n.341 del 08.10.2020 (Parte Terza)

Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sedi in seguito all'ottavo interpello e individuazione sedi disponibili per il nono

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 11 del D.L. 24/1/2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24/3/2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.;

- il R.D. 27/7/1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);

- l’art. 1 comma 3 della Legge 8 marzo 1968, n. 221 ai sensi del quale nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.

- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

- il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2/4/1968, n. 475);

- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);

- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali);

- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

Richiamate, altresì:

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 8/1/2013, di “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella l. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, i seguenti articoli del bando:

  • l’art. 10, che individua le modalità di interpello dei vincitori;
  • gli artt. 11 e 12, disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse;
  • l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;
  • l’art. 14, che ai fini dell’“accertamento dei requisiti” dispone che “in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15878 del 3/9/2019 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: disposizioni relative ai prossimi interpelli e alle modalità di controllo dei dati dichiarati dagli interessati" che dispone, in particolare:

- di effettuare gli interpelli successivi al sesto senza attendere il decorso dei 180 giorni disponibili per l’apertura della farmacia nella sede assegnata nel precedente interpello, rendendo disponibili le eventuali sedi non aperte nel termine suddetto nel primo interpello utile tra i successivi interpelli;

- di effettuare i controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti nella domanda di partecipazione al concorso straordinario nei confronti dei soli vincitori che accettano la sede loro offerta e, conseguentemente, procedere all’assegnazione delle sedi farmaceutiche subordinatamente all’esito dei suddetti controlli;

- che al termine di ciascuna procedura di interpello-accettazione attuata tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica, si procederà con:

  • l’adozione di un provvedimento che rende note le sedi accettate nell’interpello svolto, le sedi disponibili per il successivo interpello e le candidature interessate a quest’ultimo interpello;
  • l’avvio delle procedure tecniche necessarie per l’interpello successivo;
  • l'esecuzione dei controlli di veridicità delle dichiarazioni dei vincitori che hanno accettato la sede abbinata in seguito all’interpello;

- che, al termine dell’attività di controllo, sarà adottato il provvedimento che assegna le sedi accettate da vincitori rispetto ai quali i controlli eseguiti abbiano avuto riscontri positivi e, eventualmente, in caso di controlli difformi, rettifica la graduatoria senza procedere all’assegnazione delle sedi interessate;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 2835 del 20/2/2020 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: conclusione del settimo interpello e individuazione sedi disponibili per l'ottavo”;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 8984 del 27/5/2020 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna, bandito con determinazione n. 60 dell'8/1/2013. Rettifica della graduatoria finale dei candidati già approvata con determinazione n. 16707 del 18/10/2018, assegnazione sedi in seguito al settimo interpello e integrazione sedi disponibili per l'ottavo";

Richiamate, infine:

- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove dispone che, nel caso di partecipazione al concorso da parte di più farmacisti per la gestione associata della farmacia, l’autorizzazione eventualmente vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”;

- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016 “Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3/3/2016, n. 2” nella quale si dà atto che:

  • l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:
    • non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
    • non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
    • il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato Art. 10 della L.R. 2/2016;
    • nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno dall’assegnazione;
    • in qualunque momento successivo all’apertura della farmacia emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;
    • l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità;

Preso atto che per effetto dell'art. 1 comma 163 della Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che modifica l’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il periodo per il quale i vincitori di concorso che abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;

Richiamata, inoltre, la delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19/9/2017 "Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2" nella quale sono indicate le modalità procedurali volte a consentire l’esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934;

Dato atto che dal combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della Legge 8 marzo 1968, n. 221 e 10, comma 1 lettere b) e h), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2 deriva che i dispensari farmaceutici già istituiti nelle frazioni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti perché non era aperta la farmacia prevista dalla pianta organica devono venire chiusi all’apertura della farmacia da parte degli assegnatari delle corrispondenti sedi;

Dato atto che:

- al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti avverso alcuni dei provvedimenti regionali sopra citati, aventi ad oggetto la presente procedura di concorso straordinario, come più dettagliatamente indicato alla pagina http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/concorso-farmacie, ove le informazioni sono costantemente aggiornate;

- in particolare, risulta pendente davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna – il giudizio relativo al ricorso proposto avverso la determinazione n. 8984 del 27/5/2020 di rettifica della graduatoria e di individuazione delle sedi disponibili per l’ottavo interpello, ricorso volto ad ottenere la riammissione della ricorrente in graduatoria e la conseguente assegnazione della prima sede farmaceutica disponibile nell’ordine di preferenza già indicato dalla ricorrente stessa; rispetto a tale ricorso il TAR ha respinto la richiesta di sospensione con ordinanza cautelare n. 370 del 30/9/2020;

- risultano pendenti anche giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;

- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;

Dato atto, altresì, che:

- la procedura di ottavo interpello delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 21/6/2020 alle ore 18:00 del 26/6/2020;

