n.229 del 08.08.2023 (Parte Seconda)
Approvazione della seconda rimodulazione del piano degli interventi urgenti per l'annualità 2020 e 2021 ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145"
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI SOGGETTO RESPONSABILE AI SENSI DELLE ORDINANZE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 842/2022, 875/2022 E 840/2022
Visti:
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e, in particolare, l’art. 9 che attribuisce a tale Agenzia il coordinamento dell’istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti di protezione civile in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati;
- la determinazione dirigenziale del Direttore dell’Agenzia 9 novembre 2022, n. 4095 “Approvazione del nuovo regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile” e, in particolare:
- l’art. 38 secondo cui l’Agenzia provvede allo svolgimento di tutte le attività amministrativo-contabili connesse con la gestione delle contabilità speciali aperte a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ed intestate, di norma, al Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato o Soggetto attuatore o Soggetto responsabile, per fronteggiare situazioni di crisi o di emergenza di protezione civile, ai sensi della normativa statale vigente in materia;
- l’art. 39 che attribuisce all’Agenzia sia l’istruttoria tecnica e gestionale dei piani degli interventi urgenti di protezione civile, comprensiva della programmazione e rimodulazione delle risorse finanziarie disponibili, sia i compiti di verifica e controllo sull’attuazione di tali piani da parte dei soggetti attuatori raccordandosi, a tal fine, con le altre strutture tecniche regionali, nell’ambito delle rispettive competenze;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2023, n. 457 “Approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e, in particolare, l’art. 19 che ha ridenominato l’Agenzia regionale di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile” (di seguito, per brevità, “Agenzia”), attribuendole le funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile;
Premesso che:
- con l’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per realizzare, nell’arco di tale triennio, gli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti previsti dalle lettere d) ed e) dell’art. 25, comma 2 del d.lgs. 1/2018 “finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge” (comma 1028);
- per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna (e ai fini che qui strettamente rilevano) gli stati di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge 145/2018 (ossia alla data del 1 gennaio 2019) risultavano essere i seguenti:
1) eccezionali eventi meteorologici verificatisi dall’8 al 15 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena – delibere del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017 e del 15 ottobre 2018 – Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito, per brevità, “OCDPC”) 26 gennaio 2018, n. 503;
2) ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori collinari e montani di Piacenza e di Parma e nei territori dei Comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna - delibera del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2018 - OCDPC 19 luglio 2018, n. 533;
3) eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Emilia-Romagna dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 – delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018 – OCDPC 15 novembre 2018, n. 558;
Visti:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” con cui è stato stabilito che il Commissario delegato predispone un Piano di investimenti per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, successivamente rimodulabile, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (d’ora in avanti, per brevità, “CDPC”) (art. 2, comma 1);
- il d.p.c.m. 9 gennaio 2020 “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” per l’importo complessivo di 134.663.596,61 euro a favore della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2019-2021, così suddivise per annualità: 41.541.863,01 euro per il 2019 e 46.560.866,80 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
Dato atto che per la realizzazione degli investimenti previsti nelle OCDPC nn. 503/2018, 533/2018 e 558/2018 sono state aperte, presso la Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Bologna, le contabilità speciali nn. 6080 (OCDPC n. 503/2018), 6097 (OCDPC n. 533/2018) e 6110 (OCDPC n. 558/2018), ciascuna intestata al Commissario delegato, ove vengono versate le risorse finanziarie indicate al paragrafo precedente;
Visti i seguenti decreti del Commissario delegato:
