n.335 del 09.11.2022 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "FV Sorbolo", proposto da SOR SOLAR SAS di SARSOL SRL & C.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “FV Sorbolo”, localizzato nel comune di Sorbolo (PR) proposto da SOR SOLAR SAS DI SARSOL srl & C., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. nella progettualità definitiva andranno puntualizzati e dettagliati, oltre che specificamente affrontati, gli emersi elementi di significatività dell'impatto sul paesaggio, riscontati nelle osservazioni inviate dalla Soprintendenza, laddove potranno essere messi in campo interventi e misure mitigative volte alle valutazioni in ambito autorizzativo;

2. secondo il PGRA (Piano di Gestione Rischio Alluvioni) nelle aree interessate da alluvione rara (aree P1) trovano applicazione le limitazioni e prescrizioni previste per la fascia C delle norme del Titolo II del PAI, di cui il PTCP della Provincia di Parma ha assunto il valore e gli effetti ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 112/98 sia sotto il profilo cartografico che normativo. Sempre il PGRA classifica, inoltre, l’area come “area interessata da alluvione poco frequente (P2) del reticolo secondario di pianura (RSP)”; in tali aree, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si dovrà garantire l'applicazione (art. 5.2 del DAL 1300/2016):

- di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;

- di misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio;

dette garanzie debbono essere esplicitate nel progetto definitivo dell’intervento;

3. si dovrà trasmettere il progetto definitivo dell’intervento ad AIPo, comprensivo dell’analisi idraulica che attesti, per tutti i valori delle portate di piena di progetto definiti dal PAI, l’assenza di interazioni tra l’installazione delle fondazioni dei pannelli solari ed i moti di filtrazione al di sotto dell’argine maestro del T. Enza in sinistra idraulica che ne potrebbero compromettere la stabilità. Inoltre, dovranno essere rispettate, in adempimento all’art. 96 comma f) del T.U. del 25/07/1904, le seguenti distanze minime dal piede arginale:

- 4 metri per piantumazione o recinzioni perimetrali;

- 10 metri per scavi.

Inoltre, è fatto divieto assoluto di deposito di eventuale materiale di risulta sulle scarpate arginali e nella fascia di rispetto di 4 metri dal piede dell’arginatura, che dovrà essere lasciata sgombra da materiali e mezzi d’opera;

4. si dovranno realizzare sondaggi preventivi in tutti i punti dove saranno previsti scavi, anche se di lieve entità, ad opera di archeologi professionisti sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;

5. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

a) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a):

- punto 1, dovrà essere effettuata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza e dal Comune di Sorbolo Mezzani;

- punto 2, dovrà essere effettuata dalla Provincia di Parma;

- punto 3, dovrà essere effettuata da AIPO;

- punto 4, dovrà essere effettuata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;

- punto 5, dovrà essere effettuata da ARPAE;

b) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

e) di trasmettere copia della presente determina al Proponente SOR SOLAR SAS DI SARSOL srl & C., al Comune di Sorbolo-Mezzani, alla Provincia di Parma, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza, all'AUSL DSP Parma, all’AIPO, al Consorzio della Bonifica P.se, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, all'ARPAE di Parma;

f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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