n.112 del 20.04.2021 (Parte Seconda)

431 - Oneri per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2018 - Variazione di bilancio e applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 900/2012 che ha individuato in seno alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, ora Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, ai sensi dell’art. 22, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., uno specifico centro di responsabilità, per lo svolgimento della funzione denominata “Gestione Sanitaria Accentrata” (GSA), alla quale è affidata la parte del finanziamento gestita direttamente, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, a partire dall’1.1.2012;

- n. 352/2013 “Attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Determinazioni”, con la quale si è confermato, quale responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata regionale, il Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare come individuato con propria deliberazione n. 900/2012, titolare di precisi obblighi in merito alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al Responsabile della GSA è attribuita la redazione del bilancio di esercizio consolidato del SSR mediante il consolidamento dei conti della GSA e dei conti delle Aziende sanitarie regionali, secondo le modalità definite nell’art. 32, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; in sede di consolidamento deve inoltre essere garantita la coerenza del bilancio di esercizio consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE ed SP di cui al Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, individuati con il codice “999”;

In sede di consolidamento, inoltre, il Responsabile

della GSA ed il Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze della Regione, assicurano l’integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria del Bilancio regionale;

Visto l’art. 32, comma 7 del sopracitato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in forza del quale la Giunta regionale approva i bilanci d'esercizio delle Aziende sanitarie regionali entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio d’esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento;

Vista la Determina AIFA n. 128 del 28 gennaio 2020 recante “Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2018 (ai sensi dell’articolo 15, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell’art. 1, comma 398, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232)”;

Vista la successiva Determina AIFA n. 79 del 22 gennaio 2021 recante “Riattribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2018 (ai sensi dell’articolo 15, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell’art. 1, comma 398, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232)” con la quale, oltre a rideterminare al ribasso gli oneri complessivi a favore della Regione Emilia-Romagna di cui alla DD AIFA n. 128/2020 sopra richiamata, vengono riattribuiti gli importi dovuti dalle singole aziende farmaceutiche e viene inoltre fissato il termine per il versamento da parte delle stesse al 28 febbraio 2021;

Visto l’art. 1, comma 477, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” il quale stabilisce che AIFA è tenuta a certificare, entro il 10 marzo 2021, l’avvenuto pagamento, entro il 28 febbraio 2021, da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti relativi all'anno 2018, per un importo non inferiore a 895 milioni di euro;

Vista infine la Determina AIFA n. 272 del 5 marzo 2021 con la quale:

- si certifica che, alla data del 28 febbraio 2021, è stato versato da parte delle aziende farmaceutiche, a titolo di oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica relativi all'anno 2018, un importo non inferiore all’importo previsto dall’art. 1, comma 477, pari a 895 milioni di euro;

- si stabilisce che i pagamenti che hanno consentito il raggiungimento dell’importo di cui all’art. 1, comma 477, si intendono satisfattivi delle obbligazioni a carico delle singole aziende farmaceutiche e corrisposti a titolo definitivo con conseguente estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, di tutte le liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo aventi ad oggetto i procedimenti di assegnazione dei budget e attribuzione degli oneri di ripiano per l’anno 2018;

Dato atto che sul capitolo 4542 “Versamento da parte delle aziende farmaceutiche a titolo di pay-back delle somme dovute per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (art. 15, commi 7 e 8 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; art. 1, comma 398 legge 11 dicembre 2016, n. 232)” del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, è stato assunto l’accertamento n. 590 sulla base agli importi definiti con la Determina AIFA n. 79/2021 al netto delle riscossioni avvenute nel corso dell’esercizio 2020 e che pertanto, alla luce della nuova Determina AIFA n. 272/2021 tale accertamento deve essere ricondotto all’importo delle somme effettivamente incassate nell’anno 2021;

Vista altresì la comunicazione del 15 marzo 2021 registrata al Prot. 16/03/2021.0228232.E con la quale, in occasione della convocazione al Tavolo tecnico degli adempimenti per la verifica del comma 174 della legge 311/2004 per l'anno 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze concede alle Regioni la possibilità di effettuare l’iscrizione in entrata alla voce “AA0910 Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera” del Conto Economico Consolidato del SSR relativo al IV trimestre 2020 degli ulteriori importi ricevuti a titolo di payback per acquisti diretti anno 2018, ancorché incassati nel corso dell’anno 2021, riconciliando altresì le iscrizioni sulla contabilità finanziaria attraverso gli accertamenti e gli impegni operati sul bilancio regionale dell’anno 2021;