- 18 marzo 2020, n. 40 “Approvazione del piano degli interventi urgenti - annualità 2020, di cui all’articolo 2, comma 1 dpcm del 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145””;
- 8 ottobre 2020, n. 187 “Approvazione prima rimodulazione del piano degli interventi urgenti - annualità 2020, di cui all’articolo 2, comma 1, d.p.c.m. del 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145””;
- 24 febbraio 2021, n. 18 “Approvazione del piano degli interventi urgenti - annualità 2021, di cui all’articolo 2, comma 1 dpcm del 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145””;
- 30 aprile 2021, n. 63 “OCDPC 590/2019 e decreto del Presidente del Consiglio [dei ministri] 27 febbraio 2019. Approvazione modifiche ai soggetti attuatori di interventi dei piani approvati con decreti n. 88 del 13/06/2019 e n. 18 del 24/02/2021”;
- 29 luglio 2021, n. 131 “Approvazione della rimodulazione del piano degli interventi urgenti - annualità 2021 di cui all’articolo 2, comma 1 del d.p.c.m. del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145””;
Dato atto delle seguenti OCDPC relative, rispettivamente, ai tre stati di emergenza più sopra indicati:
- 12 gennaio 2022, n. 842 (OCDPC n. 503/2018);
- 11 marzo 2022, n. 875 (OCDPC n. 533/2018);
- 12 gennaio 2022, n. 840 (OCDPC n. 558/2018);
Dato, inoltre, atto che con le predette OCDPC nn. 842/2022, 875/2022 e 840/2022 è stato disposto che:
- la Regione Emilia-Romagna è individuata Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato nel coordinamento degli interventi pianificati, approvati, e non ancora ultimati, finanziati con le risorse finanziarie di cui al d.p.c.m. 27 febbraio 2019;
- il Presidente della Regione Emilia-Romagna è nominato Soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati contenuti nei piani degli interventi e nelle relative rimodulazioni già formalmente approvati;
- il Soggetto responsabile può presentare rimodulazioni in corso d’opera dei piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie, e nei limiti delle risorse assegnate per ciascuna annualità, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile (di seguito, per brevità, “DPC”);
- la durata delle contabilità speciali nn. 6080, 6097 e 6110, ciascuna intestata al Soggetto responsabile, è prorogata al 31 dicembre 2023 previa verifica, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al d.lgs. 229/2011, tramite l’invio di apposita relazione al DPC;
Visti:
- l’art. 1, comma 4-undevicies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ((, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020)) e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 con il quale è stata disposta la possibilità di proroga al 31 dicembre 2024 delle durata (ai fini che qui rilevano) delle contabilità speciali nn. 6080, 6097 e 6110;
- il decreto dello scrivente Soggetto responsabile 29 agosto 2022, n. 126 “Approvazione della seconda rimodulazione del piano degli interventi urgenti per l’annualità 2019 e 2020 ai sensi dell’art. 2, comma 1 del d.p.c.m. del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145””;
Premesso che:
- l’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.” convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha introdotto un meccanismo di compensazione per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatisi nell’anno 2021 nell’ambito dei contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione le cui lavorazioni siano state eseguite e contabilizzate o annotate nell’anno 2021;
- con i decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (d’ora in avanti, per brevità, “MIMS”) 11 novembre 2021 e 4 aprile 2022 sono state rilevate le variazioni percentuali dei prezzi verificatesi, rispettivamente, nel primo e nel secondo semestre 2021;
- per le variazioni in aumento l’appaltatore presenta, a pena di decadenza, l’istanza di compensazione alla stazione appaltante. Il direttore dei lavori determina la compensazione secondo le “Modalità operative” del MIMS del 25 novembre 2021. Infine, il Responsabile del procedimento/Dirigente responsabile convalida i conteggi del direttore dei lavori e verifica la disponibilità delle risorse necessarie a soddisfare l’istanza nell’ambito del quadro economico di ciascun intervento secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa in parola;
- successivamente, sempre per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, oltreché dei carburanti e dei prodotti energetici, l’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ha stabilito i requisiti per il riconoscimento d’ufficio dei maggiori importi in materia di appalti pubblici di lavori eseguiti e contabilizzati o annotati nell’anno 2022, con scadenza per la presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021;
