n.205 del 09.10.2012 (Parte seconda)
Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Visti:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione, di seguito denominato per brevità Fondo, ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;
Rilevato che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;
Vista la notaprot. n. REG. PC72012/EMG0368 del 18/7/2012 con cui, nelle more dell’adozione dell’apposita ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile volta a disciplinare le modalità del subentro di cui sopra, l’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione;
Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri n. USG 0003373 P-4.2.1SG del 26 luglio 2012, con la quale lo scrivente è stato informato dell’impegno da parte del Dipartimento della protezione civile a fornire un adeguato supporto all’azione commissariale anche oltre la data del 29 luglio 2012, mettendo a disposizione un contingente di personale adeguato;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni-Commissari delegati, si dispone che:
- le funzioni e le attività della Di.Coma.C., istituita con OCDPC n. 3/2012, cessano alla data del 2 agosto 2012;
- alla medesima data cessano anche le funzioni dei “Soggetti responsabili dell’assistenza alla popolazione”, individuati con OCDPC n. 1/2012 e OCDPC n. 3/2012 (per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile) ai quali subentrano i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Commissari delegati, ai sensi del D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;
- in particolare, il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell’Agenzia Regionale;
- le contabilità speciali, di cui all’art. 7, comma 2, dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 7, comma2, dell’OCDPC n. 3/2012, rimangono aperte sino al 31 dicembre 2012 per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla Di.Coma.C. ed i titolari delle predette contabilità provvedono alla rendicontazione delle spese, ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della L. n. 225/1992 e s.m.i.;
- gli oneri finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali, con particolare riferimento alle attività di accoglienza ed assistenza alla popolazione, gravano sul Fondo, nei limiti delle risorse allo scopo individuate dai Commissari delegati, con propri provvedimenti, nell’ambito della quota del citato Fondo prevista dal D.P.C.M. 4 luglio 2012 per ciascuna delle tre Regioni interessate;
Richiamata la propria ordinanza del 2 agosto 2012 n. 17, come modificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, con la quale, oltre alla definizione delle misure, anche di carattere organizzativo, volte a garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione già avviate dalla Di.Coma.C., in stretto raccordo con le strutture regionali e ad assicurare la continuità operativa con la gestione precedente, si è provveduto a programmare, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa stimata complessivamente in € 17.220.000,00 per far fronte agli oneri connessi alle diverse tipologie di interventi emergenziali e di assistenza alla popolazione espressamente indicati nel prospetto allegato alla medesima ordinanza con riferimento all’arco temporale ivi specificato in corrispondenza di ciascuna tipologia di intervento e che di seguito si richiamano:
- assistenza alla popolazione - gestione campi e strutture di accoglienza (agosto-settembre 2012)
- assistenza alla popolazione - alberghi (agosto-settembre 2012)
- personale dei VV.FF. (30 luglio -10 agosto 2012)
- personale delle Forze Armate (30 luglio -10 agosto 2012)
- personale Dipartimento nazionale della protezione civile (30 luglio -31 dicembre 2012)
- rimborso spese per tecnici regioni e liberi professionisti per rilievo agibilità e danno (30 luglio -31 dicembre 2012)
- smontaggio campi e strutture, trasporti, bonifica siti dei campi
- servizi di supporto (locazioni, informatica, etc.)