- le sedi disponibili per l’ottavo interpello sono state le 39 sedi di cui all'allegato C della determinazione n. 8984 del 27/5/2020;

- la procedura di ottavo interpello ha interessato i farmacisti che collocati in posizione compresa tra la 700° e la 738° della graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 8984 del 27/5/2020, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Burert) n. 173 del 29/5/2020;

- hanno correttamente partecipato all’ottavo interpello, mettendo in ordine di preferenza un numero di sedi pari a quello della propria posizione per l'interpello – esplicitamente comunicata ai referenti mediante l’avviso relativo all’avvio della procedura di interpello, trasmesso via Pec – 15 farmacisti, mentre i restanti 24, tra quelli interpellati, non hanno partecipato all'interpello stesso e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;

- la procedura di accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 2/7/2020 alle ore 18:00 del 17/7/2020 e, ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione, è stato utilizzato il protocollo generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445/00;

- la procedura di accettazione ha interessato i 15 farmacisti che avevano correttamente partecipato alla precedente fase di ottavo interpello; di questi:

  • n. 2 non hanno partecipato alla procedura di accettazione (mancata risposta) e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
  • n. 2 hanno partecipato alla procedura di accettazione ma hanno rifiutato la sede proposta e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
  • n. 11 hanno partecipato alla procedura di accettazione ed hanno accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità previste, come risultante dalle ricevute di accettazione generate e protocollate dalla piattaforma web ministeriale;

Preso atto che dai controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate dai farmacisti che hanno partecipato alla procedura di ottavo interpello e hanno accettato tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica la sede abbinata, eseguiti in conformità a quanto disposto con la richiamata determinazione n. 15878 del 3/9/2019, non sono emerse difformità;

Preso atto altresì:

- della rinuncia, in atti al Prot. PG/2020/0433879 del 12/6/2020, della sede farmaceutica n. 37 del comune di Rimini, assegnata con determinazione n. 8984 del 27/5/2020, in esito alla quale tale sede è da includere nel novero delle sedi oggetto del nono interpello;

- del provvedimento del Sindaco del Comune di Casteldelci (RN) Prot. n. 1522 del 27/7/2020 con il quale è stata disposta, a far data dal 3/8/2020, la decadenza della titolarità della sede farmaceutica n. 1, rurale, del comune medesimo, in esito al quale tale sede farmaceutica è da includere nel novero delle sedi oggetto del nono interpello, in quanto trattasi di sede resasi vacante a seguito della scelta effettuata da vincitore di concorso;

- della rinuncia, in atti al Prot. PG/2020/0631101 del 1/10/2020, della sede farmaceutica n. 3 del comune di Noceto, accettata tramite piattaforma web ministeriale in seguito all’ottavo interpello, in esito alla quale tale sede è da includere nel novero delle sedi oggetto del nono interpello;

Ritenuto necessario procedere alla formale assegnazione alle 10 candidature che hanno accettato, senza successiva rinuncia, la sede farmaceutica proposta nell’ottavo interpello, dando atto che:

- la descrizione delle sedi farmaceutiche assegnate, riportata nell’allegato A è quella indicata nei provvedimenti di approvazione delle piante organiche vigenti alla data di adozione del presente atto;

- così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 2083/2015, in caso di candidature in forma associata, l’autorizzazione vinta viene rilasciata unica pro-indiviso, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e, pertanto, tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia;

- l’art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia;

- le eventuali rinunce successive al presente provvedimento di assegnazione effettuate da un solo cotitolare comportano la decadenza della autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;

- i candidati vincitori in forma associata, ai fini della gestione associata di cui all'art. 11 comma 7 del DL 1/2012, dovranno costituire una società optando per una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della L. 362/91, così come modificato dalla L. 124/2017, e la società potrà essere costituita esclusivamente tra gli stessi vincitori in forma associata;

- i farmacisti assegnatari hanno l'obbligo di procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dell'assegnazione. Il suddetto termine, stabilito nel bando e richiamato anche nella delibera di Giunta regionale n. 2083/2015 ed espressamente previsto dalla L.R. 3/3/2016, n. 2, art. 6, comma 7, vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub iudice e comprese, altresì, le sedi non di nuova istituzione, già aperte in passato, soggette a possibile pagamento dell’indennità di avviamento (art. 110 TULLSS) come da DGR n. 1350/2017 sopra citata;

- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate, sono comprensivi anche dei tempi necessari ai Comuni per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL) necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto, dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010;

- con successivo provvedimento il Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica provvederà all'autorizzazione all'apertura della farmacia e, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, al riconoscimento della titolarità delle farmacie assegnate con il presente atto, ai sensi dell'art. 10 "Competenze del Comune" della L.R. 2/2016;

- ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, gli assegnatari delle 11 sedi che non aprono la farmacia nel termine di 180 giorni decadono dall'assegnazione e sono esclusi dalla graduatoria;