- tale ultimo meccanismo prevede che lo stato di avanzamento dei lavori venga adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati dalle Regioni entro il 31 luglio 2022 secondo le “Linee Guida” del MIMS del 13 luglio 2022;
- nelle more di tale aggiornamento la norma prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti, di incrementare fino al 20 per cento i prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021, con possibilità di eventuale successivo conguaglio all’esito dell’aggiornamento di cui al punto che precede;
- qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile Unico del Procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del predetto d.l. 50/2022, entro trenta giorni dalla medesima data viene emesso un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell’acconto del corrispettivo di appalto per le lavorazioni effettuate e contabilizzate dal 1 gennaio 2022;
- la stazione appaltante verifica la disponibilità delle risorse necessarie al riconoscimento dei maggiori importi nell’ambito del quadro economico di ciascun intervento secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa in parola;
- la normativa in esame prevede che in caso di insufficienza di risorse nell’ambito del quadro economico la stazione appaltante possa presentare istanza al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito, “MIT”) ai sensi dell’art. 26, comma 4 lett. a) e b) del D. L. 50/2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo le modalità stabilite con un apposito decreto ministeriale, e fino alla concorrenza della relativa dotazione finanziaria;
- Le istanze ammissibili ai sensi della lettera a) del sopra citato comma 4 dell’articolo 26 del D. L. 50/2022, sono state successivamente approvate dal MIT con Decreto del 2 marzo 2023, pubblicato in GU n. 74 del 28/3/2023, e con Decreto del 30 marzo 2023, pubblicato in GU n. 102 del 3/5/2023, con riferimento, rispettivamente, alle lavorazioni eseguite dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022, e alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2022;
- con le “Indicazioni operative” prot. n. COVID/0005419 dell’8 febbraio 2022 il CDPC ha illustrato l’applicazione della suddetta normativa statale statale sulla compensazione prezzi (d.l. 73/2021), valevole anche per il d.l. 50/2022, “alle situazioni di criticità per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”, in particolare prevedendo che qualora “le risorse per provvedere alla compensazione prezzi [e ai maggiori importi] dei prezzi dei materiali non trovano completa copertura nel quadro economico dell’intervento”, “si provvede mediante ricorso a somme disponibili […] a valere su altri interventi relativi al medesimo contesto emergenziale e presenti sulla medesima contabilità speciale” e che tali variazioni in aumento devono essere recepite in una “apposita e formale rimodulazione del piano degli interventi”;
Dato atto che con riferimento al piano per le annualità 2020 e 2021 (approvato, rispettivamente, con il decreto del Commissario delegato 40/2020 e 18/2021, come successivamente modificati) alcuni Uffici Territoriali Sicurezza territoriale e protezione civile dell’Agenzia (per brevità, “UT”), in qualità di soggetti attuatori, hanno chiesto di aumentare e di diminuire l’importo del finanziamento di alcuni interventi per dare seguito a quanto previsto dagli artt. 1-septies del d.l. 73/2021 e 26 del d.l. 50/2022 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:
- piano – annualità 2020:
- l’UT Bologna ha chiesto di aumentare l’importo del finanziamento per l’intervento con codice 15764 da 580.000,00 a 580.646,86 euro e di diminuirlo per l’intervento con codice 15763, utilizzando quota parte delle economie accertate, che ammontano a complessivi 20.810,13 euro (nota prot. Agenzia n. 23945.I del 20/4/2023);
- l’UT Piacenza ha chiesto di aumentare l’importo del finanziamento per l’intervento con codice 15741 da 700.000,00 a 739.113,71 euro (nota prot. Agenzia n. 22933.I del 18/4/2023);
- l’UT Parma ha chiesto di aumentare l’importo del finanziamento per gli interventi con codice 15791 da 400.000,00 a 447.254,30 euro e 15787 da 500.000,00 a 503.077,17 euro e di diminuirlo per gli interventi con codice 15785 (utilizzando quota parte delle economie accertate, che ammontano a complessivi 40.366,84 euro), e con codice 15790 (utilizzando quota parte delle economie accertate, che ammontano a complessivi 26.331,60 euro) (nota prot. Agenzia n. 21959.I del 17/4/2023);
