n.359 del 30.11.2016 periodico (Parte Seconda)
Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 per l'intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato agricolo ubicato nel comune di Bondeno distinto catastalmente al Fg. 43, mp. 211, sub. 3 e ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Suzzara-Ferrara
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1. Di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, il rilascio dell'autorizzazione per l'intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato agricolo ubicato in località Zerbinate nel comune di Bondeno (Fe) in via di Spagna, n° 18 distinto catastalmente al Fg. n°43, map. n. 211, sub. 3 e ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Suzzara - Ferrara ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso D.P.R.;
2. di dare atto che l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti con prot. n. PG/2016/0509609 del 4/7/2016 di seguito riportato, che forma parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:
- documentazione progettuale;
3. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dai richiedenti, le medesime esprimono:
3.a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
3.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
3.c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
4. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni;
a) Sull'intero fronte ferroviario dovrà essere realizzata idonea recinzione uniforme e continua, priva di aperture verso la ferrovia, conforme a quanto disposto dall'art. 52 del D.P.R. 753/80;
5. di stabilire inoltre quanto segue:
5.a) entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
5.b) qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;
“è fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art. 49 e 60 del DPR 753/80”;
5.c) qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori C.I.L. o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;
5.d) il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
5.e) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese dei proprietari o aventi causa della costruzione;
5.f) qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
5.g) al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
5.h) la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
6. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
7. di dare atto che l’adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente atto secondo quanto previsto dall’art. 23 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 verrà eseguito nelle forme previste dall’allegato F della deliberazione della Giunta regionale n. 66 del del 25 gennaio 2016;
8. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.