n.195 del 26.09.2012 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa all'attività' di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede della ditta Pedretti Cesarino in Via Piemonte 2 - loc. San Lazzaro nel comune di Piacenza (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, N. 9 e s.m.i., come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso la sede della ditta Pedretti Cesarino in via Piemonte 2 - loc. San Lazzaro nel Comune di Piacenza” presentato dalla Ditta “Pedretti Cesarino” localizzato in Comune di Piacenza (PC) da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
  2. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di polveri in atmosfera;
  3. i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;
  4. l’attività di recupero deve essere esercitata in conformità al D.M. 5 febbraio 1998 come modificato e integrato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186, e in conformità ai principi generali previsti dall’art. 178 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
  5. i rifiuti gestiti dalla Ditta non possono provenire da attività di demolizione dei veicoli fuori uso (centri di rottamazione), soggette all’applicazione del DLgs. 24 giugno 2003, n. 209;
  6. presso l’impianto della Ditta non possono essere gestiti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione del DLgs. 25 luglio 2005, n. 151;
  7. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  8. durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  9. l’attività dovrà essere svolta dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;
  10. in sede di aggiornamento e modifica dell’iscrizione al numero 148 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, dovrà essere adeguatamente documentato il fatto che non ci sarà un incremento del traffico indotto come rappresentato nella documentazione integrativa trasmessa (punto 3 delle integrazioni prodotte);
  11. i rifiuti derivanti dalle attività di recupero dovranno essere gestiti in regime di deposito temporaneo così come definito all’articolo 183, comma 1, lett. bb) del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

2) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Pedretti Cesarino; alla Provincia di Piacenza; al Comune di Piacenza; all’ARPA sezione provinciale di Piacenza; all’AUSL di Piacenza;

3) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

4) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.

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