- l’UT Reggio Emilia ha chiesto di aumentare l’importo del finanziamento per gli interventi con codice 15755 da 350.000,00 a 373.602,84 euro e 15757 da 120.000,00 a 135.408,78 euro e di diminuirlo per l’intervento con codice 15760 (utilizzando quota parte delle economie accertate, che ammontano a complessivi 59.184,91 euro), e per l’intervento con codice 15744 (utilizzando quota parte delle economie accertate, che ammontano a complessivi 30.064,30 euro), per effetto della ricezione delle istanze di compensazione prezzi in aumento in relazione al primo e al secondo semestre 2021, giudicate ammissibili ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. 73/2021 e ss.mm.ii. (nota prot. Agenzia n. 23142.I del 18/4/2023);
- piano – annualità 2021:
- l’UT Ferrara ha chiesto di aumentare l’importo del finanziamento per l’intervento con codice 16813 da 1.000.000,00 a 1.031.819,03 euro (nota prot. Agenzia n. 24526.I del 24/4/2023);
- l’UT Modena ha chiesto di aumentare l’importo del finanziamento per gli interventi con codice 16822 da 240.000,00 a 248.156,31 euro; con codice 16823 da 350.000,00 a 359.331,85 euro; con codice 16833 da 250.000,00 a 253.168,53 euro; con codice 16848 da 300.000,00 a 309.780,52 euro; con codice 16850 da 600.000,00 a 612.004,55 euro, e di diminuirlo per gli interventi con codice 16835, utilizzando quota parte delle economie accertate, che ammontano a complessivi 10.407,96 euro (nota prot. Agenzia n. 23981.I del 20/4/2023);
- l’UT Piacenza ha chiesto di aumentare l’importo del finanziamento per l’intervento con codice 16878 da 220.000,00 a 240.341,45 euro e di diminuirlo per l’intervento con codice 16871, utilizzando quota parte delle economie accertate, che ammontano a complessivi 57.328,81 euro (nota prot. Agenzia n. 22933.I del 18/4/2023);
- l’UT Parma ha chiesto di aumentare l’importo del finanziamento per gli interventi con codice 16904 da 250.000,00 a 292.269,45 euro, 16918 da 150.000,00 a 168.988,45 euro, 16919 da 250.000,00 a 252.734,09 euro, 16920 da 300.000,00 a 303.538,60 euro e di diminuirlo per l’intervento con codice 16930, utilizzando quota parte delle economie accertate, che ammontano a complessivi 17.812,32 euro (nota prot. Agenzia n. 21959.I del 17/4/2023);
- l’UT Reggio Emilia ha chiesto di aumentare l’importo del finanziamento per gli interventi con codice 16946 da 245.000,00 a 260.275,83 euro, 16954 da 220.000,00 a 252.343,19 euro e 16967 da 470.000,00 a 470.007,19 euro e di diminuirlo per gli interventi con codice 16940, utilizzando quota parte delle economie accertate, che ammontano a complessivi 41.129,69 euro (nota prot. Agenzia n. 23142.I del 18/4/2023);
- l’UT Rimini ha chiesto di aumentare l’importo del finanziamento per l’intervento con codice 16978 da 150.000,00 a 151.378,87 euro e di diminuirlo per l’intervento con codice 16976, utilizzando quota parte delle economie accertate, che ammontano a complessivi 1.541,15 euro (nota prot. Agenzia n. 22090.I del 17/4/2023);
Riscontrato che, con riferimento al piano - annualità 2021, il MIT, con Decreto del 2 marzo 2023, pubblicato in GU n. 74 del 28/3/2023, e con Decreto del 30 marzo 2023, pubblicato in GU n. 102 del 3/5/2023, ha approvato le istanze ammissibili ed i relativi importi, riferiti, rispettivamente, alle lavorazioni eseguite dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022, e alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2022, posto che alcuni UT hanno presentato istanza di accesso alle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1-septies, comma 8 del d.l. 73/2021 e 26, comma 4, lettera b) del d.l. 50/2022, per un importo complessivo di 718.281,34 euro, come di seguito indicato:
- 11.485,41 euro per l’intervento con codice 16791 dell’UT Forlì-Cesena;
- 38.565,24 euro per l’intervento con codice 16812 dell’UT Ferrara;
- 45.203,47 euro per l’intervento con codice 16863 dell’UT Modena;
- 65.522,97 euro per l’intervento con codice 16864 dell’UT Modena;
- 91.978,41 euro per l’intervento con codice 16866 dell’UT Modena;
- 12.645,46 euro per l’intervento con codice 16832 dell’UT Modena;
- 102.751,61 euro per l’intervento con codice 16857 dell’UT Modena;
- 79.089,69 euro per l’intervento con codice 16967 dell’UT Reggio Emilia;
- 182.280,00 euro per l’intervento con codice 16979 dell’UT Rimini;
- 88.759,08 euro per l’intervento con codice 16980 dell’UT Rimini;
Verificato che, con riferimento agli interventi del piano – annualità 2020 e 2021 che non trovano la copertura per le predette somme nei rispettivi quadri economici e non hanno fatto istanza al Fondo MIT, è possibile fare ricorso alle somme disponibili su interventi recanti soggetto attuatore altri UT dell’Agenzia, in particolare attingendo alle economie accertate, i quali vedranno, pertanto, diminuire l’importo del proprio finanziamento come segue:
- piano - annualità 2020:
- intervento con codice 15744 da 150.000,00 a 119.935,70 euro dell’UT Piacenza;
