n. 27 del 16.02.2011 periodico (Parte Seconda)
Riconoscimento idoneità all'attivita di Tecnico competente in acustica ambientale
Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui sono state delegate agli Enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia della tutela ambientale dall’inquinamento, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato;
premesso che la Legge regionale 21/4/1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” all’art. 124 ha attribuito le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell’art. 2 della Legge 26/10/1995, n. 447;
vista la delibera di Giunta provinciale 293/00 con la quale sono state predeterminate le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art. 2 della L. 447/95 e del DPCM 31/3/1998;
vista la delibera di Giunta regionale 1203/02 “Direttiva per il riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica ambientale”;
dato atto che nel III quadrimestre dell’anno 2010 sono state presentate le seguenti domande:
- ing. Colangelo Massimo domanda acquisita in data 16/11/2010, Prot. n. 52281/C0801;
- ing. Giampaolo Andrea domanda acquisita in data 25/10/2010, Prot. n. 48592/C0801;
- p.e. Ventimiglia Giuseppe domanda acquisita in data 30/11/2010, Prot. n. 54497/C0801;
- ing. Lombardini Alessandro domanda acquisita in data 08/09/2010, Prot. n. 41282/C0801;
considerato:
- che l’attività di valutazione ha riguardato la verifica documentale del possesso dei requisiti di legge dei richiedenti il riconoscimento, così come indicato nella L. 447 del 26/10/1995 artt. 6, 7, 8 e della delibera di G.R. 1203/02 “Direttiva per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale”;
- che all’ing. Giampaolo Andrea sono state chieste integrazioni con nota del 29/12/2010 Prot. n. 57184/C0801 in merito al riconoscimento dei tecnici con i quali ha svolto l’attività professionale, alla quale è stato risposto negativamente a mezzo telefono e pertanto manca il requisito di avere svolto l’attività di tecnico in acustica ambientale in collaborazione con tecnici già riconosciuti;
- che la domanda del p.e. Ventimiglia Giuseppe non presenta un curriculum nel quale siano presenti lavori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/3/1998 e precisamente1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull’inquinamento acustico. Infatti l’art. 4 del summenzionato DPCONS 31/3/1998 prevede che per attività nel campo dell’acustica ambientale si intende, in via indicativa, l’aver svolto prestazioni relative ad almeno una delle seguenti attività:
- misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
- proposte di zonizzazione acustica;
- redazione di piani di risanamento;
- che la domanda dell’ing. Lombardini Alessandro non può essere accolta in quanto è già abilitato Tecnico in Acustica Ambientale pubblicato nel BUR Emilia-Romagna del 28 gennaio 2009 – Parte II, pertanto non necessita di ulteriore abilitazione;
- che fra le domande sopraelencate risulta corredata della documentazione comprovante i requisiti richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’art.7 Legge n.447 del 26/10/1995 e della delibera di Giunta regionale 1203/02 solo la domanda dell’ing. Colangelo Massimo;
- che le suddette domande sono conservate agli atti del Servizio Ambiente;
su proposta del responsabile del procedimento ing.Giovanni Paganelli;
si dispone:
1. di approvare l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di legge, abilitati allo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale. Tale elenco è riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente atto;
2. di pubblicare la presente disposizione e il relativo “Allegato A” nel BUR della Regione Emilia-Romagna;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nel BURER, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale;
4. di individuare nell’ing. Giovanni Paganelli, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente autorizzazione.