n.190 del 21.12.2011 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/1980 relativamente ai lavori per la realizzazione di un garage esterno in comune di Casalgrande (RE) Via Marco Polo 6 (fg 34 mapp 206) lungo la linea ferroviaria Reggio Emilia-Sassuolo

IL RESPONSABILE

(omissis) 

 determina:

1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l’intervento di realizzazione di un garage esterno, previsto in Comune di Casalgrande (RE) Via Marco Polo n. 6 (fg. 34 mapp. n. 206), nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR;

2. Di dare atto che, assunte agli atti le c.d. dichiarazioni “liberatorie” sottoscritte dai richiedenti, i medesimi esprimono:

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

3. di stabilire inoltre quanto segue:

  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione; 
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto; 
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge e l’obbligo della rimozione delle opere arbitrarie a cura e spese della proprietà o aventi causa della costruzione in opera; 
  • all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;

4. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

5. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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