n.166 del 29.05.2019 periodico (Parte Seconda)

Individuazione, per l'anno 2019, dei Comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie ai fini della successiva procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate prevista dall'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- la L. 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e in particolare:

  • l’art. 1, commi 2 e 3, ai sensi del quale il numero delle autorizzazioni ad aprire una farmacia è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e la popolazione eccedente rispetto a tale parametro consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;
  • l'art. 2, comma 2-bis, ai sensi del quale «Fatta salva la procedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l’istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro»;

- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012 e dalla L. n. 19/2017 di conversione del DL n.244/2016;

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali”, così come modificata dalla L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 e dalla L.R. 1 agosto 2017, n. 18 e, in particolare:

  • l’art. 4 che detta disposizioni per il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni;
  • l’art. 6 che disciplina lo svolgimento del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio;

Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Assistenza Territoriale: n. 3594 del 27/02/2019 “Presa d’atto della conclusione del procedimento di revisione per l'anno 2018 delle piante organiche delle farmacie dei comuni della regione Emilia-Romagna (L.R. n. 2/2016, art. 4)”;

Richiamata inoltre la delibera di Giunta regionale n. 860 del 16/6/2017 “Pianificazione delle attività mirate al conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna”;

Rilevato che:

- la revisione biennale delle piante organiche relative all’anno 2018 approvata da tutti i comuni del territorio regionale ha evidenziato la sussistenza di comuni ai quali spetta un numero di farmacie superiore a quelle esistenti, escludendo le sedi oggetto della procedura di concorso straordinario di cui all’art. 11 del DL 1/2012, tuttora in corso di svolgimento;

- le farmacie di cui al paragrafo precedente, possono essere oggetto di istanze di trasferimento ai sensi dell’art. 2 comma 2 bis della L. 475/1968;

- la procedura di trasferimento di farmacie disciplinata dell’art. 2 comma 2 bis della L. 475/1968 deve essere perfezionata in data anteriore all’avvio della procedura di concorso ordinario, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti dalla Giunta regionale;

- il concorso ordinario per l’assegnazione delle sedi che risulteranno disponibili per il privato esercizio al termine della procedura di trasferimento di cui al capoverso precedente deve essere bandito entro il 2019, secondo quanto stabilito con la citata delibera di Giunta regionale n. 860 del 16/6/2017;

Considerato pertanto necessario, per l’ordinato e consequenziale svolgimento dei procedimenti sopra esposto, approvare l’elenco dei comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, elenco necessario per l’espletamento della successiva procedura di trasferimento di cui all’art.2 comma 2 bis della L. 475/1968 in quanto solo i farmacisti titolari di farmacie non sussidiate ubicate nei comuni ricompresi nell’elenco potranno presentare istanza di trasferimento;

Dato atto altresì che:

- nel mese di marzo 2019 sono stati confrontati i dati relativi alle farmacie convenzionate inseriti nella banca data SOGEI (Sistema TS) banca dati ufficiale di riferimento per la pubblica amministrazione, prevista dalla Legge 326/2003, art. 50 e i dati relativi alle medesime farmacie, riportati nei provvedimenti di revisione della Pianta Organica delle Farmacie per l’anno 2018, adottati dai Comuni della regione;

- dal confronto sopra riportato è emersa la congruenza dei dati relativi alle farmacie aperte;

Dato atto che per la redazione dell’elenco che si approva con il presente provvedimento:

- è stato preso a riferimento il dato Istat di popolazione più recente disponibile alla data del 16/5/2019, data di chiusura dell’istruttoria del presente provvedimento, corrispondente alla popolazione residente al 1/1/2018 pubblicata dall’Istituto nazionale di Statistica;

- sono state considerate le farmacie risultanti aperte alla data di chiusura dell’istruttoria del presente provvedimento sopra riportata, secondo le risultanze della banca dati SOGEI (Sistema TS);

- in applicazione del criterio demografico stabilito dal richiamato art. 1, commi 2 e 3, della L 475/1968 che prevede una farmacia ogni 3.300 abitanti con possibile apertura di una ulteriore farmacia, qualora la popolazione eccedente rispetto a tale parametro sia superiore al 50 per cento del parametro stesso, sono stati inclusi:

  • i comuni con popolazione fino a 4.950 abitanti (3.300 più il 50 per cento di 3.300, pari a 1650) che in base al richiamato criterio demografico dovrebbero avere una sola farmacia, aventi almeno 2 farmacie aperte;
  • i comuni con popolazione compresa tra 4.951 e 6.599 abitanti, che in base al richiamato criterio demografico dovrebbero avere due farmacie, aventi almeno 3 farmacie aperte;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 relativa agli “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al “Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 del 11 luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio 2017 n. 1059 del 3 luglio 2018 relative all’organizzazione dell’Ente Regione e alle competenze delle Direzioni Generali e dei dirigenti;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1154 del 16 luglio 2018 di “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- il D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019 di " Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

determina: 

1) di approvare, per l’anno 2019, l’elenco dei comuni della Regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, necessario per l’espletamento - secondo criteri e modalità che verranno stabiliti dalla Giunta regionale - della successiva procedura di trasferimento di cui all’art.2 comma 2 bis della L. 475/1968, da perfezionare in data anteriore all’avvio della procedura di concorso ordinario;

2) di precisare che nell’elenco di cui al punto 1 sono inclusi i comuni con popolazione fino a 4.950 abitanti aventi almeno 2 farmacie aperte e i comuni con popolazione compresa tra 4.951 e 6.599 abitanti aventi almeno 3 farmacie aperte, con riferimento al dato Istat di popolazione residente al 1/1/2018 e alle farmacie risultanti aperte al 16/05/2019 secondo le risultanze della banca dati SOGEI (Sistema TS);

3) di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini dei farmacisti, ai comuni indicati nell’Allegato A e ai Servizi farmaceutici della Aziende USL;

4) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna (www.saluter.it);

5) di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Il Responsabile del Servizio

Luca Barbieri

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