n.4 del 08.01.2026 (Parte Seconda)
Eventi calamitosi verificatisi dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna e Ravenna - OCDPC n. 1070/2024 - DPCD n. 52/2024. Assegnazione alle Amministrazioni Comunali ed Unioni di Comuni interessate delle risorse finanziarie a copertura delle misure economiche di immediato sostegno in favore dei soggetti privati ed attività economiche e produttive
VISTI:
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile” e s.m.i.;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e s.m.i.;
PREMESSO che:
- il territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna nel periodo compreso tra il 23 ottobre ed il 6 novembre del 2023 è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, caratterizzati da allagamenti e movimenti franosi con conseguenti gravi danneggiamenti alle varie infrastrutture, alla rete dei servizi essenziali, alle abitazioni ed alle attività economiche e produttive;
- con deliberazione del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2024, pubblicata in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2024, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c), e dell’art. 24, comma 1, del D. Lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per la durata di 12 mesi nel territorio delle province sopra indicate (prorogato di dodici mesi con DCM del 9 dicembre 2024, pubblicata in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2025) e si è disposto lo stanziamento di € 11.800.000,00 per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi in parola;
- con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) del 12 febbraio 2024 n. 1070, pubblicata in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2024, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato con il compito, tra l’altro, di definire, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera c), del Codice della protezione civile, la stima delle risorse per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno;
- con OCDPC del 5 luglio 2024 n. 1087 (G.U. n. 163 del 13 luglio 2024) sono state approvate ulteriori disposizioni finalizzate a consentire la prosecuzione delle attività ed, in considerazione degli esiti delle elezioni del Parlamento europeo, è stata disposta la nomina dell’allora Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, a Commissario delegato per l’OCDPC n. 1070/2024, con conseguente esercizio delle relative funzioni e subentro nella titolarità del conto di contabilità speciale aperto ai sensi di quanto autorizzato dall’art. 9, comma 2, della OCDPC n. 1070/2024 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna;
- all’esito delle successive elezioni regionali, con l’OCDPC 18 dicembre 2024, n. 1120 il Presidente della Regione Emilia-Romagna, a decorre da tale data, è stato nominato Commissario delegato per l’OCDPC n. 1070/2024, con conseguente esercizio delle relative funzioni e subentro nella titolarità del suddetto conto di contabilità speciale, ora così intestato: “COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 1120-24 OCDPC 1087-24 OCDPC 1070-24 ZONA EMILIA ROMAGNA”;
DATO ATTO che con Decreto commissariale n. 52 del 29 aprile 2024 sono state approvate le direttive per la concessione delle prime misure economiche di immediato sostegno nei limiti di € 5.000,00 per i privati e di € 20.000,00 per le attività produttive;
EVIDENZIATO che con il medesimo decreto commissariale:
- sono state individuate le Amministrazioni Comunali o loro Unioni quali Organismi Istruttori per l’espletamento delle attività di istruttoria e controllo delle domande, nonché per la concessione ed erogazione dei contributi in parola;
- si è stabilito che all’esito dell’istruttoria delle domande di contributo e dello stanziamento delle risorse nazionali, con successivi atti si sarebbe provveduto ad assegnare agli Organismi istruttori le necessarie risorse finanziarie, nonché a provvedere al materiale trasferimento delle stesse a seguito della rendicontazione degli interventi da parte dei soggetti danneggiati;
- che il trasferimento di cui al punto che precede rimane chiaramente subordinato al materiale accredito, in misura integrale, delle risorse statali sull’apposita contabilità speciale;
PRESO ATTO che i Comuni e Unioni di Comuni indicati negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto, hanno trasmesso gli elenchi riepilogativi delle domande istruite ed ammesse a contributo e che il fabbisogno delle risorse necessarie per la copertura delle prime misure economiche di immediato sostegno ammonta a complessivi € 190.841,43, di cui € 62.648,82 in favore dei soggetti privati ed € 128.192,61 in favore delle attività economiche e produttive;
DATO ATTO che, con comunicazione del sottoscritto Commissario prot. PG. 1128248 del 7.10.2024, il fabbisogno finanziario sopraindicato è stato trasmesso, unitamente a quello riguardante il patrimonio pubblico, al Dipartimento nazionale della Protezione Civile, per complessivi € 22.858.361,43;
ATTESO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri (DCM) del 23 gennaio 2025, pubblicata in G.U. n. 51 del 3 marzo 2025, è stato disposto l’ulteriore stanziamento di € 16.790.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato D.lgs. n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo D. Lgs n. 1/2018;
