera di messa in mora della CE;

- il 4 luglio 2019 è stato svolto un incontro bilaterale con i rappresentanti della DG Environment e della DG Infringement della Commissione Europea;

- con note prot. PG.2019.0722675 del 25/9/2019 e PG.2019.0865119 del 25/11/2019 è stata fornita ulteriore ampia documentazione rispetto ai punti contestati nella lettera di messa in mora;

- con nota del 25/11/2019 la CE ha dettagliato le ulteriori azioni da compiere in merito, tra l’altro, alle contestazioni relative alla mancata designazione di ulteriori zone vulnerabili ai nitrati;

- con nota PG.2020.0078011 del 31/1/2020 la Regione, in riscontro alle richieste della Commissione, ha ulteriormente argomentato i punti contestati e si è impegnata a svolgere nuovi approfondimenti sulle acque superficiali e a individuare quali zone vulnerabili ai nitrati le seguenti aree:

  • aree attualmente indicate come “ZVN assimilate” nel Regolamento di Giunta Regionale n. 3/2017;
  • aree ubicate in corrispondenza dei quattro punti di monitoraggio delle acque sotterranee che hanno evidenziato valori non conformi a quanto indicato dalla Direttiva 91/676/CEE
  • aree interne agli argini dei corpi idrici superficiali naturali di pianura;

- con nota C(2020)7816, del 3 dicembre 2020, la Commissione Europea (CE) ha chiesto di finalizzare lo studio di approfondimento e designare nuove zone vulnerabili ai nitrati per sei stazioni di controllo delle acque superficiali: IT0805000200, IT0807000100, IT0807000200, IT0801150900, IT0801151300, IT0801171400;

Rilevato, altresì, che:

- con propria deliberazione n. 619 del 8/6/2020 è stata approvata la nuova designazione di Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola, in corrispondenza delle seguenti aree:

  • aree attualmente indicate come “ZVN assimilate” nel Regolamento di Giunta regionale n. 3/2017;
  • aree ubicate in corrispondenza dei quattro punti di monitoraggio delle acque sotterranee che hanno evidenziato valori non conformi a quanto indicato dalla Direttiva 91/676/CEE
  • aree interne agli argini dei corpi idrici superficiali naturali di pianura;

Acquisite le risultanze degli approfondimenti tecnici effettuati in merito alla delimitazione, quali Zone Vulnerabili da Nitrati, delle aree situate in corrispondenza dei punti di monitoraggio delle acque superficiali che risultano inquinati e che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 91/676/CEE,da parte del gruppo di lavoro costituito con determinazione del Direttore generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 23190/2019 (modificata e integrata con determinazione n. 3774/2020);

Dato atto altresì che nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) trova applicazione il Programma d’Azione Nitrati di cui al Regolamento di Giunta Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;

Considerato che le aziende che ricadono nelle nuove Zone Vulnerabili da Nitrati dovranno adeguarsi alle misure strutturali e gestionali previste dal Programma d’Azione Nitrati, tra cui la dotazione di volumi minimi di stoccaggio per i reflui zootecnici, l’individuazione di superfici coltivate sufficienti a ricevere fertilizzazioni commisurate alla disponibilità di azoto da reflui zootecnici, il rispetto dei periodi di divieto di spandimento, la redazione di piani di utilizzazione agronomica, l’obbligo di presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica;

Valutato che è necessario assicurare un intervallo di tempo congruo per consentire alle aziende agricole che ricadono nella nuova designazione di ZVN di provvedere agli adeguamenti richiesti in termini di investimenti, utilizzo o acquisizione di scorte di mezzi tecnici e consulenze, atteso che gli approvvigionamenti e gli investimenti relativi all’annata agraria 2021 sono in gran parte già stati realizzati;

Richiamato l’articolo 8, comma 2, lettera b), delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque, in base al quale le modifiche e le integrazioni agli elaborati cartografici o alle disposizioni normative del PTA, conseguenti ad approfondimenti conoscitivi, sono approvate con provvedimento della Giunta regionale;

Dato atto che nella seduta del 26 febbraio 2021 è stata informata la Consulta agricola relativamente alla proposta di designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati, risultante dagli approfondimenti tecnici svolti;

Ritenuto, quindi, di designare ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in corrispondenza delle aree indicate in motivazione e di aggiornare la cartografia delle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine agricola regionali;

Acquisito il parere dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po inviato con nota prot. 1711/2021 del 1 marzo 2021;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;
  • il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • la propria deliberazione n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;
  • la propria deliberazione n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;
  • la propria deliberazione n. 3 del 5 gennaio 2021 “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (rasa) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;
  • la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. ANNI 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI 2021-2023”;

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna nonché dell’Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare la designazione delle ulteriori Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine agricola, come definite nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di precisare che la nuova cartografia delle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine agricola regionali, è riportata all’Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine agricola trovi applicazione il Programma d’azione di cui al Regolamento di Giunta Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;

4) di disporre che, per le aziende agricole interessate dalla nuova zonizzazione, le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3 del 15/12/2017 troveranno applicazione a partire dal 1 novembre 2021;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico e di promuoverne la conoscenza nei confronti dei soggetti interessati, anche tramite le associazioni rappresentative degli agricoltori;

6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare anche ai fini di una sua successiva notifica alla Commissione Europea nonché all’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po.

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application/pdf Allegato B - 300.2 KB

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