n.70 del 15.03.2023 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento della struttura Comunità terapeutica semi-residenziale per persone dipendenti da sostanze d'abuso GEN-Z, Strada per Villanova n. 1002, Modena per complessivi 8 posti
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:
- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
- dell’art.17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 26/2005 “Applicazione della l.r. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso- ulteriori precisazioni”;
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";
- n. 1315/2020 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 466/2021 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
- n. 1/2022 “Adeguamento delle tariffe relative alle strutture che erogano prestazioni a favore delle persone con dipendenze patologiche della regione Emilia-Romagna”;
- n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L.R. 22/2019;
Vista la domanda di accreditamento pervenuta dall'ente "Fondazione CEIS ONLUS” in data 10/8/2022 prot. n. 0737172.E per la struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso Comunità terapeutica semi-residenziale GEN-Z per complessivi 8 posti;
Vista altresì l’istanza relativa alla richiesta di nullaosta presentata dalla Fondazione CEIS ONLUS per il trasferimento di 8 posti semiresidenziali attualmente accreditati presso la comunità terapeutica-riabilitativa per persone dipendenti da sostanze d’abuso “l’Airone”, ad una nuova struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso terapeutico-riabilitativa, appartenente al gruppo CEIS ONLUS, sita a Modena, Strada per Villanova n. 1002;
Preso atto del parere positivo all’istanza di cui sopra riconosciuto con nota regionale prot. n. 26.05.202.0500658.U;
Visto il comma 2 dell’art. 15 della L.R. 22/2019 “Procedura per la concessione dell’accreditamento” che stabilisce che:
“L’accreditamento è concesso o negato dal direttore generale competente in materia di sanità su proposta del coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte del legale rappresentante della struttura interessata, sulla base della coerenza con la programmazione regionale, della valutazione dei requisiti soggettivi e dei documenti presentati a corredo della domanda”;
Dato atto che il nuovo provvedimento di autorizzazione all’esercizio per la struttura di cui trattasi è stato rilasciato dal Comune competente;
Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;
Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
Richiamato:
- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la delibera di Giunta regionale n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la delibera di Giunta regionale n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Su proposta del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento;
determina
per le motivazioni e gli effetti della normativa citata in premessa
1. di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, l’accreditamento alla struttura Comunità terapeutica semi-residenziale per persone dipendenti da sostanze d’abuso GEN-Z, Strada per Villanova n.1002, Modena per una ricettività complessiva di 8 posti, precisando che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 22/2019, l’accreditamento concesso alla struttura avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
2. che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
3. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
4. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.