n.162 del 19.06.2023 (Parte Seconda)

Disposizioni per l'attuazione della condizionalità rafforzata di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115, della condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del D.M. n. 147385/2023 nella regione Emilia-Romagna per l'anno 2023

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

Visti, altresì, con riferimento al precedente periodo di programmazione 2014-2022:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Richiamati:

- il “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022, come modificato dal PSP 2023-2027;

- il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Dato atto che con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final della Commissione del 2 dicembre 2022, è stato approvato il predetto Piano che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001);

Richiamato inoltre il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020), attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, nell’attuale formulazione (Versione 12.2) approvata dalla Commissione europea con la Decisione C(2023)1730 del 9 marzo 2023, di cui si è preso atto con deliberazione n. 419 del 20 marzo 2023;

Richiamato il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 362512 del 23 agosto 2022, recante “Attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023.”;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023 è stata approvata la “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”, con la specifica previsione:

- dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), definiti dagli articoli 12, 13 e a norma dell’Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115, indicati nell’Allegato 1 allo stesso Decreto;

- dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) 2021/2115, indicati nell’Allegato 2 allo stesso Decreto;

Atteso che il già menzionato Decreto Ministeriale n.147385/
2023 prevede in particolare che:

- gli impegni di condizionalità si applicano ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115, ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027, nonché alle superfici definite all’art. 4, comma 4 dello stesso Decreto;

- i requisiti minimi si applicano ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera b) e dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) 2021/2115 ed ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell’articolo 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027, solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati;

- i predetti impegni non si applicano ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27 ed ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura;

Richiamato il Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 185145 del 30 marzo 2023 che, tra l’altro, all’articolo 1, comma 2 sostituisce la definizione di “terreno a riposo” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera r) e all’allegato 1 - BCAA8 del già citato Decreto Ministeriale n. 147385/2023;

Preso atto altresì che l’articolo 5 del citato Decreto Ministeriale n. 147385/2023 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome specifichino l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell’articolo 4 e degli Allegati 1 e 2 del Decreto medesimo;

Ritenuto pertanto necessario completare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori, delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali e dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale, già stabiliti dalle previsioni ministeriali, con le disposizioni e le conseguenti specifiche tecniche vigenti nel territorio regionale, allo scopo di costituire il quadro di regolamentazione degli impegni di condizionalità e dei requisiti minimi per l’anno 2023, come riportate negli Allegati 1 e 2 al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

Richiamato inoltre il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 2588 del 10 marzo 2020, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Atteso che, con riferimento alla programmazione 2014-2022, l’articolo 6 del citato Decreto Ministeriale n. 147385/2023 stabilisce quanto segue:

- in conformità all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv) del Regolamento (UE) 2021/2116, le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025:

- ai beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;

- ai beneficiari dei pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022;

- per i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie nell’ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, di cui all’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 147385/2023. Qualora il beneficiario risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, si procede altresì alla verifica dell’adempimento alle regole di cui al Decreto Ministeriale n. 2588/2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013. Inoltre, il beneficiario che presenta un allevamento, indipendentemente dall’esito del controllo di condizionalità rafforzata, sarà tenuto comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata;

- per i beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo o esclusivamente a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie nell’ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli con le seguenti modalità:

- i controlli sulle superfici sono eseguiti per le prescrizioni della condizionalità rafforzata che si applicano sulle superfici, cioè gli obblighi relativi alle BCAA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nonché i controlli sulle superfici di cui ai CGO 2, 3 e 4, secondo le regole di condizionalità della programmazione 2023-2027;

- i controlli sui requisiti applicabili agli allevamenti si eseguono in base alle regole di cui al Decreto Ministeriale n. 2588/2020, secondo quanto prescritto dall’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116;

- ai sensi dell’art. 23, recante disposizioni di attuazione transitorie e finali, del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che attua il Regolamento (UE) n. 2016/429, fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del medesimo decreto, restano in vigore le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti relativamente ai CGO 6, CGO 7 e CGO 8 del Decreto Ministeriale n. 2588/2020, fatte salve eventuali specifiche modalità operative regionali o provinciali, adottate ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/429, in risposta ad esigenze locali;

Considerato pertanto necessario completare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, già stabiliti dalle previsioni ministeriali di cui all’Allegato 1 del Decreto ministeriale n. 2588/2020 con riferimento alla programmazione 2014-2022, con le disposizioni e le conseguenti specifiche tecniche vigenti nel territorio regionale, allo scopo di costituire il quadro di regolamentazione degli impegni di condizionalità per l’anno 2023 come riportate nell’Allegato 3 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in applicazione dell’articolo 5, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 147385/2023, le suddette disposizioni regionali sono state trasmesse al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale ha espresso parere di congruità con nota acquisita agli atti dell’Area Agricoltura sostenibile con protocollo n. 551670.E del 7 giugno 2023;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante “Approvazione piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025”, Sezione 2 - Valore pubblico, performance e anticorruzione;

- la propria deliberazione n. 719 dell’8 maggio 2023 “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025 - Primo aggiornamento”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- n. 474 del 27 marzo 2023, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del Piao 2023/2025”;

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare le disposizioni normative e tecniche vigenti nel territorio regionale, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori, delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali e dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale per l’anno 2023, a completamento di quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 2021/2115 e negli Allegati 1 e 2 del Decreto Ministeriale n. 147385/2023;

2) di stabilire che il nuovo regime di condizionalità rafforzata di cui al punto 1) si applica ai beneficiari definiti all’art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 147385/2023 ed alle superfici di cui all’art. 4, comma 4, dello stesso Decreto;

3) di stabilire, inoltre, che i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale si applicano ai beneficiari definiti all’art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 147385/2023;

4) di approvare altresì le disposizioni normative e tecniche vigenti nel territorio regionale, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali per l’anno 2023, a completamento di quanto stabilito con Decreto Ministeriale n. 2588/2020 di cui all’Allegato 3 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

5) di stabilire che il regime di condizionalità di cui al punto 4) si applica ai beneficiari definiti all’articolo 6, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 147385/2023 e con le specifiche di controllo stabilite all’articolo 6, commi da 2 a 5 dello stesso Decreto;

6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di prevedere che qualsiasi modifica o integrazione che incida sull’assetto delle disposizioni regionali in materia di condizionalità, tempestivamente comunicata dai competenti Settori regionali all’Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni, sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

8) di disporre infine la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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