- intervento con codice 15760 da 350.000,00 a 326.397,16 euro dell’UT Reggio Emilia;
- intervento con codice 15763 da 250.000,00 a 229.189,87 euro dell’UT Bologna;
- intervento con codice 15785 da 275.000,00 a 234.633,16 euro dell’UT Parma;
- intervento con codice 15790 da 180.000,00 a 165.740,45 euro dell’UT Parma;
- piano – annualità 2021:
- intervento con codice 16871 da 220.000,00 a 162.671,19 euro dell’UT Piacenza;
- intervento con codice 16940 da 180.000,00 a 148.024,75 euro dell’UT Reggio Emilia;
- intervento con codice 16841 da 240.000,00 a 202.236,04 euro, e intervento con codice 16835 da 150.000,00 euro a 139.592,04 euro, dell’UT Modena;
- intervento con codice 16930 da 360.000,00 a 342.187,68 euro dell’UT Parma;
- intervento con codice 16976 da 180.000,00 a 178.458,85 euro dell’UT Rimini;
- intervento con codice 16776 da 130.000,00 a 121.746,57 euro e intervento con codice 16816 da 450.000,00 euro a 406.488,39 euro, dell’UT Bologna;
Visti:
- il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) nn. 1296/2013, 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013, 1309/2013, 1316/2013, 223/2014, 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) 966/2012;
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei rispettivi Piani di ripresa e resilienza (art. 4, paragrafo 2);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”) presentato dallo Stato italiano alla Commissione in data 30 giugno 2021, valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti” convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare:
- l’art. 6 che attribuisce al Servizio centrale per il PNRR presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, quale punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR ai sensi dell’art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- l’art. 8, secondo cui ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- l’art. 9 secondo cui le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali provvedono alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Preso atto che:
- con d.p.c.m. 9 luglio 2021 sono state individuate le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, tra le quali figura il DPC;
- con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2021 è stata istituita l’Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell’ambito del DPC, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR di titolarità;
- “Next Generation EU” (d’ora in avanti, per brevità, “NGEU”) è lo strumento attraverso il quale l’Unione europea prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale;
- il PNRR è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare l’articolazione delle azioni strategiche e le modalità di investimento e gestione dei fondi assegnati nell’ambito del predetto programma NGEU, comprensivo di un calendario di riforme collegate finalizzate, da un lato, all’attuazione di tale Piano e, dall’altro, alla modernizzazione del Paese;
- il PNRR si articola sui tre assi principali della digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale, raggruppando i progetti di investimento in 16 Componenti e 6 Missioni, che rappresentano le aree tematiche strutturali di intervento;
- tra le 6 Missioni figura, in particolare, la n. 2 “Rivoluzione Verde e transizione ecologica”, che discende direttamente dal duplice obiettivo che si è data l’Unione europea di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030;
- la sopracitata Missione n. 2 si articola, a sua volta, in quattro Componenti, tra cui (ai fini che qui rilevano) la n. 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, la quale prevede, tra gli altri, l’obiettivo generale/ambito di intervento n. 2 “Prevenzione e contrasto delle conseguenze del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio”;
- a tale ultimo obiettivo corrisponde, in particolare, l’Investimento 2.1 “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, destinato a realizzare, nelle aree colpite da calamità, in coerenza con la programmazione e gli strumenti di pianificazione esistenti, interventi di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché interventi di riduzione del rischio residuo, finalizzato alla tutela dell’incolumità pubblica e privata, portando in sicurezza 1,5 milioni di persone oggi a rischio;
- nell’ambito della Missione 2 – Componente 4, l’Investimento 2.1 è articolato nel Sub-Investimento 2.1b, (di seguito, per brevità, “M2C4-Inv.2.1b”), di titolarità del DPC, con attribuzione complessiva di 1,2 miliardi di euro, e funzionale alla realizzazione di interventi corrispondenti alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2 del d.lgs. 1/2018, volti cioè ad incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
