n.237 del 17.07.2024 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 20: diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto "Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione" localizzato a Portoverrara, Comune di Portomaggiore (FE) presentato dalla Società Centro Agricolo Ambiente "G. Nicoli"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di servizi sottoscritto in data 04 giugno 2024 che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:

a) diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della l.r. 4/2018, relativo al progetto "Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione” localizzato a Portoverrara, comune di Portomaggiore (FE), proposto dalla Società Centro Agricolo Ambiente “G. Nicoli” sulla base dei pareri prevalenti come da verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

-  dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, relativamente alle competenze di governo del territorio e paesaggistiche, in particolare degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti delle politiche socioeconomiche su di esso incidenti;

- della Provincia di Ferrara;

- della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;

b) di dare atto che nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il progetto esaminato non risulta nel complesso ambientalmente e territorialmente compatibile e realizzabile in quanto si evidenzia il permanere delle seguenti criticità di seguito sinteticamente riportate:

- il progetto è stato ritenuto non ammissibile dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie in quanto trattasi di un insediamento ex-novo di attività produttiva in territorio rurale, ad uso c1 (attività manifatturiere); il cambio di destinazione d’uso verso un uso produttivo non è ammesso per un edificio in territorio rurale con tutela storico-testimoniale di categoria 2.2 e 2.4 del PUG; la nuova costruzione non è ammessa in territorio rurale, se non per usi strettamente connessi alla conduzione del fondo;

- in merito all’impatto sui centri abitati attraversati, dovuto al traffico di mezzi pesanti indotto dall’attività, le informazioni contenute nel SIA e nelle integrazioni e le mitigazioni proposte non sono risultate sufficienti a conseguire la valutazione  favorevole della sostenibilità ambientale e territoriale della scelta localizzativa dell’intervento, come evidenziato, altresì, nei richiamati pareri dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie e del Comune di Argenta (quest’ultimo non interessato dall’impianto in sé, ma dal traffico indotto) e della Provincia di Ferrara;

- in merito alla variante urbanistica necessaria ai fini della realizzazione del progetto, l’Unione dei Comuni Valli e Deltizie ha espresso il proprio dissenso con Delibera di Consiglio n. 15/2024, che costituisce l’Allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- la Provincia di Ferrara ha espresso il proprio parere motivato non favorevole sulla variante al PUG dell’Unione del Comuni Valli e Delizie e relativa ValSat, con determinazione dirigenziale n. 894 del 31/05/2024, che costituisce l’Allegato 3 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera

- le valutazioni in merito alla tutela paesaggistica non sono favorevoli come si evince dal dissenso espresso per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, sia dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, che dall’Unione dei Comuni Valli e Deltizie; tali pareri costituiscono rispettivamente l’Allegato 4 e l’Allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

c) di dare atto che gli eventuali titoli abilitativi, comunque denominati, rilasciati nel corso dell’istruttoria, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, non acquisiscono efficacia;

d) di trasmettere la presente deliberazione alla proponente Società Centro Agricolo Ambiente “G. Nicoli”;

e) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di servizi: ARPAE, Unione dei Comuni Valli e Delizie, Comune di Portomaggiore, Comune di Argenta, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Provincia di Ferrara, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Ferrara, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, AUSL Sanità Pubblica di Ferrara;

f) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

h) di dare atto, infine, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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