n.149 del 07.06.2023 periodico (Parte Seconda)
Sospensione dei termini dei versamenti delle tasse automobilistiche a seguito degli eventi eccezionali e imprevedibili conseguenti alle alluvioni che hanno colpito i territori emiliano-romagnoli
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il D.P.C.M. 3 maggio 2023 recante “Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Ferrara e di altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi”;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- l’ordinanza 8 maggio 2023 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;
Considerato che:
- nel corso della prima settimana di maggio 2023 alcuni eventi meteorologici eccezionali hanno provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali in conseguenza dei quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato, nel corso della riunione del 4 maggio 2023, lo stato di emergenza per il territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena;
- a partire dalla giornata del 16 maggio 2023 la Regione Emilia-Romagna è stata colpita da ulteriori eventi meteorici eccezionali che hanno interessato larga parte del suo territorio, in conseguenza dei quali è in corso la procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Visti:
- la L. n. 42/2009 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione”, in particolare l’art. 2 e l’art.7;
- il D.Lgs. n. 68/2011 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, ed in particolare l’art. 8;
- il D. Lgs. n. 504/1992 che nelle previsioni di cui agli articoli 23-27 ha previsto in capo alle Regioni a Statuto ordinario la titolarità del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993;
- il comma 8 dell’art.6 del D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito dalla Legge 27 luglio 1994, n.473, che prevede che “il pagamento di ritenute alla fonte di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”;
- la Legge n. 449/1997 che, con la previsione di cui all’articolo 17, comma 10, ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di tasse automobilistiche statuendo che a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono svolte dalle Regioni medesime con le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze;
- il D.M. 25 novembre 1998, n. 418, atto avente forza regolamentare che ha dato attuazione alle norme di cui alla sopracitata Legge n. 449/1997;
- il D.M. 18 novembre 1998, n. 462, che ha regolamentato le modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463;
- il D.L. 124/2019 che all’art.38-ter ha introdotto l’obbligo del versamento della tassa automobilistica regionale esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA a far data dal 1 gennaio 2020;
- la L.R. n. 15/2012, che all’art. 5 stabilisce che la Giunta regionale possa disporre, con propria deliberazione, la rimessione in termini per l'effettuazione di adempimenti tributari, nel caso in cui cause di forza maggiore abbiano impedito ai contribuenti di provvedere al pagamento di un tributo entro la data di scadenza prevista dalla legge e la facoltà di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
- la Sentenza n. 122/2019 della Corte Costituzionale che qualifica la Tassa Automobilistica come tributo proprio derivato parzialmente “ceduto” in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale, ai sensi del sopra richiamato art. 8, comma 2, della D.Lgs.68/2011, per sviluppare una propria politica fiscale che possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione;
Atteso:
- che successivamente alla prima dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Governo del 4 maggio 2023 sono stati messi in atto azioni e interventi nonché concessi sospensioni dei pagamenti da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia e delle comunicazioni nonché da parte di istituti di credito operanti nel settore bancario ed interbancario, volti a sostenere il disagio economico e sociale di famiglie, lavoratori e imprese;
- in considerazione di questo scenario e vista la gravità della situazione emergenziale in cui versa il tessuto sociale e produttivo dei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì – Cesena, Rimini, si ritiene utile, nel perimetro dei provvedimenti operati a livello nazionale, un primo intervento volto al differimento del termine per il versamento dalle tasse automobilistiche;
Considerato che la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 5, della L.R. n. 15/2012, rubricato “Rimessione in termini” ha la facoltà di sospendere o differire i termini per l’adempimento degli obblighi tributari, a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5;
Tenuto conto che il comma 2-bis del richiamato art. 9 della L. n. 212/2000, introdotto dal comma 429 della Legge di stabilità 2016, prevede che “la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni,…, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione”;
Ritenuto necessario ed opportuno intervenire con la sospensione del termine di pagamento delle tasse automobilistiche relative alle scadenze fiscali di cui all’art.1 del D.M.462/1998 “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463”;
Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10/4/2017 “Il Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- n.325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n.426 del 21 marzo 2022 avente come oggetto “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n.1615 del 28 settembre 2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta regionale”;
- n.474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
- n.2360 del 27/12/2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell’Agenzia sanitaria regionale e sociale. Provvedimenti.”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 18524 del 30 settembre 2022 avente ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Direzione Generale Politiche Finanziarie, conferimento di incarico Dirigenziale e assegnazione delle posizioni organizzative e del personale al nuovo Settore Tributi”;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Richiamate:
- determinazione n. 2335 del 9/2/2022 riguardante la Direttiva degli indirizzi interpretativi in ordine agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013;
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025”;
- la propria deliberazione n. 719 del 8 maggio 2023 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 - Primo aggiornamento”.
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore al “Bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale, rapporti con UE”;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di sospendere, dal 3 maggio 2023 sino alla data del 31 agosto 2023, per le motivazioni meglio descritte in premessa, il termine di pagamento delle tasse automobilistiche, dovute solo ed esclusivamente ai sensi dell’art. 1, del D.M. 462/1998;
2) che la sospensione delle tasse di cui al punto precedente riguarda i veicoli intestati o utilizzati come previsto dall’art. 5, comma 32, del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, da coloro che risultano residenti, alla scadenza del termine ultimo di pagamento, nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
3) che i pagamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al punto 1) sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti entro il 2 ottobre 2023, primo giorno lavorativo successivo alla data del 30 settembre 2023;
4) di dare atto che la sospensione del termine di pagamento non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta;
5) la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta che resta colui che era tenuto all’obbligo del versamento della tassa automobilistica all’ordinaria scadenza del termine di pagamento prevista dall’art. 1, del D.M. n. 462/1998;
6) in caso di mancato pagamento entro il 2 ottobre 2023 la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini della applicazione di sanzioni e interessi che verranno conteggiati sin dal giorno successivo alla ordinaria scadenza tributaria prevista dall’art. 1 del D.M. n. 462/1998;
7) che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;
8) di dare atto, inoltre, che la sospensione del termine di pagamento non impatta sul bilancio regionale rimanendo dovuto il versamento nell’ambito del medesimo esercizio contabile per cui non si rende necessaria alcuna quantificazione di minori entrate;
9) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
10) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.