- con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie a favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR, attribuendo, in particolare, al DPC (ai fini che qui rilevano) 400 milioni di euro per i “progetti in essere”, secondo l’indicatore per la ripartizione su base regionale previsto dal d.p.c.m. 5 dicembre 2016;
- con note prot. nn. DIP/48239 del 9 novembre 2021 e DIP/0051100 del 25 novembre 2021 il DPC ha inviato le indicazioni operative finalizzate alla trasmissione, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, dei Piani degli interventi da finanziare con le risorse PNRR corrispondenti al M2C4-Inv.2.1b, suddividendo gli interventi (tra l’altro) in “interventi in essere a rendicontazione”;
- con note prot. nn. 1136693.U del 9 dicembre 2021 e 1164821.U del 16 dicembre 2021 il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al DPC (in particolare) la proposta degli elenchi degli “interventi in essere a rendicontazione” da finanziare con le risorse del M2C4-Inv.2.1b del PNRR;
- con nota prot. n. SCD/0054451 del 15 dicembre 2021, successivamente integrata con note prot. nn. SCD/0055159 del 20 dicembre 2021 e SCD/005782 del 10 febbraio 2022, il CDPC ha comunicato alla Regione Emilia-Romagna l’approvazione dell’elenco degli “interventi in essere a rendicontazione” comprensivo di n. 146 interventi per un importo complessivo di 39.314.068,88 euro;
Visti:
- il d.p.c.m. 23 agosto 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- i principi, milestone e target propri del PNRR, applicabili agli “interventi in essere”;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
- la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
- l’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare:
- il comma 1042, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse relative all’attuazione del NGEU, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione istituito per l’attuazione del NGEU;
- il comma 1043, secondo cui al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle Componenti del NGEU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (c.d. sistema “ReGiS”);
- il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021 “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- il decreto del CDPC repertorio n. 611 del 10/3/2023 di approvazione delle ““Istruzioni operative per il Soggetto attuatore” elaborate dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
Richiamate le circolari emanate in materia di PNRR dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, finalizzate a definire nel dettaglio alcuni aspetti operativi per la gestione e il coordinamento delle azioni delle Amministrazioni a vario titolo coinvolte nella realizzazione del Piano;
Rilevato che:
- con nota prot. n. 50224 del 3 novembre 2022 il CDPC ha trasmesso al Presidente della Regione Emilia-Romagna ed al Direttore dell’Agenzia lo schema di accordo per la realizzazione del M2C4-Inv.2.1b tra il DPC, in qualità di Amministrazione titolare di interventi PNRR, e l’Agenzia, nella sua veste di Amministrazione attuatrice di detti interventi;
- allo schema di accordo è allegato l’elenco dei CUP relativi (in particolare) agli “interventi in essere”;
- lo schema di accordo è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2022, n. 1958;
- l’accordo è stato sottoscritto dalle parti il 24 gennaio 2023 ed assunto al prot. dell’Agenzia n. 3/01/2023.0003202.U ed approvato con Decreto del CDPC REP. n. 113 del 26/1/2023;
- con la nota prot. n. DPC 9070 del 17 febbraio 2023 il CDPC ha comunicato le modalità per procedere alle rimodulazioni degli elenchi dei “progetti in essere” afferenti al M2C4-Inv.2.1b, nella specie prevedendo apposita richiesta da parte della Regione/Provincia autonoma da sottoporre ad istruttoria del DPC, il quale provvede infine alla sua formale approvazione con nota del CDPC;
Visto l’art. 29, comma 4 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Constatato che tutti gli interventi in questa sede elencati, ad eccezione dell’intervento con codice 16850 dell’UT Modena, fanno parte degli “interventi in essere” della misura PNRR M2C4-Sub-Inv.2.1b;
Considerato che:
- con la nota prot. n. 725450.U del 19/7/2023 lo scrivente ha trasmesso al CDPC, ai fini dell’approvazione, la presente proposta di seconda rimodulazione del Piano degli interventi urgenti per l’annualità 2020 e 2021 ai sensi dell’art. 2, comma 1 del d.P.C.M. del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
