n.237 del 16.08.2023 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 art. 36 - Tinteggi e giardini di Capella Andrea Giovanni - Domanda 24.05.2023 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso agricolo irriguo, dalle falde sotterranee in comune di Borgo Val di Taro (PR), loc. Case Rocchi, Brunelli n.32. Concessione di derivazione. Proc PR23A0025. SINADOC 21207

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1 di assentire all’azienda Tinteggi e Giardini di Capella Andrea Giovanni, C.F. CPLNRG82R24Z133W, P. I.V.A. 02688850342, la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante nuova perforazione, codice pratica PR23A0025, ai sensi degli artt. 16 e 36, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo da perforare avente profondità di m 6;

– ubicazione del prelievo: Comune di Borgo Val di Taro, Località Loc. Case Rocchi, Brunelli n.32, Dati catastali: foglio 59 mappale 252 di proprietà dei Sigg. Capella Giovanni e Galati Rosaria, consenzienti; coordinate UTM RER: x 560525, y 928830;

– destinazione della risorsa ad uso agricolo irriguo;

– portata massima di esercizio pari a l/s 1;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 578;

– corpo idrico interessato: Codice: 6260ER-LOC1-CIM Nome Corpo idrico: Monte Barigazzo (limite acquifero A2 non rilevabile);

2 di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2027;

(omissis)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2023-3429 del 6/7/2023

(omissis)

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

  • 1. La concessione è valida fino al 31/12/2027.
  • 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
  • 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
  • 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

(omissis)

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina