n.267 del 27.08.2014 periodico (Parte Seconda)
Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18/5/99 n. 9 e s.m.i. Titolo II - Decisione in merito alla Procedura di verifica di assoggettabilità (screening) relativa al progetto di miglioramento impiantistico dell'impianto di compostaggio con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sito in comune di Cesena, presentato dalla ditta Romagna Compost Srl
L’Autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (Screening) relativa al progetto di miglioramento impiantistico dell'impianto di compostaggio con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sito in Comune di Cesena, presentato dalla ditta Romagna Compost Srl.
I termini della procedura hanno cominciato a decorrere dal 23/4 /2014, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 119 l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura stessa.
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della Provincia di Forlì-Cesena;
il progetto è assoggettato a procedura di screening ai sensi della categoria B.2.68, dell'All. B.2 “ Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)” della L.R. 9/99 e s.m.i.. La categoria iniziale di appartenenza è B.2.57 dell'All. B.2 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia inferiore a novanta giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della campagna sia inferiore a sessanta giorni naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito”;
Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena, con atto di Giunta Provinciale Del GP 76566/289 del 05 ago 2014, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLì-CESENA
(omissis)
delibera:
a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo al miglioramento impiantistico dell'impianto di compostaggio con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sito in Comune di Cesena, presentato dalla ditta Romagna Compost S.r.l., dall’ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
- in relazione alla presenza di un'area definita di frana quiescente nella Tav. 4 del P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena, si prescrive di mettere in campo tutti gli accorgimenti progettuali tali da minimizzare gli impatti delle modifiche progettuali sulla stabilità del versante;
- i medesimi campionamenti prescritti al punto 18 della Del. G.P. n. 101564/530 del 27/11/2007 andranno effettuati anche presso i seguenti ricettori: R06, R10, R11. Le modalità, i criteri e le tempistiche di campionamento dovranno essere le medesime descritte al punto 18 sopra richiamato, considerando però esclusivamente lo scenario di progetto in ordinaria attività;
- gli interventi di manutenzione della vegetazione, da eseguire nei primi cinque anni dall'impianto, devono consistere nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione; t ali interventi, da effettuarsi anche sugli elementi vegetali da trapiantare ( querce presenti nella zona verde adiacente la nuova platea a servizio dell’impianto di adduzione ossigeno liquido), andranno comunque protratti fino al definitivo affrancamento degli elementi arboreo-arbustivi messi a dimora;
- le prescrizioni n. 24, 25, 26, 27, 28 della Del. G.P. n. 101564/ 530 del 27/11/2007 devono ritenersi valide in termini di modalità, tempistiche e criteri anche a seguito della messa a regime dell'impianto nello stato di progetto in oggetto e qui esaminato, per il solo ricettore R10 e per la sola verifica del limite differenziale.
b) di quantificare in Euro 500,00, le spese istruttorie a carico del Proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;
c) di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening.
d) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;
e) di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta Romagna Compost Srl;
f) di trasmettere il presente atto all'ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena per il seguito di competenza ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge regionale 9/99 e s.m.i;
g) di trasmettere il presente atto al Comune di Cesena per il seguito di competenza;
h) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;
i) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione.
Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.