Dato atto che gli accrediti ricevuti nel corrente esercizio relativi al payback da sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 ammontano complessivamente ad euro 16.536.946,79 e che occorre predisporre i necessari stanziamenti ai competenti capitoli di entrata e di spesa del Bilancio regionale al fine di procedere all’impegno contabile delle risorse in questione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in tempo utile per permetterne l’iscrizione nel Conto Economico della Gestione Sanitaria Accentrata regionale e nel Conto Economico Consolidato del SSR relativi al IV trimestre 2020;

Dato atto, inoltre, che occorre assicurare la necessaria riconciliazione tra le rilevazioni di contabilità economico-patrimoniale sul Bilancio del Servizio Sanitario Regionale 2020 e le scritture di contabilità finanziaria del Bilancio regionale attraverso gli accertamenti e gli impegni da operarsi necessariamente sul Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021;

Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii., che al comma 2, stabilisce che le Regioni accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente;

Viste:

- la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)”;

- la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- L.R. n. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;

Richiamato in particolare l’art. 4 della citata L.R. 29 dicembre 2020, n. 13, che per l’attuazione del Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., autorizza la Giunta regionale con proprio atto ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto ed in ottemperanza alle disposizioni dettate dall’art. 20 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di procedere all’adozione delle operazioni indicate nel dispositivo del presente atto;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod., ed in particolare l’art. 22;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28/01/2021 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29.12.2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;

- n. 3 del 5 gennaio 2021 “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;

Richiamate infine le seguenti determinazioni:

- n. 21425 del 26 novembre 2020 “Conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- n. 23199 del 29 dicembre 2020 “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Richiamata, infine, la propria deliberazione n. 1717 del 23/11/2020 “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”, con la quale si è provveduto a modificare la denominazione del “Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Sociosanitario” che a decorrere dall’1/12/2020 diventa “Servizio Gestione Amministrativa”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di procedere, in coerenza con quanto definito dalla comunicazione del 15 marzo 2021 registrata al Prot. 16/03/2021.0228232.E con la quale, in occasione della convocazione al Tavolo tecnico degli adempimenti per la verifica del comma 174 della legge 311/2004 per l'anno 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze concede alle Regioni la possibilità di effettuare l’iscrizione in entrata alla voce AA0910 (payback ospedaliero) del Conto Economico Consolidato SSR relativo al IV trimestre 2020 degli ulteriori importi ricevuti a titolo di payback per acquisti diretti anno 2018, ancorché incassati nel corso dell’anno 2021, che per la Regione Emilia-Romagna ammontano complessivamente ad euro 16.536.946,79, riconciliando altresì le iscrizioni sulla contabilità finanziaria attraverso gli accertamenti e gli impegni operati sul bilancio regionale dell’anno 2021 a valere sui finanziamenti dell’anno 2020;
  2. di effettuare le rilevazioni contabili delle partite di cui al punto precedente nel bilancio 2020 del Servizio Sanitario Regionale assicurando la necessaria riconciliazione con le scritture di contabilità finanziaria del Bilancio regionale attraverso gli accertamenti e gli impegni da operarsi sul Bilancio dell’anno 2021 a valere sull’anno 2020;
  3. di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 – 2023 le variazioni ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  4. di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  5. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2021- 2023 le variazioni ai capitoli afferenti ai titoli e alle tipologie della parte entrata nonché alle missioni e ai programmi della parte spesa indicati nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  6. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all’allegato 8 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., da trasmettere al Tesoriere (Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente atto);
  7. di dare mandato al Servizio Bilancio e Finanze, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, ad effettuare le registrazioni delle variazioni di bilancio di cui ai punti da 3. a 6. che precedono e a ricondurre l’accertamento n. 590 assunto sul capitolo 4542 “Versamento da parte delle aziende farmaceutiche a titolo di pay-back delle somme dovute per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (art. 15, commi 7 e 8 d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; art. 1, comma 398 legge 11 dicembre 2016, n. 232)” del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, fino all’importo di euro 16.536.946,79 che corrisponde alle somme effettivamente incassate;
  8. di dare mandato al Servizio Gestione della spesa regionale, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, ad eseguire le registrazioni degli impegni contabili a valere sui capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, sul capitolo 51632 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale delle somme versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di pay-back per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (art. 15, commi 7 e 8 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; art. 1, comma 398 legge 11 dicembre 2016, n. 232)” per l’importo di euro 16.536.946,79;
  9. di stabilire che le risorse impegnate con la procedura indicata al punto 8. che precede, ai fini del rispetto dell’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in base alla specificità del principio di competenza finanziaria delineata dal Titolo II del predetto D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che si differenzia da quella prevista nel Titolo I, saranno assegnate, con successivi provvedimenti, a favore del Servizio Sanitario Regionale;

di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico

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