n.139 del 03.06.2026 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Impianto agrivoltaico con potenza di 18.374,2 kW e batterie di accumulo (BESS), denominato Due Giardini e delle relative opere connesse", localizzato nel comune di Bologna (BO), proposto da HERA S.p.A.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto; 

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “impianto agrivoltaico con potenza di 18.374,2 kW e batterie di accumulo (BESS), denominato Due Giardini e delle relative opere connesse”, localizzato nel Comune di Bologna (BO) proposto da HERA S.p.A. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. prima della fase di realizzazione dell’opera dovrà essere attuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico, secondo quanto disposto dall’art. 41. comma 4 del d.lgs. 36/2023;

2. fornire, in fase di presentazione delle integrazioni all’autorizzazione unica, le tavole di progetto che riportino l’innalzamento della quota della BESS e delle cabine elettriche di 30 cm da piano campagna;

3. fornire, in fase di presentazione delle integrazioni all’autorizzazione unica, una tavola in cui sia data evidenza che la posa interrata delle nuove linee elettriche MT di cui al presente progetto avvenga all’interno dei cavidotti elettrici già predisposti e non comporti la demolizione di opere civili già eseguite o l’esecuzione di nuove opere civili internamente alle aree del Deposito Tranviario e del Parcheggio di Interscambio;

4. in fase di presentazione delle integrazioni all’autorizzazione unica, la relazione sul rischio idraulico dovrà essere completata anche rispetto all’intero cavidotto, con verifiche sia relativamente al RP che al RSP, dall’impianto fino alla cabina Primaria Riale in destra idraulica del Torrente Lavino;

5. definire, in fase di presentazione delle integrazioni all’autorizzazione unica, la modalità e la quantità di prelievo idrico da pozzo o dalla rete idrica per il lavaggio dei pannelli, e specificare con quali modalità si intende effettuare l’irrigazione di soccorso prevista per le mitigazioni a verde;

6. integrare, in fase di presentazione delle integrazioni all’autorizzazione unica, la Relazione geologica con le analisi geologiche-geotecniche e sismiche, nonché con gli approfondimenti necessari per il cavidotto lungo circa 3,7 km ed in particolare, analizzare i terreni in corrispondenza delle interferenze con le infrastrutture e sottoservizi, dove sono previsti scavi o attraversamenti tramite TOC;

7. in fase di presentazione delle integrazioni all’autorizzazione unica:

- confermare l’assetto impiantistico riportato nella relazione “Integrazioni alla relazione previsionale di impatto acustico” datata aprile 2026, in quanto si rileva che nella precedente relazione di impatto acustico venivano considerate 6 cabine di trasformazione ora non considerate. Se nell'elencazione delle sorgenti sonore considerate emergono difformità, si chiede di aggiornare le verifiche acustiche dimostrando il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora, con le medesime modalità seguite nella presente procedura di screening;

- di presentare il progetto di dettaglio della mitigazione acustica (barriera fonoassorbente), dando evidenza del recepimento di tutte le indicazioni formulate dal tecnico competente su dimensioni, materiali, prestazioni acustiche, ecc.;

8. in fase di presentazione delle integrazioni all’autorizzazione unica, in relazione all’aggravio del rischio di incendi costituito dagli impianti di accumulo (BESS), fornire una valutazione del rischio volta ad escludere o perlomeno contenere le emissioni di gas tossici e/o cancerogeni dai sistemi di accumulo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano in particolare: il fluoruro di idrogeno (HF), il monossido e il diossido di carbonio (CO, CO2), il cianuro di idrogeno (HCN) e gli ossidi di azoto (NOx);

9. in fase di presentazione delle integrazioni all’autorizzazione unica, in merito all’impatto dell’impianto sul microclima, presentare una proposta di monitoraggio dei parametri microclimatici, secondo quanto previsto dalla Linea Guida ARPAV “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” - ed. novembre 2023;

10.  in fase di presentazione delle integrazioni all’autorizzazione unica, dovrà essere predisposta una proposta di monitoraggio delle caratteristiche di qualità biologica e fertilità del suolo nelle fasi di ante-operam, corso-d’opera e post-operam per monitorare la tessitura del suolo, l’umidità e le proprietà agronomiche, mediante l’adozione di appositi indici (ad es. l’Indice di Qualità Biologica del Suolo - QBS), in relazione a tutta l'area interessata dall’intervento. Il monitoraggio dovrà essere calendarizzato, prevedendo controlli più frequenti durante la fase iniziale dell'attività di produzione energetica, per poi ridurre gradualmente la frequenza nel corso degli anni fino alla dismissione dell'impianto;

11.  in fase di presentazione delle integrazioni all’autorizzazione unica, dovrà essere presentato un progetto modificato per quanto riguarda la realizzazione della recinzione perimetrale; in particolare essa dovrà essere rialzata da terra di almeno 30 cm per tutta la sua lunghezza, in modo da consentire il libero passaggio ai piccoli animali ed alla fauna minore selvatica presente sul territorio; tale recinzione dovrà essere metallica e priva di plastica;

12.  unitamente alla comunicazione di fine lavori di costruzione, presentare un report relativo agli impianti vegetazionali realizzati, accompagnato da documentazione fotografica; inoltre, al fine di potere verificare lo stato di attecchimento del verde, ogni anno e per i successivi 5 anni, dovrà essere presentata una relazione quali-quantitativa, corredata idonea documentazione fotografica, indicante lo stato di attecchimento degli impianti, l’eventuale sostituzione delle fallanze, ecc.;

al termine del quinquennio di manutenzione dovrà essere presentata una relazione conclusiva, corredata da idonea documentazione fotografica, attestante il mantenimento e il consolidamento degli impianti vegetali, nonché la rispondenza della siepe alle caratteristiche progettuali prescritte e alle funzioni mitigative previste; resta in capo al proponente la periodica manutenzione fino alla dismissione dell’impianto;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a),

- punto 1, dovrà essere effettuata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna;

- punti 2, 5, 6 e 11 dovrà essere effettuata da ARPAE di Bologna;

- punti 3, 7 e 12 dovrà essere effettuata dal Comune di Bologna;

- punto 4, dovrà essere effettuata dal Consorzio della Bonifica Renana;

- punto 8, dovrà essere effettuata dall’AUSL – Bologna

- punti 9 e 10, dovrà essere effettuata dalla Regione Emilia-Romagna;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE AAEME e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’esito del procedimento unico di approvazione del progetto; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Hera S.p.A. e all'ARPAE di Bologna;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6770;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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