n.132 del 11.05.2022 periodico (Parte Seconda)

Programmazione degli interventi per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024. (Delibera della Giunta regionale n. 476 del 28 marzo 2022)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 476 del 28 marzo 2022, recante ad oggetto: “Programmazione degli interventi per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024”;

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro. Sport e Legalità” di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. PG/2022/11334, in data 21 aprile 2022;

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale n. 476 del 28 marzo 2022 (qui allegato).

Previa votazione palese, a maggioranza dei votanti,

delibera

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale progr. n. 476 del 28 marzo 2022, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2022, N. 476

Programmazione degli interventi per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del Sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi 180 e 181 e specificamente la lettera e);

  • il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare:
  • l’art. 4, nel quale è stabilito che lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale (di cui all’articolo 8), per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee per:

a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;

b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;

c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età;

d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;

e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;

f) la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;

g) il coordinamento pedagogico territoriale;

h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.

  • l’art. 8, che disciplina l’adozione del “Piano di Azione Nazionale pluriennale” per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione, al fine anche di escludere i servizi educativi per l’infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale;
  • l’art. 12, che istituisce il “Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione” per la ripartizione delle risorse in considerazione della compartecipazione al finanziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province Autonome, Enti locali;

Visto lo schema di delibera del Consiglio dei Ministri recante l’adozione del “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, di cui all’articolo 8, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.(Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13/07/2021-DAR0011559 P-4.37.2.2 in ordine alla quale la Conferenza Unificata ha approvato in data 8/7/2021 l’Intesa ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. b);

Preso atto che il “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, per le annualità 2021-2025, prevede:

1. Interventi riconducibili ad una o più delle seguenti tipologie, così come specificate:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d’incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

2. che gli interventi del Piano sopra citato vengono definiti dalla programmazione regionale e che le Regioni indicano le tipologie prioritarie di intervento che perseguono le seguenti finalità:

a) consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, anche per favorire la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati (art. 9 – D.Lgs. n. 65/2017);

b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia;

c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell’infanzia statali, come previsto art. 12, comma 4, D.Lgs n. 65/2017;

d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire poli per l’infanzia, di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 65/2017;

e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107/2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali;

3. al fine di garantire la qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione 0 - 6, la programmazione regionale destina risorse specificamente alla formazione ed ai coordinamenti pedagogici territoriali, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale educativo e docente;

Visti:

- il Decreto del vice direttore dell’ Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna del 29 ottobre 2021, n. 866, di costituzione del Tavolo paritetico di confronto con compiti di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione del “Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025”;

- il Decreto del Ministero Istruzione del 22 novembre 2021, n. 334, recante “Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”;

- il Decreto del Ministro Istruzione del 24 febbraio 2022, n. 43 di adozione degli Orientamenti Nazionali per i servizi educativi per l'infanzia;

Visto inoltre il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 ed in particolare la Missione 4, Componente 1 –Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia”;

Richiamato il Decreto ministeriale n. 343 del 2/12/2021 del Ministro dell’Istruzione “Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi” ed in particolare l’art. 2 che:

- con riferimento al “Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia” prevede che “Al fine di ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e incrementare il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia di età 0-6 anni, come previsto da target del PNRR, le risorse pari ad € 3.000.000.000,00, di cui euro 2.400.000.000,00 per la fascia di età 0 - 2 anni ed euro 600.000.000,00 per la fascia di età 3 - 5 anni, sono ripartite su base regionale secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, individuati nell’ambito dei dati ISTAT e delle Anagrafi in possesso del Ministero dell’istruzione, e relativi pesi ponderali” (comma 1);

- “Ai fini dell’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, nell’ambito dell’avviso pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali attualmente vigenti, e/o altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.” (comma 6);

- il riparto delle risorse prevede per l’Emilia-Romagna un finanziamento pari complessivamente ad euro 108.516.661,05;

(Allegati 2 e 3);

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna ha promosso al riguardo occasioni di confronto con Province, Città metropolitana di Bologna, Comuni Capoluogo, Anci e UPI, condividendo che la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, costituisce un investimento e una opportunità strategica:

- per ampliare e rafforzare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia per contrastare povertà educative, promuovere politiche finalizzate alla conciliazione tra vita familiare e professionale e sostenere la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

- per valorizzare pienamente le opportunità rese disponibili dal richiamato avviso e pertanto l’opportunità di attivare le necessarie azioni e programmazione delle attività volte a permettere una più ampia risposta dei Comuni/Unioni dei Comuni al citato avviso ministeriale in esito alla puntuale valutazione del fabbisogno;

