n.229 del 25.07.2018 periodico (Parte Seconda)
Approvazione dei criteri, termini e modalità per la concessione e liquidazione dei contributi previsti agli art. 2 e 3, lett. a) della L.R. 9 aprile 1985 n.12 e ss.mm.ii. - Annualità 2018
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
1) di approvare i criteri, termini e modalità per l’assegnazione, concessione e liquidazione di contributi, come indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e destinati:
- al sostegno delle attività delle squadre di soccorso alpino e speleologico dell’Emilia-Romagna, organizzate nell’ambito del Corpo Nazionale Soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club Alpino Italiano, secondo quanto previsto all’art. 2 della L.R. 9 aprile 1985, n.12 e ss.mm;
- all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione alpinistica, sci - alpinistica e speleologica secondo quanto previsto all’art. 3 lettera a) della L.R. 9 aprile 1985, n.12 e ss.mm;
2) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.
Allegato A
CRITERI, TERMINI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI AGLI ART. 2 E 3 (LETTERA A) DELLA L.R. 9 APRILE 1985 N. 12 E SS.MM. – ANNUALITÀ 2018
1. Soggetti beneficiari
Soggetti giuridici con squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, per il rimborso delle spese di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 2 L.R. 12/1985.
Club Alpino Italiano (CAI) e Enti o Associazioni di carattere nazionale e regionale che svolgono attività di formazione e aggiornamento, ai fini del soccorso alpino speleologico, e iniziative di prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici, per il rimborso delle spese di cui alla lettera a) dell’art. 3 L.R. 12/1985.
2. Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande per ottenere i contributi devono essere rivolte alla Regione Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, mediante posta elettronica certificata [1](PEC) all’indirizzo segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it, o con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente a mano al Servizio Geologico, sismico e dei suoli, Viale della Fiera n.8 - 40127 – Bologna. Fa fede esclusivamente la data di arrivo della richiesta.
Alla domanda deve essere allegato, a pena di inammissibilità:
- Per i contributi relativi all’art. 2 della Legge Regionale:
- un conto preventivo delle spese previste nel 2018 relative alle attività di cui alle lettere a) e b);
- un conto preventivo delle spese previste nel 2018 per adeguamento, ammodernamento, sostituzione o miglioramento di materiali alpinistici e/o speleologici e di attrezzature aventi finalità di mantenimento o potenziamento delle squadre di soccorso alpino e/o speleologico (lettera c);
- un conto preventivo delle spese previste nel 2018 per l’addestramento e l’esercitazione delle squadre di soccorso alpino e speleologico, comprensivo dell'eventuale organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento dedicati ai componenti le squadre di soccorso o agli aspiranti tali, e alle guide alpine ed escursionistiche (lettera d));
- Per i contributi relativi alla lettera a) dell’art. 3 della Legge Regionale:
- un programma di attività o di intervento che individui le iniziative di formazione o insegnamento previste nel 2018 e rivolte alla prevenzione degli infortuni alpinistici, sci-alpinistici e speleologici e ne specifichi le modalità e la sede di svolgimento, il periodo di attuazione, un programma di massima del contenuto, il numero previsto di fruitori e un conto di massima preventivo delle spese.
3. Misura del contributo regionale
Sono ammesse a contributo le spese relative ai soli costi esterni, al lordo di I.V.A. di cui al programma di attività o di intervento o al conto preventivo presentato contestualmente alla domanda.
I contributi possono essere concessi su spese sostenute nel 2018 e su programmi o iniziative realizzate nel corso della medesima annualità, anche precedentemente alla data di pubblicazione della presente deliberazione.
La quota di contributo regionale non potrà comunque superare la disponibilità di bilancio regionale nel capitolo appositamente dedicato.
Non sono finanziabili spese già oggetto di altri tipi di finanziamento o rimborso da parte di altri soggetti pubblici.
