n.317 del 10.11.2021 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Belloni Lino - Domande 27.06.2019 e 21.09.2020 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso piscicoltura, dal Torrente Ceno in comune di Bardi, località Gerra Cella (PR). Concessione di derivazione. Proc PR19A0029. SINADOC 19821
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
1. di assentire al sig. Belloni Lino, c.f. BLLLNI32D21A646C la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, codice pratica PR19A0029( ex proc. PRPPA0077 scaduta e non rinnovata), ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante presa fissa dal canale di un vecchio mulino in disuso;
– ubicazione del prelievo: Comune di BARDI (PR), Località GERRA CELLA, Dati catastali: foglio 26 antistante mappali 179÷182; coordinate UTM RER X: 565.559 Y: 4.945.223;
– destinazione della risorsa ad uso pescicoltura;
– portata massima di esercizio pari a l/s 48;
– volume d’acqua complessivamente prelevato e restituita in alveo pari a mc/annui 1.000.000;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina iDET-AMB-2021-5301 del 25/10/2021
(omissis)
Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia
1. La concessione è valida fino al 31.12.2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
(omissis)