Dato altresì atto che con la deliberazione del 17 dicembre 2021 n. 2175 recante “Edilizia scolastica della Regione Emilia-Romagna. Ricognizione dei Fabbisogni – D.M. n. 343/2021” sono state avviate le procedure per la ricognizione del fabbisogno territoriale di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, con la finalità di assumere deliberazione della Giunta Regionale di ricognizione sul fabbisogno regionale e di trasmissione al Ministero dell’Istruzione, secondo le scadenze stabilite;

Dato atto altresì che, in esito a quanto sopra richiamato, con delibera di Giunta regionale di programmazione regionale n. 186 del 14/2/2022 “Edilizia scolastica della Regione Emilia-Romagna – Approvazione della ricognizione dei fabbisogni inerenti asili nido e scuole dell’infanzia di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2175/2021- art. 2 D.M. n. 343/2021”, mediante la quale si recepisce dalle Province la ricognizione dei fabbisogni dei territori;

Preso atto di quanto stabilito con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in particolare all’art.3 “Poli per l’infanzia” e come di seguito:

- il comma 1, definisce i Poli per l’infanzia come laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali;

- il comma 2, prevede che le Regioni, d’Intesa con gli Uffici Scolastici Regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l’infanzia definendone le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica;

Dato atto che la Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1540/2021 “Programmazione regionale per la costituzione e funzionamento dei poli per l’infanzia finalizzata a potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini in età 0-6 anni. Attuazione del D.Lgs. 13 aprile 2017, n.65, art. 3” ha assunto il parere favorevole dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e approvato la programmazione di nuovi poli per l’infanzia;

Considerato che con successiva propria deliberazione si provvederà ad integrare l’elenco relativo alla programmazione specifica relativa ai “poli per l’infanzia”, approvato con propria deliberazione n. 1540/2021, previa acquisizione di parere dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna;

Vista la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii., che all’art. 65, comma 2 lettera a), prevede che la Regione eserciti le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell’art. 1, comma 85, della Legge n. 56/2014;

Premesso che la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n.1 del 10 gennaio 2000” prevede:

- all’art. 4, la Regione e gli Enti locali, in sintonia con le disposizioni nazionali, promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell’infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo i principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze;

- all’art. 10, l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta approva, di norma ogni tre anni, gli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia che definiscono i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse:

- per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi e per l’attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;

- per il monitoraggio, la documentazione e la valutazione della qualità dei servizi, per la realizzazione di progetti di ricerca, per l’attuazione di iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici;

- all’art. 34, nell’ambito degli indirizzi (di cui all’art. 10) la Regione promuove adeguata formazione in servizio rivolta ad operatori, educatori e coordinatori pedagogici;

Viste inoltre:

- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10” ed in particolare l’articolo 7, il quale stabilisce che l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approvi gli indirizzi triennali e che la Giunta regionale approvi, in coerenza con tali indirizzi, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all’articolo 3 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad Intese fra Regione, Enti locali e scuole;

- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii., ed in particolare l'articolo 18, che prevede il sostegno della Regione a progetti di continuità educativa e di raccordo fra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e l’articolo 19, comma 2, in cui si stabilisce che ”nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli Enti locali sostengono l’adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l’inserimento di figure di coordinamento pedagogico”;

Dato atto che i fondi regionali di cui alle norme sopra specificate, L.R. n. 26/2001 e L.R. n. 12/2003, vengono trasferiti alle Province/Città metropolitana di Bologna in ragione dell’attribuzione di funzioni disposta con L.R. n. 26/2001, articolo 8, attribuite dall’art. 139 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" nel quadro degli indirizzi e delle direttive regionali di riferimento;

Valutato che la presente programmazione regionale pluriennale orienta e sostiene l’azione degli Enti locali in un quadro organico di riferimento delle norme nazionali e regionali e come di seguito:

- per l’ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema educativo integrato per la fascia di età 0-3 anni in base alla normativa regionale sugli standard organizzativi e strutturali ed in relazione alle specifiche esigenze di carattere territoriale;

- per una prospettiva di sviluppo e qualificazione delle azioni orientate alla realizzazione di continuità tra cura, educazione, istruzione per la fascia di età 0-6 anni;

