n.220 del 02.08.2023 periodico (Parte Seconda)
Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) per la stagione venatoria 2023/2024 - integrazione alla deliberazione n. 1103 del 26/6/2023
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia–Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale e la ricchezza delle presenze faunistiche ampiamente biodiversificate;
- che l’entità dei suddetti danni, in particolare di quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano storni, colombi ed uccelli ittiofagi, è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;
Viste in proposito:
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 19 bis, nella parte in cui prevede:
- al comma 1, che le Regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell’art. 9 ed ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
- ai commi 4 e 5, che, nell’esercizio delle deroghe di cui all’art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale almeno 60 giorni prima della data prevista per l’inizio dell’attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l’ISPRA;
Vista, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni, ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE” ed in particolare l'art. 58, con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;
Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8, ed in particolare l'art. 54 “Disciplina dell'esercizio delle deroghe”, come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:
- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE secondo quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;
- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi ed all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
a) le specie che formano oggetto di prelievo;
b) i mezzi di prelievo autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
e) i soggetti abilitati al prelievo;
f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
g) i controlli che saranno effettuati;
Richiamato altresì l’art. 17 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 recante disposizioni relative ai “Danni alle attività agricole”;
Vista la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 – Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione”, approvata in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) (SA.48094-2017/N), così come modificata dalla deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019 (SA. 53390/2019);
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 1103 del 26 giugno 2023 “Esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) per la stagione venatoria 2023/2024” con cui è stato approvato il prelievo in deroga per i mesi di settembre e ottobre, in conformità al parere ISPRA ricevuto in data 30 maggio 2023 ed assunto agli atti con prot. n. 0526385.E di pari data;
Considerato che ISPRA, nel sopracitato parere, ha espresso parere negativo per il prelievo in deroga nel mese di novembre a causa dell’assenza di danni da storno negli ultimi 5 anni;
Atteso che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, con nota prot. n. 0588740.U del 19 giugno 2023, ha richiesto all’Istituto di rivalutare il parere espresso allegando, tra l’altro, una relazione in cui veniva evidenziato che:
- i capi di storno abbattuti nel mese di novembre sono sempre stati numerosi negli anni, soprattutto nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
- la raccolta di cachi, mele e kiwi si prolunga fino a metà novembre;
- la riduzione economicamente importante dei danni da storno nell’ultimo quinquennio è frutto dell’azione sinergica di diversi fattori: piano di controllo nel periodo primaverile-estivo e caccia in deroga da settembre a novembre, idonei sistemi di prevenzione ormai ampiamente diffusi nelle aziende agricole e finanziati dalla Regione, riconoscimento del danno soltanto in presenza di tutti i requisiti previsti dalla citata deliberazione n. 364/2018;
Atteso inoltre che la raccolta delle olive da cui si ricavano i due olii DOP “Brisighella” e “Colline di Romagna” si può protrarre fino a dicembre in caso di condizioni climatiche favorevoli, come indicato nella citata deliberazione n. 1103/2023;
Acquisito agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, con prot. n. 0638945.E del 30 giugno 2023, il parere favorevole di ISPRA per il prelievo in deroga anche nel mese di novembre, senza aumentare il numero di capi complessivi pari a 25.000 a livello regionale;
Ritenuto pertanto, alla luce delle valutazioni sopra illustrate e contemperandole con le esigenze di conservazione delle specie e di tutela delle produzioni agricole, che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello storno nel mese di novembre, secondo le specifiche circostanze di tempo e di luogo già individuate nella deliberazione n. 1103/2023, per prevenire e ridurre i danni a frutteti, vigneti e oliveti allontanando tale specie dalle aree sensibili e rafforzando l’effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;
Visti, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025”;
- la propria deliberazione n. 719 dell’8 maggio 2023 “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025 - Primo aggiornamento”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
- di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, i prelievi della specie storno anche nel mese di novembre, ad integrazione di quanto già disposto con la deliberazione n. 1103/2023 “Esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) per la stagione venatoria 2023/2024”;
- di dare atto che resta confermato quant’altro previsto con la deliberazione n. 1103/2023;
- di dare atto, inoltre, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e ammnistrative richiamate in parte narrativa;
- di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.