Ritenuto altresì, procedendo in conformità a quanto stabilito con la richiamata determinazione n. 15878 del 3/9/2019, di avviare le procedure tecniche necessarie per il nono interpello dei vincitori del concorso straordinario regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche indetto con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 8/1/2013, ai fini dell’assegnazione, ai sensi dell'art. 11 lettera d) del bando di concorso, delle sedi non assegnate con l’ottavo interpello (29), di una sede assegnata ma successivamente rinunciata e di una sede resasi vacante a seguito della scelta effettuata da un vincitore di concorso, per un totale di n. 31 sedi farmaceutiche;

Visti:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1154 del 16/7/2018 di “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2156 del 22 novembre 2019 che, per garantire continuità nella fase di transizione tra le due legislature, proroga fino al 30/06/2020 l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare già conferitomi con DGR n. 193 del 27/2/2015 fino al 29/2/2020;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 733 del 25/6/2020 ad oggetto “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d’impatto sull’organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell’emergenza COVID-19. Approvazione”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità del presente atto; 

determina 

1) di assegnare ai farmacisti vincitori che hanno accettato la sede proposta in seguito all’ottavo interpello, elencati nell'Allegato A della presente determinazione, le sedi farmaceutiche a fianco degli stessi indicate, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall’art. 14 del bando;

2) di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede conforme al “Modulo di accettazione della sede assegnata” di cui all'Allegato B della presente determinazione, da trasmettere al Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna entro la data di apertura della farmacia;

3) di escludere dalla procedura concorsuale le candidature indicate nell'Allegato C, parte integrante della presente determinazione, per mancata risposta all’ottavo interpello o alla successiva procedura di accettazione o per espressa rinuncia della sede proposta attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma ministeriale o tramite successiva comunicazione trasmessa via PEC;

4) di dichiarare decaduto dall'assegnazione ed escluso dalla graduatoria, ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, il farmacista con domanda Prot. n. 002169 - 20-02-2013 – 080, per rinuncia della sede farmaceutica assegnata con determinazione n. 8984 del 27/5/2020;

5) di riepilogare nell'Allegato D della presente determinazione lo stato di assegnazione delle n.39 sedi farmaceutiche oggetto dell’ottavo interpello;

6) di approvare l’Allegato E, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ove sono indicate le 31 sedi farmaceutiche disponibili per il nono interpello dei vincitori;

7) di rendere note, nell'Allegato E di cui al precedente punto 6), le sedi non di nuova istituzione (sedi resesi vacanti per scelta di vincitori di concorsi straordinari - incluse le sedi assegnate a seguito di precedenti interpelli, aperte e successivamente chiuse per vincita di altro concorso regionale), per consentire l'eventuale esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934, secondo le indicazioni contenute nella richiamata delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19/9/2017;

8) di avviare le procedure tecniche necessarie per il prossimo interpello dei vincitori, aggiornando l'elenco delle sedi disponibili per il nono interpello, consultabile dalla piattaforma tecnologica ed applicativa del Ministero della Salute (www.concorsofarmacie.sanita.it) in coerenza all’Allegato E, precisando che:

- sono in posizione utile per partecipare al nono interpello le candidature collocate in posizione compresa tra la 739°e la 769° della graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 8984 del 27/5/2020;

- la procedura di interpello sarà svolta ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute;

- successivamente all’interpello e agli opportuni controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dai vincitori che hanno accettato la sede abbinata in seguito all’interpello, la Regione provvederà, secondo quanto previsto dall'art. 11 del bando di concorso e dalla normativa vigente, all'assegnazione delle sedi, dandone comunicazione ai Comuni interessati;

9) di precisare che negli allegati A, D ed E sono riportati la descrizione territoriale e gli estremi del provvedimento comunale di approvazione delle piante organiche vigenti alla data del presente atto, di cui sia pervenuta comunicazione al competente Servizio regionale;

10) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni in cui sono ubicate le sedi assegnate con il presente provvedimento e ai servizi farmaceutici delle Aziende USL della Regione;

11) di notificare il presente atto agli assegnatari delle sedi farmaceutiche indicati nell'Allegato A all'indirizzo PEC comunicato (sia al referente che agli associati in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

12) di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, i Comuni e le ASL interessati circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura delle farmacie, avvisando che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione:

- l’eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni;

- l’eventuale provvedimento comunale di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e all’apertura della farmacia

13) di notificare il presente provvedimento ai farmacisti esclusi dalla procedura concorsuale, corrispondenti alle candidature indicate nell'Allegato C, e al farmacista decaduto dall’assegnazione di cui al precedente punto 4) mediante trasmissione all'indirizzo PEC comunicato dando atto che, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, il presente provvedimento sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

14) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna ( www.saluter.it) oltreché nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute ( www.concorsofarmacie.sanita.it);

15) di informare che il presente atto può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.

Il Direttore generale

Kyriakoula Petropulacos

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