n.296 del 09.10.2013 periodico (Parte Seconda)
Azienda agricola Sozzi ss - Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola in comune di Roccabianca (PR) località Stagno - Regolamento regionale n. 41/2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
a) di rilasciare alla Azienda agricola Sozzi ss, CF 02212650341, con sede in Via Verdi n. 32 di Roccabianca, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea tramite 1 pozzo, ubicato sul foglio 5 mappale 221, in comune di Roccabianca (PR), località Stagno per uso irrigazione agricola, con una portata massima pari a litri/sec. 20,00 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 5.250;;
b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa; (omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 3/9/2013 n. 1163
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna. (omissis)