n.300 del 10.10.2016 (Parte Prima)
Proposta di legge alle Camere “Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)”
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Visto il progetto di proposta di legge alle Camere - ai sensi dell’articolo 121, secondo comma della Costituzione - avente per oggetto “Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)”, d’iniziativa del consigliere regionale Foti;
Acquisito il relativo parere della commissione referente “Politiche per la salute e Politiche sociali” di questa Assemblea, giusta nota prot. AL/2016/43596 in data 20 settembre 2016;
Preso atto:
- della relazione del relatore della commissione, consigliere Tommaso Foti;
- della relazione tecnica predisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
Con votazione palese attraverso l’uso del dispositivo elettronico, che dà il seguente risultato:
(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)
presenti n. 33
assenti n. 17
votanti n. 32
favorevoli n. 32
contrari n. --
astenuti n. --
delibera
di proporre alle Camere, ai sensi dell’art. 121, secondo comma, della Costituzione, il progetto di legge “Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)”, composto da n. 2 articoli e qui allegato, sotto la lettera C), quale parte integrante e sostanziale, accompagnato dalla relazione del relatore della commissione, consigliere Tommaso Foti, sotto la lettera A) e dalla relazione tecnica allegata al presente atto sotto la lettera B).
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 103 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.
ALLEGATO A)
alla deliberazione assembleare n. 94 del 28 settembre 2016
Proposta di legge alle Camere ai sensi dell’art. 121, secondo comma, della Costituzione
“Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)”
RELAZIONE
(svolta in Aula dal relatore: consigliere Tommaso Foti)
La proposta di legge in esame è rivolta al Parlamento per la modifica del Codice della strada. Già la cronaca di questi ultimi mesi, ma anche e soprattutto la cronaca precedente, ci ha dato notizie di fatti purtroppo gravi e a volte che si sono conclusi con la morte del minore, e ciò per un tipo di disattenzione che a volte è ricollegabile al ritmo frenetico della vita moderna in ragione del quale il genitore (uomo o donna che sia) dimentica il proprio figlio in auto, auto con i dispositivi autobloccanti; minori nell’ordine di uno, due o tre anni, legati al seggiolino, come deve essere secondo le norme del Codice della strada, e lasciati abbandonati al sole in condizioni dove la temperatura va via via elevandosi all’interno dell’auto.
In alcuni casi si è arrivati in tempo per riuscire a salvare il minore, in altri casi no. È evidente che poi ne nascono dei drammi rilevanti, perché non ci vuole molto per nessuno di noi a capire cosa vuol dire per un genitore trovarsi in questa situazione e aver commesso una siffatta omissione.
Debbo anche dire che, laddove si sono verificati dei processi, tendenzialmente il giudice non ha potuto che riconoscere lo stato di confusione e, quindi, di non responsabilità del genitore in quello specifico momento, ma rimane, tuttavia, la gravità di un fatto che non è cancellato da una pena o da una assoluzione.
Dato che non serve molto per cercare di evitare questo problema, perché il problema può essere ovviato facilmente con l’istallazione di un normalissimo avviso acustico che possa dare atto della presenza, sia quando il bambino è fermo e legato nel suo seggiolino, sia quando si esce dall’auto e risulta la presenza di una persona al suo interno, penso che la cosa sia oltremodo meritevole di una soluzione legislativa. Ci saremmo potuti aspettare dai produttori di auto, che ormai le hanno accessoriate in tutti i modi, che intervenissero anche con un dispositivo di questo genere già indipendentemente dalla obbligatorietà della legge, ma ciò, ad oggi, non è accaduto.
Penso che non sia male che proprio da questa Regione, che ha registrato, tra l’altro, almeno uno degli episodi luttuosi, ma anche da altre Regioni, venga questa sollecitazione al Parlamento, tra l’altro tenendo presente che potrebbe essere una norma che potrebbe essere approvata in poche ore dal Parlamento, perché penso che su questo tema non vi sia differenza tra Gruppi parlamentari o tra posizioni politiche.
Proprio in ragione di questo, penso che la proposta di legge oggi, presentata alle Camere, possa avere un suo significato di sollecitazione ulteriore al Parlamento a legiferare in tal senso.
