n.119 del 29.05.2015 (Parte Seconda)
Integrazione e modifica della Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, come modificata dalle Ordinanze n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 04 novembre 2013, n. 141 del 22 novembre 2013, n. 13 del 24 febbraio 2014, n. 18 del 7 marzo 2014, n. 48 del 23 giugno 2014 e n. 62 del 18 luglio 2014, che disciplina la riparazione, con rafforzamento locale, o il ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici religiosi (chiese)
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare Ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3/8/2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n.134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici;
Visto il comma 15 bis dell’art. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “misure urgenti per la crescita del paese” che integra e modifica il citato comma 1 dell’art. 4 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, nel modo seguente: “…b-bis) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I presidenti delle regioni – Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi…”;
Preso d’atto che il comma 15 bis dell’art. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012 equipara ad immobili pubblici gli “edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese” e pertanto agli stessi sono attribuiti i finanziamenti pubblici, senza alcuna riduzione percentuale;
Atteso che a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la quasi totalità degli edifici religiosi (chiese) situate nei territori interessati dal terremoto sono state dichiarate, con Ordinanze sindacali, inagibili e pertanto ne risulta precluso l’esercizio del culto;
Ritenuto opportuno e necessario approvare un programma di interventi immediati che consenta la riapertura al pubblico delle chiese che hanno subito danni lievi o non particolarmente significativi per assicurare la continuità dell’esercizio del culto;
Vista la nota del 26 novembre 2012 della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, acquisita al protocollo con n. CR2012.0007639 del 29 novembre 2012, con la quale viene trasmesso il report degli edifici religiosi (chiese) che possono essere riparati o ripristinati immediatamente al fine di consentire l’esercizio del culto;
Vista l’Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, come modificata dalle Ordinanze n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 4 novembre 2013, n. 141 del 22 novembre 2013, n. 13 del 24 febbraio 2014, n. 18 del 7 marzo 2014, n. 48 del 23 giugno 2014 e n. 62 del 18 luglio 2014, con la quale è stato approvato il programma degli interventi immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto che prevede la riparazione, con rafforzamento locale, o il ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici religiosi (chiese);
Atteso che il programma degli interventi immediati per garantire la continuità dell’esercizio del culto descritto nell’allegato “A” all’Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, come modificata dalle Ordinanze n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 4 novembre 2013, n. 141 del 22 novembre 2013, n. 13 del 24 febbraio 2014, n. 18 del 7 marzo 2014, n. 48 del 23 giugno 2014 e n. 62 del 18 luglio 2014, prevede una spesa complessiva di € 15.142.800,00;
Considerato che con Ordinanza n. 148 del 11 dicembre 2013 e successiva n. 46 del 13 giugno 2014 sono stati concessi contributi alle Diocesi per la realizzazione di strutture temporanee per garantire la continuità del culto per un ammontare di € 4.350.000,00, portando così la spesa complessiva per il programma operativo chiese immediate e temporanee ad un totale di € 19.492.800,00 come previsto nella Ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015.
Preso atto che la spesa complessiva per il programma operativo chiese immediate e temporanee di € 19.492.800,00 trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del 1/8/2012;
Vista la nota del 20 aprile 2015 della Arcidiocesi di Ferrara – Comacchio, acquisita al protocollo regionale n. CR.2015.17445 del 20/4/2015;
Preso atto che con la suddetta nota viene richiesta la modifica all’elenco degli edifici religiosi (chiese) che possono essere riparati o ripristinati immediatamente al fine di consentire l’esercizio del culto, con la rimodulazione del quadro di finanziamento agli interventi di competenza della Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio, secondo quanto di seguito descritto:
- di incrementare il contributo a programma per la Chiesa di Santo Stefano Protomartire nel comune di Ferrara per un importo di € 40.803,28 portando il contributo complessivo a € 308.518,71;
- di incrementare il contributo a programma per la Chiesa di Santa Chiara nel comune di Ferrara per un importo di € 26.070,35 portando il contributo complessivo a € 194.726,09;
- di decrementare il contributo a programma per la Chiesa di San Nicola Vescovo nel comune di Argenta in località San Nicolò per un importo di € 66.873,63 portando il contributo complessivo a € 226.812,88;
Preso atto che a seguito delle sopracitate modifiche, la spesa complessiva per il programma operativo chiese immediate e temporanee è confermata in € 19.492.800,00, come previsto nella Ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015 e per la quale la copertura finanziaria è assicurata nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del 1/8/2012;
Visto che l’elenco approvato con l’Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, come modificata dalle Ordinanze n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 4 novembre 2013, n. 141 del 22 novembre 2013, n. 13 del 24 febbraio 2014, n. 18 del 7 marzo 2014, n. 48 del 23 giugno 2014 e n. 62 del 18 luglio 2014, viene ulteriormente integrato e modificato dalla presente Ordinanza senza alterarne l’importo complessivo, come descritto nell’allegato “A”.
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1) di integrare e modificare ulteriormente l’elenco delle chiese ammesse a finanziamento con l’Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, come modificata dalle Ordinanze n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135 del 4 novembre 2013, n. 141 del 22 novembre 2013, n. 13 del 24 febbraio 2014, n. 18 del 7 marzo 2014, n. 48 del 23 giugno 2014 e n. 62 del 18 luglio 2014, senza alterarne l’importo complessivo della spesa a programma come descritto nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, prevedendo:
a) che l’importo del contributo a programma per gli interventi sulla Chiesa di Santo Stefano Protomartire nel comune di Ferrara sia rimodulato portando l’ammontare da € 267.715,43 a € 308.518,71;
b) che l’importo del contributo a programma per gli interventi sulla Chiesa di Santa Chiara nel comune di Ferrara sia rimodulato portando l’ammontare da € 168.655,74 a € 194.726,09;
c) che l’importo del contributo a programma per gli interventi sulla Chiesa di San Nicola Vescovo nel Comune di Argenta in località San Nicolò sia rimodulato portando l’ammontare da € 293.686,51 a € 226.812,88;
2) di confermare che la spesa complessiva per il programma operativo chiese immediate e temporanee è pari ad € 19.492.800,00 come previsto nella Ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015 e trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del 1/8/2012, secondo quanto disposto dall’Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012;
3) di confermare le disposizioni procedurali e le istruzioni tecniche per l’attuazione degli interventi immediati di riparazione con rafforzamento locale e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici di culto (chiese) approvate con Ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 e sue successive modificazioni.
La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 29 maggio 2015
Il Commissario delegato
Stefano Bonaccini