EVIDENZIATO che, ad oggi, non risultano ancora materialmente accreditate sulla contabilità speciale le risorse stanziate con la citata DCM del 23 gennaio 2025;
RITENUTO di dover di procedere, comunque, all’assegnazione, in favore degli Organismi Istruttori, della complessiva somma di € 190.841,43, di cui € 62.648,82 a copertura delle prime misure economiche nel limite di € 5.000,00 per i danni subiti dai privati ed € 128.192,61 a copertura delle prime misure economiche nel limite di € 20.000,00 per i danni subiti dalle attività produttive, come risultante dagli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;
RILEVATO che, in materia di aiuti di Stato:
- per le misure di immediato sostegno in favore delle attività economiche e produttive, con riguardo agli eventi non contemplati nell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 c.d. “di esenzione”, troverà applicazione il Regolamento (UE) n. 2831/2023 c.d. «de minimis»;
- ove ricorra il caso potrà trovare applicazione la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1138/2024 che ha sostituito la D.G.R. n. 1087/2021, richiamata nel Decreto commissariale n. 52/2024;
ATTESO che le Direttive approvate con DPCD n. 52/2024 prevedono che:
- gli Organismi Istruttori procederanno, a seguito della comunicazione del presente atto, ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto (art. 11);
- gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati (rendicontati) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025, a pena di decadenza dal contributo concesso (art. 12);
- entro 30 successivi alla scadenza del termine del 31 dicembre 2025, l’Organismo Istruttore procede all’adozione dell’atto amministrativo di liquidazione del contributo spettante (anche subordinato all’effettivo trasferimento delle risorse statali) ed a trasmettere, senza ritardo, all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi da erogare agli aventi titolo, corredata da un elenco riepilogativo contenente le generalità di questi ultimi, gli importi dei contributi ad essi liquidati, gli estremi degli atti di liquidazione ed il relativo CUP (art. 13);
RITENUTO opportuno stabilire che, ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie in proprio favore, gli Organismi istruttori, in alternativa agli atti di liquidazione di cui all’articolo 13, possano procedere all’adozione di atti di approvazione della spesa sostenuta da parte degli aventi titolo, a seguito della rendicontazione degli interventi eseguiti;
DATO ATTO che l’adozione degli atti di trasferimento delle somme agli Organismi Istruttori, chiaramente subordinata al materiale accredito dei fondi statali di cui alla citata DCM del 31 gennaio 2025, avverrà entro 30 giorni successivi alla loro formale richiesta corredata degli elenchi riepilogativi a rendiconto della spesa, i cui moduli saranno messi a disposizione degli Organismi istruttori dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1107 del 27 gennaio 2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;
- la D.D. n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013”, per le parti ancora applicabili;
DATO ATTO dei pareri allegati;
- € 128.192,61 in favore delle attività produttive (Allegato 2);
2. di evidenziare che l’assegnazione di cui al punto 1 trova copertura finanziaria nello stanziamento di € 16.790.000,00 disposto dalla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2025 (G.U. n. 51 del 3 marzo 2025) relativo alla c.d. 1° Fase disciplinata dalle Direttive approvate con Decreto commissariale n. 52/2024 in attuazione dell’OCDPC n. 1070/2024;
3. di evidenziare che gli Organismi Istruttori, a seguito della comunicazione del presente atto, procederanno ad adottare gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto;
4. di stabilire che, ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie in proprio favore, gli Organismi istruttori, in alternativa agli atti di liquidazione di cui all’articolo 13 delle Direttive approvate con Decreto commissariale n. 52/2024, possano procedere all’adozione di atti di approvazione della spesa sostenuta da parte degli aventi titolo, a seguito della rendicontazione degli interventi eseguiti;
5. di stabilire che il trasferimento delle risorse assegnate rimane chiaramente subordinato al materiale accredito, in misura integrale, delle risorse statali sull’apposita contabilità speciale;
6. di evidenziare che per le misure di immediato sostegno in favore delle attività economiche e produttive:
- con riguardo agli eventi non contemplati nell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 c.d. “di esenzione”, troverà applicazione il Regolamento (UE) n. 2831/2023 c.d. «de minimis»;
- ove ricorra il caso potrà trovare applicazione la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1138/2024 che ha sostituito la D.G.R. n. 1087/2021, richiamata nel Decreto commissariale n. 52/2024
7. di pubblicare il presente atto, in forma integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
8. di pubblicare, altresì, il presente atto sul portale istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 1° livello “Interventi straordinari e di emergenza” ai sensi dell’articolo 42, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché nella sottosezione di primo livello “Altri contenuti - Dati ulteriori” in applicazione degli indirizzi della Giunta regionale sulla trasparenza ampliata, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i..