n.130 del 16.05.2018 periodico (Parte Seconda)

Patto di solidarietà ed Intese territoriali. Anno 2018. Assegnazione spazi finanziari a favore del Sistema delle Autonomie locali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, ed in particolare gli articoli n. 9 e 10 che disciplinano il ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali;

- la legge 1 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” così come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

Richiamato il DPCM 21 febbraio 2017, n. 21 pubblicato sulla GU n. 59 dell’11 marzo 2017;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5 del 20 febbraio 2018;

Dato atto che il quadro normativo prevede, al comma 466 dell’articolo 1 della Legge 1 dicembre 2016 n. 232, come elemento di concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali, compresa la medesima regione, il conseguimento di un saldo non negativo di competenza tra le entrate finali, ai sensi dell’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Titoli da 1 a 5) e le spese finali (Titoli da 1 a 3);

Richiamato il comma 506 della legge 232 del 2016 che prevede che alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano che non sanciscono l’intesa regionale disciplinata dal DPCM 21 febbraio 2017, n. 21 si applicano, all’esercizio al quale si riferisce la mancata Intesa, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed e) dell’articolo 1 della legge 232 del 2016;

Vista inoltre la propria deliberazione n. 198 del 12 febbraio 2018 avente ad oggetto: “Patti di solidarietà territoriale. Anno 2018. Definizione criteri e modalità per la distribuzione degli spazi finanziari”;

Dato atto inoltre che, nella sopra richiamata circolare del MEF n. 5/2018, al paragrafo 1, è stato chiarito il venir meno dell’art. 3 del DPCM 21/2017 “Modalità attuative del potere sostitutivo” concernente il potere dello Stato a seguito del mancato avvio delle Intese regionali, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. c) della Legge 12 agosto 2016, n. 164;

Considerato che, con propria deliberazione n. 198/2018, la Giunta regionale:

- ha avviato l’iter delle Intese territoriali per gli investimenti con gli enti locali inerenti la cessione e richiesta degli spazi finanziari per le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle Regioni e degli enti locali. Pertanto, gli enti locali e le Regioni che ritengano di non poter utilizzare gli spazi disponibili possono cederli ad enti che, al contrario, dispongano di maggiori risorse e di minori spazi e viceversa;

- precisa, secondo quanto stabilito dalla normativa statale, che le operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effettuabili attraverso il ricorso all’indebitamento e l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo obiettivo di pareggio di bilancio, non sono oggetto dell’Intesa;

- stabilisce, secondo quanto previsto dalla normativa per il 2018, il termine del 31 marzo per la presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari. Le Regioni definiscono l’attribuzione degli spazi disponibili e comunicano agli enti locali interessati e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i saldi obiettivo rideterminati entro il successivo 30 aprile;

- individua, secondo quanto previsto dal DPCM 21/2017 le priorità di assegnazione degli spazi finanziari, nell’ambito dell’Intesa regionale:

  • comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell’anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
  • comuni istituiti, nel quinquennio precedente all’anno dell’intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1 gennaio dell’anno dell’intesa stessa;
  • enti territoriali che dispongono già dei progetti esecutivi di cui all’art. 23, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione;
  • enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all’art. 23, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità della vigente normativa, completi del cronoprogramma delle spese e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa, rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione; 

- individua inoltre, ulteriori criteri per la redistribuzione degli spazi finanziari a livello regionale, per favorire:

  • interventi di sviluppo degli investimenti coerenti con la programmazione regionale per la quota da finanziare con indebitamento o con avanzo di amministrazione;
  • comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 10.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
  • interventi di sviluppo degli investimenti prioritariamente in materia di scuola, turismo, sport, riqualificazione urbana e viabilità;
  • interventi di ricostruzione a favore dei comuni colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 per la quota da finanziare con indebitamento o con avanzo di amministrazione;
  • interventi a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi, nel corso dell'anno 2017, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992;
  • una quota, fino ad un importo massimo corrispondente al 5% della disponibilità complessiva, sia riservata a supporto di particolari situazioni riferite a specifiche realtà locali; 

- prevede, accanto all’ordinaria applicazione degli istituiti descritti in premessa, un secondo percorso a carattere pattizio, al quale gli enti locali possono liberamente aderire, con la volontaria cessione di una propria quota, in termini di spazi finanziari, fissata al 10%, dell’ammontare relativo alla quota annua di rimborso prestiti 2018 a medio-lungo termine (al netto di eventuali quote per estinzioni anticipate); 

Visti gli esiti dell’istruttoria tecnica relativa all’applicazione dei Patti di solidarietà e Intese territoriali 2018;

Dato atto che le richieste espresse dall’insieme degli enti locali ammontano ad euro 31.334.000,00;

Dato atto inoltre che, l’entità complessiva degli spazi finanziari offerti in disponibilità dal Sistema delle Autonomie locali del territorio dell’Emilia-Romagna, ammonta ad euro 17.685.000,00;

Ritenuto di prevedere la cessione di spazi di tipo verticale da parte della Regione, per un importo complessivo di euro 13.649.000,00;

Ritenuto, in considerazione delle quote cedute dal sistema delle Autonomie locali e dalla quota verticale ceduta dalla Regione rispetto al fabbisogno complessivo richiesto sui Patti di solidarietà e Intese territoriali 2018 di:

- accogliere il 100% delle cessioni offerte dal territorio;

- soddisfare interamente le richieste ricevute;

Ritenuto inoltre di soddisfare con quote di spazi verticali, salvo casi di assoluta straordinarietà, le richieste pervenute dai comuni, nelle seguenti misure:

- 100% del fabbisogno delle richieste presentate dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

