n.132 del 29.04.2020 periodico (Parte Seconda)

Approvazione riparto e trasferimento risorse finanziarie ai Comuni e loro forme associative per l'attuazione del programma di consolidamento e qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R. n. 19/2016. Anno 2020. Adozione di misure straordinarie

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi 180 e 181 e specificamente lettera e);

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, ed in particolare gli articoli 8 e 12;

- il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 1012 del 22/12/2017 di istituzione del fondo di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 65/2017;

Vista la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000”;

Preso atto che, con deliberazione n. 156 del 6 giugno 2018, recante “Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 2018-2019-2020. (Proposta della giunta regionale in data 2 maggio 2018, n. 614)”, l’Assemblea legislativa ha approvato gli indirizzi regionali che orientano prioritariamente:

- al consolidamento ed alla qualificazione della rete dei servizi educativi per l’infanzia, valorizzando nel suo insieme il sistema integrato, tramite le promozioni del sistema delle convenzioni, nell’ambito di una visione che poggia sul valore del pluralismo nell’offerta dei servizi pubblici;

- alla progressiva creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Viste altresì le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, e le ulteriori disposizioni urgenti, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Considerato che, nell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio, sono stati sospesi fra l’altro i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 65/2017;

Valutata la necessità, stante il carattere di emergenza, di adottare delle misure straordinarie al fine di supportare gli Enti locali nell’azione di sostegno del sistema integrato dei servizi educativi e delle famiglie, anche con riguardo alle minori entrate da tariffe in relazione alla sospensione dei servizi educativi;

Ritenuto quindi necessario e urgente aumentare il fondo annuale 2020 per la gestione dei servizi educativi con uno stanziamento straordinario di cinque milioni di euro finalizzato al sostegno dei servizi pubblici (a gestione diretta e indiretta) e privati convenzionati;

Dato atto che le risorse necessarie all’attuazione all’Obiettivo 1 “Consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia – L.R. 19/2016”, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/2018, sono previste con le seguenti modalità:

- euro 7.250.000,00 quale fondo regionale annuale;

- euro 5.000.000,00 quale stanziamento straordinario;

per un complessivo di euro 12.250.000,00 e che tali risorse trovano allocazione nell’ambito del pertinente capitolo (U58430), Missione 12, Programma 01, del Bilancio per l’esercizio gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, in conformità ai principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto altresì che le risorse regionali di cui al presente atto sono afferenti alle priorità indicate nella sopracitata deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/2018 come di seguito riportate: “Sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette; Sostenere azioni volte alla progressiva riduzione delle liste d’attesa; Sostenere il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione anche valorizzando il sistema delle convenzioni; Promuovere interventi innovativi volti a sostenere azioni di incremento di flessibilità organizzativa, di coinvolgimento delle famiglie, nonché azioni di progettazione educativa e sostegno organizzativo rivolte ai poli per l’infanzia (art. 3, D.lgs. 65/2017)”;

Valutato che, sulla base delle risorse regionali disponibili, si può procedere con il riparto delle risorse ai Comuni e loro forme associative, definendo i budget di riferimento dei singoli interventi, in applicazione dei criteri riferiti all’Obiettivo 1 di cui alla deliberazione n. 156/2018, come di seguito indicato:

Definizione dei budget di spesa per il consolidamento dei servizi educativi pubblici e privati (in appalto, concessione, convenzione) agli Enti locali e loro forme associative. Le risorse sono finalizzate a garantire un sostegno economico alla gestione di tali servizi, definendo i budget nel seguente modo:

1.1 destinare una quota parte delle risorse regionali ordinarie pari a 7.250.000,00 non inferiori al 90%, quantificata in 6.525.000,00 euro da ripartire in base al numero dei bambini iscritti ai servizi educativi e, limitatamente ai centri per bambini e famiglie, in base ai bambini frequentanti (di seguito indicati “iscritti/frequentanti”);

In applicazione della delibera di Assemblea Legislativa n. 156/2018, ai fini della determinazione dei finanziamenti, vengono riconosciute quote di incremento in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi:

- appartenenti a Comuni montani (secondo le indicazioni delle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009) pari a complessivi 182.700,00 euro (2,8% del budget per la gestione);

- bambini con disabilità certificata o in fase di certificazione, pari a complessivi euro 137.025,00(2,1% del budget per la gestione).

