n. 160 del 25.11.2010 (Parte Prima)
NOTE
Note all’art. 1
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 17, comma 7, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile è il seguente:
«Art. 17 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile.><p>
(omissis)
7. È istituito l’elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l’Agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell’elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 37 del 1996 . L’iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell’elenco è disposta dalle Province, ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 8.
(omissis) »
2) Il testo dell’articolo 19 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile è il seguente:
«Art. 19 - Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile.
1. Al fine di assicurare la partecipazione degli Enti locali e delle organizzazioni iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 17, comma 7, alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato è istituito il Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile.
2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in materia di volontariato.
3. Nel regolamento di cui all’articolo 17, comma 8, sono disciplinati i compiti specifici e la composizione del Comitato nonché le modalità di nomina e funzionamento dei relativi organi. La partecipazione alle sedute del Comitato è senza oneri per la Regione.».
Nota all’art. 2
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile è il seguente:
«Art. 17 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile.><p>
(omissis)
2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
(omissis)»
Nota all’art. 3
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile è il seguente:
«Art. 2 - Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti d’intervento istituzionale.
1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per l’esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
b) eventi naturali o connessi con attività umane che per natura ed estensione richiedono l’intervento, coordinato dalla Regione anche in raccordo con gli organi periferici statali, di più enti ed amministrazioni a carattere locale;
c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attività umane che, per intensità ed estensione, richiedono l’intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
(omissis).».
Note all’art. 4
Comma 2
1) Il testo dell’articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile è il seguente:
«Art. 17 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile.><p>
(omissis)
5. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
(omissis).».
Comma 3
2) Il testo dell’articolo 19 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile è già citato alla nota 2) all’art. 1.
Note all’art. 5
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 17, comma 7, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile è già citato alla nota 1) all’art. 1.
Comma 3
2) Il testo dell’articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile è già citato alla nota 1) all’art. 4.
Nota all’art. 6
Comma 7
1) Il testo dell’articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile è già citato alla nota 1) all’art. 4.
Note all’art. 7
Comma 2
1) Il testo dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile è già citato alla nota 1) all’art. 3.
Comma 8
2) Il testo dell’articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile è già citato alla> nota 1) all’art. 4.<p>
Comma 9
3) Il testo dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile è il seguente:
«Art. 12 ->Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze<b>
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all’articolo 7, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.
(omissis).».
Note all’art. 8
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 18 della Legge n. 225 del 1992 che concerne Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile è il seguente:
« Art. 18 - Volontariato.
1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all’attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l’osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;
c) i criteri già stabiliti dall’ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d’attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.».
2) Il testo dell’articolo 9 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 che concerne Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile è il seguente:
«Art. 9 -Disciplina relativa all’impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.><p>
1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell’articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall’Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell’Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell’anno.
3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.
4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall’Agenzia, sulla base della segnalazione dell’autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefìci di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell’anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefìci di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell’articolo 10.
6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:
a) dall’Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;
b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l’indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell’articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all’Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L’Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.
7. La richiesta al datore di lavoro per l’esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.
8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell’emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all’autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull’attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.
9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all’autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l’evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.
10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all’articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.
11. L’eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell’àmbito dell’organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell’articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all’estero, purché preventivamente autorizzate dall’Agenzia.».
3) Il testo dell’articolo 15 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 che concerne Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile è il seguente:
«Art. 15 - Norma transitoria.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in occasione degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino all’emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della disciplina ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112..».
Comma 2
1) Il> testo dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 che concerne <b>Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile <b>è già citato alla nota 1) all’art. 3.
Nota all’art. 10
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 19 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 che concerne Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile è già citato alla nota 2) all’art. 1.
Note all’art. 12
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 1 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 che concerne Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile è il seguente:
«Art. 1 - Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell’elenco dell’Agenzia di protezione civile.
1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.
2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.
3. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l’iscrizione nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», che provvede, d’intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l’idoneità tecnico-operativa in relazione all’impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all’Agenzia l’aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.
4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtù dell’articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dall’articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l’iscrizione nell’elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all’Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacità operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all’Agenzia, preferibilmente su base informatica, l’aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.
5. Dell’avvenuta iscrizione nell’elenco nazionale, l’Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.
6. Per favorire l’armonizzazione di criteri, modalità e procedure d’iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l’Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.
7. Con provvedimento motivato, l’Agenzia può disporre la cancellazione dall’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorità competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992 in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
8. L’Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attività di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonché le forme e le modalità di collaborazione.».
Comma 2
2) La legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 concerne Interventi per la promozione e l’impiego del volontariato nella protezione civile.