- 75% del fabbisogno espresso dai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

- 34% del fabbisogno espresso dagli enti con popolazione compresa 10.001 e 20.000 abitanti;

- 22% circa del fabbisogno degli enti con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti

- 7% circa del fabbisogno degli enti con popolazione superiore ai 30.001 abitanti;

Ritenuto inoltre che ai fini delle compensazioni degli spazi ceduti o acquisiti da parte degli enti locali, di rimodulare quanto definito al punto 8 del dispositivo della propria deliberazione n. 198/2018, definendo l’arco temporale 2019, 2020 e 2021, nella misura, rispettivamente, del 50% 20% e 30% per ciascuna annualità;

Ritenuto di utilizzare, ai fini dell’applicazione dei criteri, i dati relativi alla popolazione al 01.01.2017, gli ultimi in disponibilità sul sito ISTAT;

Dato atto del parere positivo acquisito in data 19 aprile 2018 dalla Commissione tecnica interistituzionale per l’applicazione del Patto di solidarietà territoriale;

Dato atto del parere favorevole espresso in data 23 aprile, con nota prot. PG/2018/0289433 del 23/04/2018, dal Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Emilia-Romagna sulla proposta di distribuzione degli spazi finanziari nell’ambito dei Patti di solidarietà territoriale e Intese regionali 2018;

Dato atto che, nel corso dell’anno, nel caso in cui si dovessero evidenziare dal monitoraggio interno delle attività della Giunta regionale, margini di overshooting prossimi allo zero e tali da compromettere il rispetto del pareggio di bilancio, di cui al comma 466 dell’art. 1 della Legge 1 dicembre 2016, n. 232 così come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Responsabile finanziario dell’ente Regione è autorizzato a sospendere la registrazione degli impegni di spesa proposti dalle diverse strutture organizzative della Giunta regionale;

Visti altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

 - la propria deliberazione n. 93/2018 di “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n.999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n.450/2007” e ss.mm., per quanto applicabile;

- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001”;

- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n.2189/2015”;

- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera n.2189/2015”;

- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 477/2017 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali Cura della persona, salute e welfare; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”;

- la propria deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n. 150/2018 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle D.G.: Cura del territorio e dell’ambiente; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni. Nomina del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA). Modifica denominazione di un servizio nell’ambito della DG Riorse, Europa, innovazione e istituzioni;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 7267/
2016 “Conferimento incarichi dirigenziali e modifica di posizioni dirigenziali professional nell’ambito della Direzione generale Gestione, sviluppo e istituzioni”;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1066 del 31/1/2018 “Aggiornamenti ad alcune posizioni organizzative della Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni” il Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, dott. Francesco Raphael Frieri ha ritenuto opportuno, procedere a integrare le attività di competenza della posizione organizzativa “Controllo di gestione (codice Q0001374)” come richiesto nella nota NP/2017/27618 del 15/12/2017 dalla Responsabile del Servizio Pianificazione finanziaria e controlli;

Richiamata, inoltre, la determinazione n. 4253/2018 “Integrazione incarico di responsabile di procedimento della posizione organizzativa "Controllo di gestione (codice Q0001374)" del Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli - Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate 

  1. di dare attuazione alla disciplina prevista dalla normativa vigente per l’anno 2018 in tema di Patti di solidarietà ed Intese territoriali, applicando le misure di compensazione orizzontale;
  2. di quantificare in Euro 31.334.000,00 l’ammontare delle richieste espresse dall’insieme degli enti locali nell’ambito del Patti di solidarietà e Intese territoriali;
  3. di quantificare in Euro 17.685.000,00 l’entità complessiva degli spazi finanziari offerti in disponibilità dal Sistema delle Autonomie locali del territorio dell’Emilia-Romagna;
  4. di quantificare in Euro 13.649.000,00 la quota di spazi verticali offerta dalla Regione Emilia-Romagna;
  5. di accogliere il 100% delle cessioni offerte dagli enti del territorio, per complessivi 17.685.000,00 Euro come indicato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
  6. di attribuire agli enti richiedenti spazi finanziari sul Patto di solidarietà ed Intese territoriali, per complessivi Euro 31.334.000,00, con la finalità di effettuare operazioni di investimento realizzate con il ricorso all’indebitamento o attraverso l’utilizzo del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti, come riportato nell’allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
  7. di rideterminare il saldo obiettivo per gli enti che hanno ceduto e richiesto quote aderendo al percorso pattizio dell’Intesa, come risultante dall’allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;
  8. di comunicare entro il 30 aprile 2018 agli enti locali interessati dalla rimodulazione e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché ad ANCI e UPI Emilia-Romagna, i saldi obiettivo rideterminati dall’applicazione delle misure di compensazione derivanti dal Patto di solidarietà e Intese territoriali 2018;
  9. di rimodulare quanto definito al punto 8 del dispositivo della propria deliberazione n. 198/2018, definendo l’arco temporale 2019, 2020 e 2021, nella misura, rispettivamente, del 50% 20% e 30% per ciascuna annualità;
  10. di stabilire che, nel caso in cui nel corso dell’anno, si dovessero evidenziare dal monitoraggio interno delle attività della Giunta regionale, margini di overshooting prossimi allo zero e tali da compromettere il rispetto del pareggio di bilancio, di cui al comma 466 dell’art. 1 della Legge 1 dicembre 2016, n. 232 così come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Responsabile finanziario dell’ente Regione è autorizzato a sospendere la registrazione degli impegni di spesa proposti dalle diverse strutture organizzative della Giunta regionale;
  11. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio delle Autonomie Locali;
  12. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali dell’Assemblea Legislativa;
  13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico. 

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