Considerato che la gestione dei poli d’infanzia si riconduce alle forme e modalità previste rispettivamente per i servizi educativi (normativa regionale) e per le scuole dell’infanzia (normativa statale), nel rispetto della vigente normativa, ferme restando le rispettive competenze e funzioni, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica. La pluralità di enti e soggetti coinvolti, pubblici e privati, presenti nel territorio regionale, possono dar luogo a forme di gestione mista che dovranno essere definite da specifici accordi tra i soggetti coinvolti, in cui siano articolate responsabilità, funzioni e compiti di ciascuno nonché le modalità di collaborazione e raccordo per le attività di condivisione, in una prospettiva 0-6;

Ritenuto quindi di orientare e programmare gli interventi per l’ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema educativo integrato attraverso la definizione dei seguenti obiettivi di indirizzo territoriale:

- Obiettivo 1 “Ampliare, consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia – L.R. n. 19/2016”;

- Obiettivo 2 “Promuovere, rafforzare e qualificare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. D.Lgs. n. 65/2017”;

Considerato che gli indirizzi di programmazione regionale, avranno validità per l’arco temporale 2022-2024 e comunque fino a nuova programmazione;

Considerato che la presente proposta è stata esaminata dalla Consiglio delle Autonomie Locali in data 24/3/2022;

Dato atto altresì che con successivi e propri provvedimenti, in coerenza con i presenti indirizzi, saranno assunti i necessari atti amministrativi per l’attuazione degli interventi con riferimento alle risorse in disponibilità, regionali e statali;

Richiamati:

- l’art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

- il Decreto Legislativo D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

-n. 468 del 10 aprile 2017 concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 111 del 31 gennaio 2022 concernente “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021” e la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamata, infine, la determinazione dirigenziale n. 10337 del 31/05/2021 “Conferimento e proroga degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente Elena Ethel Schlein, Assessora a “Contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporto con l’Unione Europea”

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, di proporre all’Assemblea Legislativa:

1. di approvare la proposta di “Programmazione degli interventi per l’ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che gli interventi definiti nella presente programmazione regionale pluriennale orientano e sostengono l’azione degli Enti locali in un quadro organico di riferimento delle norme nazionali e regionali e come di seguito:

- Obiettivo 1 “Ampliare, consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia – L.R. n. 19/2016”;

- Obiettivo 2 “Promuovere, rafforzare e qualificare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. D.Lgs. n. 65/2017”;

3. di dare atto che gli interventi definiti nella programmazione regionale con il presente provvedimento e con la propria deliberazione n. 186 del 14/2/2022, citata in premessa, possono essere riconducibili ad una o più delle seguenti tipologie di intervento, previste nel “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, e così come di seguito specificate:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d’incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

4. di stabilire inoltre che la ripartizione delle risorse agli Enti locali e loro forme associative, in relazione alle sopraindicate lettere b), c), assumerà come criterio semplificato, il numero dei bambini iscritti (frequentanti per i centri per bambini e famiglie) in base alle diverse localizzazioni degli interventi territoriali, ovvero del singolo Comune o della Unione dei Comuni, del Comune capoluogo di provincia, del Distretto socio-sanitario. Tali dati sono assunti attraverso le rilevazioni del sistema informativo regionale per i servizi educativi per la prima infanzia e per le scuole dell’infanzia non statali (L.R. n. 19/2016 e L.R. n. 26/2001, L.R. n. 12/2003 e ss.mm.ii.);

5. di dare atto che la Giunta regionale provvederà, con successivi atti, all’attuazione del programma quantificando le risorse per i singoli interventi in coerenza con gli obiettivi strategici della programmazione ed in relazione all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, regionali e statali, e secondo i criteri indicati dalla presente deliberazione, valutando altresì l’opportunità, per l’intervento di supporto alla gestione di cui all’Obiettivo 2, di prevedere l’attribuzione di un peso percentuale per la quantificazione del budget di riferimento in base al numero dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia paritarie, fino al 10%;

6. di dare atto altresì che con successive deliberazioni attuative della Giunta regionale, verranno puntualmente correlate le risorse agli adeguati capitoli di bilancio;

7. di stabilire che gli indirizzi ed i criteri approvati con il presente atto resteranno in vigore per gli anni 2022-2023-2024 e comunque fino a nuova programmazione regionale;

8. di stabilire altresì che, qualora si rendessero disponibili ulteriori finanziamenti, la Giunta regionale procederà con specifici atti all’assunzione delle risorse ed al trasferimento ai soggetti beneficiari in coerenza con gli indirizzi di programmazione di cui alla presente deliberazione;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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