n. 18 del 02.02.2011 periodico (Parte Seconda)

Assegnazione e concessione contributi per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera B della L.R.12/02, in attuazione della propria deliberazione 817/10

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di dare atto che, in riferimento alla propria deliberazione 21 giugno 2010 n. 817, “Approvazione del Bando per la presentazione di progetti per il contributo ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) della L.R. 12/2002 per l’esercizio finanziario 2010”, sono pervenuti al Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali, complessivamente n. 31 progetti, come elencati nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. che il progetto presentato dal GVC – Gruppo Volontariato Civile – di Bologna, sull’area paese Libano, non è stato ritenuto ammissibile per le motivazioni indicate nella relativa scheda tecnica, trattenuta agli atti del competente Servizio, e che tali motivazioni sono già state comunicate al soggetto proponente;

3. che l’”Associazione di solidarietà con il Popolo Saharawi KABARA LAGDAF”, di Modena, con propria lettera datata 22.09.2010, registrata al protocollo del Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali in data 22/9/2010 al numero PG.2010.0231664, ha ritirato la propria candidatura e pertanto il progetto da essa presentato sull’area-Paese Campi Profughi Saharawi in Algeria e titolato “Stop the saharawi children stones-action3”, non è stato valutato;

4. di dare atto, per quanto espresso in premessa e che si intende qui integralmente richiamato, che sono stati valutati n. 29 progetti, come elencati nell’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di approvare, per quanto espresso in premessa e che si intende qui integralmente richiamato, la graduatoria dei 18 progetti assegnatari del contributo regionale, suddivisi per Area Paese e per fascia di punteggio, così come elencati nell’Allegato C), anch’esso parte integrante della presente deliberazione;

6. di dare atto che le fasce di cui al punto 5 che precede prevedono, fatte salve eventuali minori richieste dei soggetti proponenti, le seguenti percentuali:

- per i progetti compresi nella fascia I un contributo pari 50% del costo complessivo finale del progetto così come ricalcolato dal Nucleo;

- per i progetti compresi nella fascia II un contributo pari al 48% del costo complessivo finale del progetto così come ricalcolato dal Nucleo;

- per i progetti compresi nella fascia III un contributo pari al 46% del costo complessivo finale del progetto così come ricalcolato dal Nucleo;

7. di assegnare e concedere il contributo regionale ai 18 progetti elencati nell’Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dei quali n. 5 rientranti nella fascia I, n. 10 rientranti nella fascia II e n. 3 rientranti nella fascia III, per un importo complessivo di Euro 918.987,00;

8. di impegnare la somma complessiva di Euro 918.987,00 registrata al n. 3970 sul Capitolo n. 2752 “Contributi per iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e collaborazione istituzionale con i Paesi in via di sviluppo e in via di transizione (art. 5, comma 1, lett. A) e art. 6 comma 2, lett. B), L.R. 24 giugno 2002, n. 12)” di cui alla U.P.B. 1.2.3.2.3840, del Bilancio per l’esercizio 2010 che è dotato della necessaria disponibilità;

9. di dare atto che il Dirigente regionale competente per materia provvederà con propri atti formali alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento relativamente alla somma sopra indicata, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01, ed in applicazione della delibera 2416/08 e successive modifiche secondo le modalità indicate nella propria deliberazione 817/10;

10. di stabilire che, se in fase di rendicontazione l’ammontare della spesa sostenuta dai soggetti beneficiari del contributo risultasse inferiore al piano finanziario approvato, la percentuale del contributo assegnato e concesso non potrà comunque superare la percentuale di contributo determinata dal Nucleo, salvo minore richiesta del soggetto proponente;

11. di dare atto che l’importo massimo ammissibile non potrà in nessun caso superare l’importo risultante dal budget finanziario presentato a titolo di preventivo, così come ricalcolato dal Nucleo;

12. di stabilire, ad integrazione di quanto indicato nella propria deliberazione 817/10 al punto 4.3 “Termini e modalità di concessione del contributo regionale”, che il Servizio regionale competente potrà richiedere, qualora lo ritenesse necessario ai fini di una migliore comprensione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, anche successivamente alla presentazione della rendicontazione dei singoli progetti, le fotocopie dei giustificativi di tutte le spese sostenute in riferimento alla realizzazione del progetto, con l’eventuale specifica traduzione in lingua italiana qualora tali documenti di spesa fossero redatti in lingua straniera;

13. di confermare in ogni altra sua parte le previsioni contenute nell’allegato alla citata deliberazione 817/10;

14. di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/10 e successive modifiche non siano applicabili ai finanziamenti oggetto del presente provvedimento;

15. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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