Per quanto riguarda le tipologie e specifiche modalità organizzative delle offerte educative, si indica di seguito che:

- per le “sezioni primavera sperimentali”, regolamentate dalla normativa regionale (L.R. n. 19/2016 e con propria deliberazione n. 1564/2017) rientranti nella tipologia di servizio denominata “Nido d’Infanzia”, coerentemente con le finalità nazionali per una loro stabilizzazione ed un superamento progressivo degli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia, si stabilisce che, anche se già oggetto di finanziamento nazionale ad esse dedicato (Decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna), a partire dall’anno finanziario 2018, vengono conteggiate anche per il riparto del finanziamento regionale;

- per i “centri per bambini e famiglie” i requisiti minimi di funzionamento per l’accesso ai finanziamenti sono i seguenti:

  • un calendario di funzionamento minimo di 8 mesi;
  • un'apertura di minimo 6 ore settimanali;
  • una periodicità di apertura di almeno 2 volte la settimana.

Definizione del budget di spesa, non inferiore al 10% delle risorse complessive (€ 7.250.000,00) e quantificato in 725.000,00 euro, per la qualificazione dei servizi educativi, anche in relazione al percorso di valutazione della qualità, agli Enti locali e loro forme associative. Le risorse sono finalizzate a garantire un sostegno economico alla qualificazione di tali servizi, definendo i budget nel seguente modo:

1.2 destinare una quota parte delle risorse regionali complessive, quantificata in 300.000,00 euro (41,3%, del budget, con i necessari arrotondamenti) per il coordinamento pedagogico territoriale, istituito dai Comuni capoluogo di provincia. Da ripartire in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi nel territorio provinciale di riferimento;

1.3 destinare una quota parte delle risorse regionali complessive, quantificata in 425.000,00 euro (58,6% del budget, con i necessari arrotondamenti) per la formazione permanente degli operatori dei servizi educativi. Da ripartire in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi nei territori di riferimento dei distretti;

Definizione del budget di spesa, delle risorse straordinarie complessive pari a € 5.000.000,00 per il consolidamento dei servizi educativi pubblici e privati (in appalto, concessione, convenzione) agli Enti locali e loro forme associative. Le risorse sono finalizzate a garantire un sostegno economico alla gestione di tali servizi, definendo i budget nel seguente modo:

1.4 destinare la quota straordinaria delle risorse regionali quantificata in 5.000.000,00 di euro da ripartire con i medesimi criteri articolati al precedente punto 1.1. ed in applicazione della delibera di Assemblea Legislativa n. 156/2018. Di seguito si indicano le quote di incremento, in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi:

- appartenenti a Comuni montani (secondo le indicazioni delle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009) pari a 140.000,00 euro (2,8% calcolato sullo stanziamento straordinario di 5 milioni di euro);

- bambini con disabilità certificata o in fase di certificazione, pari a complessivi 105.000,00 euro (2,1% calcolato sullo stanziamento straordinario di 5 milioni di euro);

Considerato che, in attuazione dell’art. 14 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, le informazioni di riferimento, per l’individuazione dei beneficiari e dei requisiti di ammissione per l’assegnazione delle risorse, sono assunte dal Sistema informativo servizi prima infanzia Emilia-Romagna SPI.ER, con specifica rilevazione dei dati dell’anno educativo 2018/2019, del competente servizio regionale;

Verificata la necessaria disponibilità delle risorse regionali allocate sul pertinente capitolo U58430 “Fondo regionale per i servizi educativi per l’infanzia. Assegnazione agli enti locali e loro forme associative per la gestione, la qualificazione, il sostegno al coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici – Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 5, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 abrogata; art. 13, c.1, L.R. 25 novembre 2016, n. 19)“, del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e che pertanto l’impegno di spesa per complessivi € 12.250.000,00 possa essere assunto con il presente atto sul capito 58430 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni previste dall’art. 56 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Considerato che con successivo atto il dirigente regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., della L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., provvederà alla liquidazione in un’unica soluzione nonché alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento a favore dei Comuni e loro forme associative, per complessivi 12.250.000,00 euro (7.250.000,00 euro del fondo ordinario e 5.000.000,00 dello stanziamento straordinario);