- con la nota prot. n. 39425 del 2/8/2023 il CDPC ha comunicato l’approvazione della suddetta proposta di rimodulazione;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegata rimodulazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto di incaricare le preposte strutture dell’Agenzia della gestione di tutti gli adempimenti necessari per dare concreta attuazione alle previsioni contemplate nel presente atto con particolare riferimento alla liquidazione degli importi dovuti agli appaltatori ai sensi degli artt. 1-septies del d.l. 73/2021 e 26 del d.l. 50/2022 e ss.mm.ii. e al monitoraggio degli interventi sulla piattaforma informatica REGIS;
Visti:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e, in particolare, l’art. 26;
- le leggi regionali:
- 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
- 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- 27 marzo 2023, n. 474 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
- 7 marzo 2022, n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- 21 marzo 2022, n. 426 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- 13 marzo 2023, n. 380 “Approvazione piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025”, con particolare riferimento all’Allegato D) alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2023-2025 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017);
- 27 marzo 2023, n. 457 “Approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- 10 aprile 2017, n. 468 del 10/4/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, unitamente alle relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale prot. nn. PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017, concernenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della predetta deliberazione della Giunta regionale 468/2017;
- le determinazioni dirigenziali del Direttore dell’Agenzia:
- 25 marzo 2022, n. 1049 “Riorganizzazione dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative”;
- 27 ottobre 2022, n. 3896 “Parziale modifica alla determinazione n. 1049/2022 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative", con la quale è stata ridefinita la declaratoria e modificata la denominazione dell’Area di lavoro SP000467 Area Segreteria tecnica di Protezione Civile, prevedendo tra le sue competenze anche la “gestione delle Ordinanze di protezione civile e dei decreti del Presidente successivi alle dichiarazioni di stato di emergenza anche gestendo il processo del rilascio delle intese a supporto del Presidente della Regione”;
- 28 aprile 2023, n. 1391 “Conferimento incarico dirigenziale nell'ambito dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile, ai sensi dell'art. 18 L.R. 43/ 2001” con la quale è stato conferito all’Ing. Francesco Gelmuzzi l’incarico dirigenziale relativo all’Area Segreteria tecnica di protezione civile dal 1 maggio 2023 al 31 dicembre 2025;
- 1° settembre 2020, n. 2657 “Adozione sistema controlli interni all’Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della DD 700/2018”;
- 2 febbraio 2023, n. 361 “Adozione del piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - anno 2023”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
decreta;
1. di approvare l’allegata Seconda rimodulazione del Piano degli interventi urgenti per l’annualità 2020 e 2021 ai sensi dell’art. 2, comma 1 del d.P.C.M. del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale si aumenta e si diminuisce l’importo del finanziamento di alcuni interventi programmati nel piano degli interventi urgenti - annualità 2020 e 2021 (approvato, rispettivamente, con il decreto del Commissario delegato 40/2020 e 18/2021, come successivamente modificati) e recanti soggetto attuatore l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
2. di incaricare le preposte strutture dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della gestione di tutti gli adempimenti necessari per dare concreta attuazione alle previsioni contemplate nel presente atto con particolare riferimento alla liquidazione degli importi dovuti agli appaltatori ai sensi degli artt. 1-septies del d.l. 73/2021 e 26 del d.l. 50/2022 e ss.mm.ii. e al monitoraggio degli interventi sulla piattaforma informatica REGIS per gli interventi interessati elencati al precedente punto 1.;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e sul sito internet istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all’indirizzo: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/finanziamenti-legge-stabilita-2019/finanziamenti-legge-stabilita-2019;
4. di trasmettere il testo integrale del presente decreto al Capo del Dipartimento della protezione civile, all’Unità Operativa PNRR presso il Dipartimento della Protezione Civile ed ai soggetti attuatori interessati;
5. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed alle ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3 del d.lgs. 33/2013.
Il Presidente
Stefano Bonaccini