Richiamate, altresì, le proprie ordinanze n. 21 e n. 22 del 10 agosto 2012, con le quali, al fine di assicurare la prosecuzione fino al 30 settembre 2012 da parte dei Vigili del fuoco delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisionali urgenti e da parte delle Forze armate delle attività di sorveglianza del territorio e tutela dell’ordine pubblico, nei limiti dei contingenti del personale ivi specificati, è stata programmata una spesa rispettivamente di € 2.754.000,00 ed € 232.000,00, per un totale di € 2.986.000,00;
Dato atto, pertanto, che la spesa complessivamente programmata con le proprie richiamate ordinanze n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza n. 19/2012, n. 21/2012 e n. 22/2012 ammonta complessivamente ad € 20.206.000,00;
Considerato che:
- nelle more del completamento delle procedure previste dalle proprie ordinanze n. 23/2012 e 25/2012 relative all’installazione, allestimento ed assegnazione dei moduli abitativi temporanei e ad altre soluzioni alloggiative alternative all’ospitalità delle persone sgomberate dalle proprie abitazioni nelle strutture ricettive di accoglienza (campi e strutture alberghiere), si rende necessario comunque programmare oltre il mese di settembre 2012 la spesa per l’accoglienza delle persone in tali strutture ricettive, sulla base di una rimodulazione delle tipologie di assistenza e di un piano di progressiva riduzione e definitiva chiusura delle tendopoli;
- l’impiego del contingente di personale appartenente alle Forze Armate non si rende più necessario a partire dal 1 ottobre 2012;
- per quanto riguarda il contingente di personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si rende necessario il relativo impiego fino al 31 ottobre 2012, al fine di assicurare senza soluzione di continuità l’esecuzione delle opere provvisionali urgenti e l’assistenza specialistica per l’accesso alle cd. zone rosse e agli edifici inagibili;
- per l’impiego previsto fino al 31 dicembre 2012 del contingente di personale del Dipartimento nazionale della protezione civile a supporto dell’azione commissariale si rende necessaria una integrazione della spesa stimata nella propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza n. 19/2012;
- per le altre tipologie di attività previste nella propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza n. 19/2012 (rilevamento danni e verifiche di agibilità, smontaggio campi e strutture, trasporti, bonifica siti dei campi, e servizi di supporto, quali locazioni, informatica, etc.), si rende necessario in previsione della loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2012 prevedere la necessaria integrazione di spesa;
Dato atto che:
- alla data di adozionedellapropria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza n. 19/2012, era in corso l’istruttoria delle richieste pervenute dai vari enti di autorizzazione della spesa finalizzata alla copertura, a partire dal 30 luglio 2012, degli oneri per:
- utenze per il funzionamento di campi, strutture e Centri di coordinamento provinciale, strumentali agli interventi di assistenza alla popolazione;
- l’impiego delle Colonne mobili regionali e nazionali del volontariato di protezione civile ex artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001,, compresi gli oneri assicurativi;
- interventi di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria;
- si rende necessario, pertanto, prevedere con il presente atto la copertura finanziaria di tali oneri a partire dal 30 luglio 2012 e programmare contestualmente per le stesse finalità la relativa spesa fino al 31 dicembre 2012;
Evedenziato che per la prosecuzione delle attività di cui trattasi fino al 31 dicembre 2012, gli oneri aggiuntivi rispetto alla spesa prevista con la propria ordinanza n. 17/2012, modificata dall’ordinanza n. 19/2012, sono quantificati in € 39.380.000,00, come dettagliato nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto;
Visti:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
DISPONE
Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:
- di programmare, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, e nei limiti delle somme assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, una spesa di € 39.380.000,00 necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione degli interventi emergenziali e delle attività di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come dettagliato nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto, dalla quale risulta evidenziato che con la presente programmazione finanziaria, integrativa ed aggiuntiva rispetto a quella di € 17.220.000,00 disposta con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza n. 19/2012, la spesa complessiva per le suddette finalità ammonta ad € 59.586.000,00;
- di dare atto che all’assegnazione delle somme a favore di amministrazioni ed enti preposti alla gestione delle attività di assistenza alla popolazione e degli altri interventi emergenziali raggruppati nelle voci di spesa previste nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto, si provvederà, nei limiti della programmazione di spesa di cui al precedente punto 1, con appositi atti dello scrivente, sulla base dell’istruttoria delle singole richieste di autorizzazione di spesa formulate secondo le procedure di cui alla nota prot. PC. 72012/EMG0368 del 18 luglio 2012 dell’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, recepite con propria ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012; alla liquidazione di tali somme si provvederà dietro rendicontazione della spesa autorizzata e nei limiti degli importi assegnati, secondo le procedure che saranno definite con successivo atto dello scrivente;
- di dare atto che all’erogazione delle somme dovute agli esercenti le strutture alberghiere, in cui sono ospitate le persone sgomberate dalle proprie abitazioni, si provvederà per il periodo ottobre-dicembre 2012, e nei limiti della programmazione di spesa di cui al precedente punto 1, secondo le procedure previste dalla propria ordinanza n. 35 del 6 settembre 2012;
- di rinviare ad appositi atti dello scrivente la definizione delle procedure per l’erogazione, nei limiti della programmazione di spesa di cui al precedente punto 1, delle somme a copertura degli oneri previsti per le altre tipologie di interventi di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente atto, alle quali non si applicano le procedure richiamate nei precedenti punti 2 e 3;
- di inviare la presente ordinanza alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994;
- di trasmettere la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile;
- di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 9 ottobre 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani