n.83 del 23.05.2012 periodico (Parte Seconda)

L.R. 28/99 Valorizzazione dei prodotti agroalimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Suino pesante. Comminazione di sanzione di sospensione uso del marchio Q.C. Concessionario Italcarni

IL RESPONSABILE 

Viste:

- la L.R. 28 del 28 ottobre 1999, avente per oggetto "Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi regionali 29/92 e 51/95";

- la deliberazione n. 640/2000 della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. 28/99 concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni";

- la deliberazione 840/01 della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, concernente "delibera 640/2000 avente per oggetto 'L.R. 28/99 - criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni'. Modifica lettera C) punto 1.A) e lettera E) punto 7";

-la deliberazione 1692/04 della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. 28/99 - modifiche alla deliberazione 640/00 concernente criteri e modalità per l'uso del marchio collettivo Qualità Controllata";

-la determinazione del Responsabile del Servizio Valorizzazione delle Produzioni agro-alimentari n. 12280 del 22 novembre 2010 avente per oggetto "L.R. 28/99, Elenco concessionari marchio Qualità Controllata - anno 2010" con la quale alla ditta Italcarni Società Cooperativa agricola, con sede legale in Via Guastalla 21/A, Carpi (MO), è stato concesso l'uso del marchio collettivo regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute" per la carne di suino pesante;

- la Determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 11983 del 26 ottobre 2010 avente per oggetto “L.R. 28/99 - Approvazione disciplinare di produzione integrata suino pesante”, ed in particolare l’elenco delle violazioni lievi e gravi al disciplinare di produzione integrata in vigore ai fini della valorizzazione della produzione tramite il marchio;

Richiamati:

- gli esiti di verifica ispettiva, inviati da CSQA Certificazioni Srl ed acquisiti agli atti del Servizio Sviluppo dell’Economia ittica e delle Produzioni animali in data 8/07/2011, prot. PG/11/166707, a seguito del controllo effettuato, per accertare il rispetto delle regole stabilite dal provvedimento di concessione del marchio, nei giorni 22-23-24/6/2011 presso le unità operative/allevamenti di C.I.L.A. Soc. Coop., Via Levata 46 Novellara (RE), ed ALBALAT Modena, Strada Munarola 123, Modena;

- il verbale di accertamento redatto dal Servizio Sviluppo dell’Economia ittica e delle Produzioni animali, in data 19 dicembre 2011 prot. NP.2011.0015009 del 22/12/2011, in cui viene richiesta, ai sensi delle citate Deliberazioni 640/00 lett. E), punto 6, e 1692/04 punto 3, e della Determinazione del Direttore generale Agricoltura 11983/10, la comminazione di un provvedimento di sospensione di 6 mesi dall’uso del marchio Q.C. per le carni di suino pesante nei confronti delle imprese agricole suddette afferenti al concessionario ITALCARNI Società Cooperativa Agricola.

Considerato che la responsabilità relativa all'attività di produzione secondo i disciplinari di produzione integrata ed il rispetto delle norme legate all'utilizzo del marchio ricade sul concessionario;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina: 

1) di comminare la sanzione di sospensione dell'uso del marchio collettivo regionale Qualità Controllata relativamente alle carni di suino pesante alle imprese agricole C.I.L.A. Soc. Coop., Via Levata 46, Novellara (RE), ed ALBALAT Modena, Strada Munarola 123, Modena afferenti al concessionario Italcarni Società Cooperativa Agricola con sede legale in Via Guastalla 21/A, Carpi (MO), che pertanto non potranno effettuare valorizzazione commerciale della produzione ai sensi della L.R. 28/99 per le carni di suino pesante;

2) di dare atto che gli effetti della sanzione comportano il divieto di utilizzo, da parte di Italcarni, del marchio collettivo regionale Qualità Controllata relativamente alle carni di suino pesante prodotte dalle imprese agricole citate al punto 1) del presente dispositivo;

3) di disporre che tale provvedimento abbia inizio dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto al concessionario, e che pertanto la valorizzazione commerciale della produzione ai sensi della L.R. 28/99 per le carni di suino pesante possa essere ripresa dopo sei mesi a partire da tale data;

4) di inviare a tutti i diretti interessati il presente provvedimento;

5) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna

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