4. R ipartizione delle domande di contributo e criteri di valutazione
Per i contributi relativi alle attività di cui all’Art. 2 della L.R. 12/1985 saranno assegnate risorse fino ad un importo totale di 10.000,00 Euro. Per i contributi relativi a programmi di attività o intervento di cui alla lettera a) dell’art.3 della stessa L.R. 12/1985 saranno assegnate le restanti risorse disponibili nell’apposito capitolo di bilancio dell’esercizio 2018.
In caso di richieste superiori alla disponibilità di bilancio, ferma restando la ripartizione dei fondi di cui ai due articoli della L.R., i contributi verranno ripartiti tra i vari soggetti richiedenti in parti uguali con un importo comunque non superiore a quello richiesto da ciascun soggetto.
Solo nel caso in cui le richieste complessive siano inferiori alle somme disponibili a bilancio, il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di ripartire diversamente i fondi disponibili.
5. Procedimento di istruttoria, valutazione e concessione dei contributi
L’istruttoria della domanda pervenuta sarà effettuata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, che provvederà inoltre alla verifica delle condizioni richieste per la concessione del contributo.
Il dirigente responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli concede con proprio provvedimento i contributi, assumendo contestualmente l’impegno di spesa a carico del pertinente capitolo del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione.
6. Termine e modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione dei contributi
La liquidazione del contributo concesso avviene in un’unica soluzione a seguito dell’invio alla Regione, entro e non oltre il 28 febbraio 2019, della seguente documentazione:
a) documentazione comprovante l’effettuazione delle spese ammesse, costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario con le modalità e gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, riportando un elenco dei titoli di spesa, fiscalmente validi, con riferimento alle spese sostenute e regolarmente pagate, una dichiarazione che le stesse spese non sono oggetto di altri tipi di finanziamento o rimborso da parte di soggetti pubblici, nonché una relazione da cui risultino le modalità di spesa e di attuazione del programma o intervento con i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti;
L’invio dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it o con raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano al Servizio Geologico, sismico e dei suoli, Viale della fiera n.8 - 40127 Bologna;
b) documentazione probatoria dei pagamenti effettuati: fattura quietanzata; contabile bancaria del bonifico, riportante gli estremi del documento di spesa; assegno bancario o circolare non trasferibile intestato al fornitore o al consulente accompagnato dalla copia dell’estratto conto bancario, dal quale si evinca l’addebito dell’assegno stesso; ricevuta bancaria riportante gli estremi del documento di spesa ecc., precisando che non sono ammissibili i pagamenti in contanti; l’invio dovrà avvenire con raccomandata con avviso di ricevimento o consegna direttamente a mano al Servizio Geologico, sismico e dei suoli, Viale della fiera n.8 - 40127 Bologna.
La Regione liquiderà il contributo relativamente alle sole spese effettivamente sostenute, a fronte di un parere di congruità da parte della struttura regionale competente.
7. Controlli
La Regione si riserva la facoltà di svolgere, secondo le modalità da essa definite, anche in corso di attuazione dei progetti e fino ad 1 anno successivo alla data di erogazione del saldo, anche tramite incaricati esterni, sopralluoghi e controlli, anche a campione, finalizzati alla verifica della attuazione dei progetti e del rispetto dei tempi previsti, e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della documentazione fornita, al fine di verificare:
- il rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento del contributo;
- la conformità delle attività realizzate rispetto a quelle dichiarate;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondenti ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.
I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.
8. Revoca dei contributi
Il contributo è revocato, qualora:
a) l’attività non sia rendicontata nei modi e tempi definiti;
b) dai controlli e/o sopralluoghi in corso di attuazione dei progetti emergesse la non autenticità delle informazioni rese, ferme restando le conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.
9. Recupero contributi erogati
A seguito di controlli successivi alla data di erogazione del contributo a saldo, qualora emergesse la non autenticità delle informazioni rese, il beneficiario dovrà restituire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione tali somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.
[1] I documenti dovranno essere prodotti in formato PDF e trasmessi attraverso la casella di posta elettronica certificata dell’Ente richiedente. L’invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.
Ai fini della validità dell’invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale , ai sensi del comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 82/2005.
L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
In caso di firma autografa è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.