n.72 del 20.03.2017 (Parte Seconda)
Influenza aviaria - Revoca delle zone di protezione e sorveglianza e aggiornamento delle misure di contenimento sul territorio della regione Emilia-Romagna
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
- l’art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407/CEE;
- la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 di attuazione della Direttiva 2005/94/CE;
- l’ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”;
- i dispositivi del Ministero della Salute DGSAF prot. 29861 30/12/2016 “Influenza aviaria - Misure di controllo straordinarie e rafforzamento della vigilanza permanente. Sospensione temporanea all’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi.” e DGSAF prot. 250 del 5/1/2017 “Influenza aviaria - Dispositivo dirigenziale DGSAF del prot. 29861 30/12/2016 - chiarimenti;
- l’ulteriore dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 1941 del 26/1/2017 “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8. Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione dell’influenza aviaria”;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 6/2/2017;
Rilevato che:
- le operazioni di disinfezione preliminare nei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità che avevano determinato la necessità di istituire zone di protezione e sorveglianza in regione Emilia-Romagna si sono concluse rispettivamente in data 4/2/2017 per il focolaio di Porto Viro (RO) e in data 9/2/2017 per il focolaio di Sorbolo (PR);
- i controlli effettuati nelle zone di protezione e sorveglianza e nella restante parte del territorio regionale hanno avuto esito favorevole;
Ritenuto opportuno revocare le zone di protezione e sorveglianza ancora in vigore istituite intorno ai focolai di Porto Viro (RO) e Sorbolo (PR) e le relative misure di controllo, essendo trascorso il termine per la durata minima di tali zone ai sensi del decreto Legislativo 9/2010 sopra richiamato e sulla base delle considerazioni sopra riportate;
Considerato tuttavia ancora elevato il rischio di reintroduzione del virus dell'influenza aviaria in regione per il permanere del rischio legato a volatili selvatici e per il fatto che in regioni confinanti gli ultimi focolai sono stati estinti da meno di trenta giorni;
Ritenuto pertanto necessario mantenere adeguate misure di controllo per ridurre il rischio di una reintroduzione del virus dell'influenza aviaria, anche in applicazione del dispositivo DGSAF prot. 29861 30/12/2016, comprese le misure su fiere, mercati ed esposizioni, anche se, queste ultime, limitate al solo pollame;
Ritenuto quindi necessario revocare le disposizioni adottate con propria Ordinanza n. 14/2017 in quanto superate dalle disposizioni della presente ordinanza;
Dato atto del parere allegato;
ORDINA
1. Le zone di protezione e sorveglianza istituite attorno ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati nei comuni di Porto Viro (RO) e Sorbolo (PR) sono revocate;
2. In tutto il territorio regionale, in applicazione di quanto previsto dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 29861 30/12/2016 e s.m., sono applicate le seguenti misure:
a) è sospesa la deroga al divieto di utilizzo nell’attività venatoria nazionale dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi;
b) nel caso in cui i richiami vivi siano tenuti all’interno delle gabbie nei laghetti di caccia, gli stessi, nel rispetto delle più scrupolose norme di biosicurezza, devono essere riportati nelle sedi dove sono abitualmente custoditi durante i mesi di non attività venatoria; nel caso invece in cui i volatili fossero destinati alla macellazione, i servizi veterinari delle Aziende USL dovranno effettuare sulle carcasse i campionamenti di organi per la ricerca di virus dell’influenza aviaria;
c) deve essere mantenuta una netta separazione tra il pollame domestico e selvatico, sia a livello commerciale che rurale ed, in particolare, che gli animali presenti negli allevamenti all’aperto siano tenuti all’interno dei capannoni (galline ovaiole free-range, biologiche, oche e anatre, svezzatori, etc.); nel caso in cui non fosse possibile detenere il pollame al chiuso, per gravi motivi di benessere animale, le aree di alimentazione e abbeveraggio del pollame non devono essere accessibili ai volatili selvatici.
3. Su tutto il territorio regionale lo svolgimento di fiere, mostre e mercati con avicoli è autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalla delibera regionale 1575/2011 e a condizione che:
a. sia esclusa la partecipazione di anatidi e di pollame allevato all’aperto;
b. sia esclusa la partecipazione di svezzatori/commercianti provenienti da aree soggette a restrizioni e da regioni o parti di regioni dove permane in vigore il divieto di svolgimento di tali manifestazioni;
c. nelle 96 ore precedenti la partenza da parte del Servizio Veterinario della AUSL dovranno essere effettuati con esito favorevole accertamenti sierologici e virologici, oltre ad un controllo sul rispetto delle condizioni di biosicurezza.
4. La presente Ordinanza sostituisce integralmente la propria precedente n. 14 del 6/2/2017;
5. Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Presidente
Stefano Bonaccini