Mi riferisco all’ordine del giorno a prima firma, se non erro, della collega Marchetti, ma non datemi bacchettate se sbaglio il primo firmatario. Un po’ tutte le Regioni, i Comuni e in passato le Province si attivano, durante il periodo estivo, per la campagna di non abbandonare i cani. A me pare che sia oltremodo esatto questo ordine del giorno che mira ad attivarci per una campagna di sensibilizzazione sull’istallazione di questi dispositivi acustici proprio perché ritengo che, con tutto il rispetto fondato e fondamentale per i cani - visto che sono proprietario solo di tre, il mio amore per gli animali è acclarato - penso sia altrettanto giusto occuparsi delle persone, soprattutto di quelle persone che purtroppo non hanno un mezzo, nel caso di specie, per riuscire a provvedere a se stesse per mettersi in salvo.
Senza volerla fare troppo lunga, signora presidente, anche perché il tema è stato discusso ampiamente in Commissione, ritengo che l’atto di oggi sia oltremodo significativo se verrà assunto come legge da questa Assemblea legislativa anche al fine di sollecitare un po’ tutti i nostri Gruppi parlamentari a introdurre questa modifica nel Codice della strada.
Devo aggiungere, per la verità, che su altro argomento - ne parlavo con la consigliera Tarasconi che con me si è confrontata su un altro argomento - forse anche l’idea di prevedere l’obbligatorietà dell’utilizzo del caschetto per i minori almeno fino a sedici anni che utilizzano il velocipede o la bicicletta non è male.
A me pare che potrebbe essere significativo, perché anche in questo caso inizia a esservi un numero di incidenti, un utilizzo del mezzo ormai anche su piste ciclabili e quant’altro che una volta non c’erano e che quindi porta ad un incremento dell’utilizzo della bicicletta, che penso dovrebbe essere, anche questo, tema di nostra attenzione. Sono cose che hanno un costo economico poco rilevante per chi si vede necessitato a dover adempiere alla norma di legge, ma nel compenso hanno da una parte una grande gratificazione morale per evitare situazioni peggiori e dall’altra dei costi sanitari molto più bassi.
Non dimentichiamoci che da queste vicende ne nascono dei riflessi di ordine sanitario e medico che si spalmano sulla collettività generale.
Ho concluso questa relazione. Faccio appello all’aula per esprimere un voto favorevole, così come è avvenuto in Commissione, su questo progetto di legge.
ALLEGATO B)
alla deliberazione assembleare n. 94 del 28 settembre 2016
Proposta di legge alle Camere ai sensi dell’art. 121, secondo comma, della Costituzione
“Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)”
RELAZIONE TECNICA
ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 6, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)
Oggetto assembleare n. 708
-
Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della Costituzione, recante: "Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
La L. 196/2009 art. 17 richiede di corredare i disegni di legge alle Camere di iniziativa regionale della relazione tecnica predisposta dai proponenti, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.
Il disegno di legge in oggetto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e non necessita, quindi, di una norma finanziaria, così come evidenziato dalla presente relazione tecnica.
L’articolo 1 intende modificare l’art. 172 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada) che disciplina l’uso di cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Si prevede l’introduzione di un dispositivo acustico di allarme che si attivi quando la cintura di sicurezza del seggiolino per il bambino è allacciata e l’autoveicolo è a motore spento.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio decreto, è chiamato a stabilire le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme.
L’articolo 2 è anch’esso senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato poiché relativo al termine di decorrenza dell’applicazione della norma e al divieto d’immissione in circolazione di autoveicoli privi del dispositivo acustico di allarme.
Le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e non occorre quindi una norma di copertura finanziaria.
ALLEGATO C)
alla deliberazione assembleare n. 94 del 28 settembre 2016:
Proposta di legge alle Camere ai sensi dell’art. 121, secondo comma, della Costituzione
“Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)”
ARTICOLATO
Art. 1
Modifica all’articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è inserito il seguente:
“1 bis. Gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), devono essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso.”.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 1 bis dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 non possono più essere immessi in circolazione autoveicoli, come individuati dal precedente articolo, privi del dispositivo acustico di allarme previsto dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1.