Dato atto che le risorse oggetto del presente provvedimento vengono trasferite, per l’esercizio delle loro funzioni, ai Comuni e loro forme associative, così come disposto dalla Legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016, art. 13, comma 1, lettere a) e b);

Preso atto che, i Comuni e loro forme associative, in attuazione delle loro funzioni indicate all’art. 11 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, possono assegnare le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all’art. 5, comma 1, di seguito specificati:

lettera a) - ai Comuni, anche in forma associata;

lettera b) - ad altri soggetti pubblici;

lettera c)- a soggetti privati, accreditati ai sensi dell’art. 17, convenzionati con i Comuni;

lettera d) – a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;

Dato atto che la propria deliberazione n. 704 del 13 maggio 2019 recante ”Accreditamento dei nidi d’infanzia, in attuazione della L.R. n. 19/2016” dispone tra l’altro:

- l’entrata in vigore, per quanto attiene l’accreditamento, a decorrere dal 30/6/2021, per consentire agli enti gestori di prepararsi adeguatamente alla procedura di nuova applicazione (con esclusione di quanto stabilito al punto 4 per quanto riguarda i coordinatori pedagogici con contratto/convenzione e titolo di studio);

- che i soggetti gestori privati possono comunque accedere ai finanziamenti pubblici previa convenzione/accordi con i Comuni e loro forme associative, per la gestione di servizi educativi, secondo quanto previsto all’art. 21 della L.R. 19/2016. Tale disposizione si applica anche ai servizi educativi integrativi (paragrafo 15 “Norme di prima attuazione e transitorie”, Allegato 1 – “Requisiti e procedure per la valutazione della qualità dei nidi d’infanzia ai fini della concessione dell’accreditamento” allegato parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 704/2019, non ricompresi nella medesima direttiva e fino ad approvazione di apposita direttiva ad essi riferita;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Politiche sociali e socio educative, per la fattispecie qui in esame non sussiste in capo alla Regione l’obbligo di cui al citato art. 11 della Legge n. 3/2003 e che il Codice Unico di Progetto dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte di ciascun Ente locale in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui assegnate;

Visti:

-il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 4 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

-la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

-la L.R. 10 dicembre 2019, n. 30 – Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020);

-la L.R. 10 dicembre 2019, n. 31 – Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022;

-la propria deliberazione n. 2386 del 09/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022;

Richiamati:

-il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

-la propria deliberazione n. 83/2020: “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n.2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle direzioni generali, agenzie, e istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (Rasa)e del responsabile della protezione dei dati (Dpo)”;

- n. 2156 del 22 novembre 2019 “Rinnovo del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii., e dell’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 10923 del 19/06/2019 “Conferimento incarico dirigenziale ad interim di Responsabile del Servizio Politiche Sociali e Socio Educative”;

Viste le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

Su proposta della Vicepresidente, Assessora al contrasto alle disuguaglianze e transizione ecologica: patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale, allo sviluppo e rapporti con l’Unione Europea, Elly Schlein

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare e dare attuazione al presente programma per l’attuazione degli interventi previsti all’Obiettivo 1 “CONSOLIDARE E QUALIFICARE IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – L.R. n. 19/2016.” secondo i criteri stabiliti dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 156/2018, nell’ambito delle risorse regionali complessive pari ad euro 12.250.000,00, di cui agli allegati da 1) a 5), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di quantificare le risorse, con gli opportuni arrotondamenti, e approvare il riparto di complessivi € 12.250.000,00 da assegnare ai Comuni e loro forme associative (le cui quote sono riepilogate nell’allegato 5 parte integrante e sostanziale del presente atto), per la realizzazione degli interventi di cui all’Obiettivo 1, come di seguito stabilite:

- euro 6.525.000,00 budget ordinario per il consolidamento dei servizi educativi; di cui:

euro 182.700,00 quale incremento per bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi appartenenti a Comuni montani (secondo le indicazioni delle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009);

euro 137.025,00 quale incremento in base al numero dei bambini con disabilità certificata o in fase di certificazione;

- euro 725.000,00 budget ordinario per la qualificazione dei servizi educativi, anche in relazione al percorso di valutazione della qualità, di cui:

euro 300.000,00 per il coordinamento pedagogico territoriale, istituito dai Comuni capoluogo di provincia;

euro 425.000,00 per la formazione permanente degli operatori dei servizi educativi;

