n.266 del 21.10.2015 periodico (Parte Seconda)
Requisiti specifici per l'accreditamento dei Centri di procreazione medicalmente assistita (PMA)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante le “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” ed in particolare l'articolo 10, comma 2, con cui si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i requisiti delle strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate ad eseguire interventi di Procreazione Medicalmente Assistita (da qui in avanti PMA);
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014 che ha sancito l'illegittimità del divieto alla PMA eterologa previsto dalla Legge 40/2004;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 96/2015 che ha sancito l'illegittimità costituzionale del divieto, previsto dalla L. 40/2004, all'accesso alla PMA e alla diagnosi preimpianto (da qui in avanti PGD) alle coppie con gravi patologie genetiche trasmissibili al nascituro, legittimando così l'accesso alla PMA e alla PGD alle coppie non sterili con patologie genetiche trasmissibili;
- la Legge Regionale n. 34 del 12 ottobre 1998, recante “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” così come modificata dalla Legge regionale n. 4/2008 “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” - Titolo IV: "Autorizzazione ed accreditamento delle attività sanitarie";
- in particolare l’art. 8, della L.R. 34/1998 che demanda alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Assembleare Politiche per la Salute e Politiche Sociali, il compito di determinare i requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al comma 4 dell’art. 2 del DPR 14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, con riferimento alle funzioni sanitarie individuate nella programmazione regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano Sanitario Nazionale;
- la Legge Regionale n. 29/2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e successive modificazioni;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 927 del 8 luglio 2013 che recepisce l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni rep. atti n. 59/CSR del 15 marzo 2012 concernente i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane, che si applica a tutte le strutture pubbliche e private ubicate nella regione Emilia-Romagna che eseguono interventi di PMA, iscritte al Registro nazionale della PMA di cui all'art. 11 della L. 40/2004;
- n. 53 del 21 gennaio 2013 recante “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 1487 dell'11 settembre 2014, che approva i requisiti generali e specifici per l'autorizzazione regionale dei Centri di PMA, derivati da una rilettura complessiva ed organica dei requisiti contenuti nei diversi provvedimenti regionali e nazionali fino ad ora emanati, al fine di facilitarne l'effettiva applicabilità e regola l'accesso alla PMA eterologa, nonché alla donazione volontaria di gameti presso i Centri regionali di PMA in possesso di tale autorizzazione;
Considerato:
- che con propria deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, recante “Applicazioni della L.R. 34/1998 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti” si è provveduto, al punto 2.6 del dispositivo ad approvare l’allegato n. 3, nel quale sono definiti, ai sensi di quanto disposto al comma 1 dell’art. 8 della sopracitata Legge Regionale, requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti dell’Emilia-Romagna;
- che, con il richiamato provvedimento, si è previsto, altresì, al punto 2.9 del dispositivo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 8 della L.R. n. 34/1998 sopra richiamata, come compito dell’Agenzia sanitaria regionale, la predisposizione delle proposte per l’integrazione ed il periodico aggiornamento dei requisiti per l’accreditamento;
Preso atto che l’Agenzia sanitaria e sociale regionale, in esecuzione di quanto disposto dal punto 2.9 della citata deliberazione n. 327/2004, ha elaborato il documento allegato al presente atto, che definisce i requisiti specifici per l’accreditamento dei Centri di PMA;
Ritenuto necessario sostituire integralmente i requisiti specifici già deliberati all'allegato 3, punto 2.14 della citata deliberazione n. 327/2004, con i requisiti specifici indicati nell'allegato parte integrante del presente provvedimento;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Assembleare Politiche per la Salute e Politiche Sociali espresso nella seduta del 28/09/2015;
Vista la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 concernente "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni e integrazioni;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente” e s.m.i.;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e s.m.;
- n. 1621 dell’11 novembre 2013 concernente “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33”;
- n. 57 del 26 gennaio 2015 concernente “Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;
- n.193 del 27 febbraio 2015 recante "Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 43 LR 43/2001 e affidamento dell'incarico di Direttore Generale "Sanità e Politiche Sociali";
- n. 335 del 31 marzo 2015 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";
- n. 516 dell'11 maggio 2015 recante "Soppressione e modifica servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali";
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore per le Politiche per la salute;
A voti unanimi e palesi
delibera
- di approvare i “Requisiti specifici per l’accreditamento dei Centri di Procreazione Medicalmente Assistita”, come definiti nell’Allegato n. 1, quale parte integrante del presente provvedimento, che sostituiscono in modo integrale i precedenti requisiti specifici presenti nella deliberazione di Giunta regionale n. 327/2004;
- di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).