- euro 5.000.000,00 stanziamento straordinario per il consolidamento dei servizi educativi; di cui:

euro 140.000,00 quale incremento per bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi appartenenti a Comuni montani (secondo le indicazioni delle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009);

euro 105.000,00 quale incremento in base al numero dei bambini con disabilità certificata o in fase di certificazione;

3. di impegnare la somma complessiva di euro 12.250.000,00 registrata sull’impegno n. 6737 assunto sul capitolo U58430 “Fondo regionale per i servizi educativi per l’infanzia. Assegnazione agli enti locali e loro forme associative per la gestione, la qualificazione, il sostegno al coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici – Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 5, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 abrogata; art. 13, C.1, L.R. 25 novembre 2016, n.19 “, del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con D.G.R. 2386/2019e successive modificazioni;

4. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto è di seguito espressamente indicata:

Capitolo U58430

- Comuni: Missione 12 - Programma 01 - Codice economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 10.4 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040102003 - C.I. spesa 3 - Gestione sanitaria 3;

- Unioni: Missione 12 - Programma 01 - Codice economico U.1.04.01.02.005 - COFOG 10.4 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040102005 - C.I. spesa 3 - Gestione sanitaria 3;

- Nuovo Circondario imolese: Missione 12 - Programma 01 - Codice economico U.1.04.01.02.999 - COFOG 10.4 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040102999 - C.I. spesa 3 - Gestione sanitaria 3;

5. di stabilire che ad esecutività della presente delibera, il dirigente regionale competente, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, della L.R. n. 40/2001, per quanto applicabile e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., provvederà in unica soluzione alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento a favore dei Comuni e loro forme associative, per l’esercizio delle loro funzioni, così come disposto dalla Legge regionale n. 19 del 25 novembre 2016, art. 13, comma 1, lettere a) e b), per le somme indicate specificamente nell’ Allegato 5) Tabella riepilogativa delle risorse regionali, ordinarie e straordinarie, per il consolidamento e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R. 19/2016;

6. di dare altresì atto che i Comuni e loro forme associative, in attuazione delle loro funzioni indicate all’art. 11 della legge regionale del 25 novembre 2016, n. 19, possono assegnare le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all’art. 5, comma 1, di seguito specificati:

lettera a) - ai Comuni, anche in forma associata;

lettera b) - ad altri soggetti pubblici;

lettera c)- a soggetti privati, accreditati ai sensi dell’art. 17, convenzionati con i Comuni;

lettera d) – a soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;

7. di dare altresì atto che, come previsto dalla propria deliberazione n. 704/2019 ”Accreditamento dei nidi d’infanzia, in attuazione della L.R. n. 19/2016” l’entrata in vigore della procedura di accreditamento decorre dal 30/06/2021 e che i soggetti gestori privati possono comunque accedere ai finanziamenti pubblici previa convenzione/accordi con i Comuni e loro forme associative, per la gestione dei servizi educativi, secondo quanto previsto all’art. 21 della L.R. n. 19/2016. Tale disposizione si applica anche ai servizi educativi integrativi (paragrafo 15 “Norme di prima attuazione e transitorie”, Allegato 1 – “Requisiti e procedure per la valutazione della qualità dei nidi d’infanzia ai fini della concessione dell’accreditamento” allegato parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 704/2019, non ricompresi nella medesima direttiva e fino ad approvazione di apposita direttiva ad essi riferita;

8. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che il codice unico di progetto dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario, da parte di ciascun Ente locale in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui trasferite;

9. di dare atto inoltre che le risorse regionali previste nel presente atto rappresentano la compartecipazione regionale al finanziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione;

10. di dare atto altresì che la Giunta regionale provvederà, con proprio e successivo provvedimento, alla programmazione regionale sulla base delle indicazioni del Piano d’azione pluriennale di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 65/2017, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale, di cui agli indirizzi triennali oggetto della delibera di Assemblea legislativa n. 156/2018;

11. di precisare altresì che i beneficiari dei finanziamenti regionali dovranno trasmettere al servizio regionale competente una relazione sull’utilizzo dei fondi, nei termini che saranno successivamente indicati;

12. di disporre la pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

13. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico per garantirne la più ampia diffusione;

14. di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

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