n. 136 del 13.10.2010 periodico (Parte Seconda)
Approvazione intervento regionale per la valorizzazione dell'autonomia e per l'arricchimento dell'offerta formativa delle scuole del territorio dell'Emilia-Romagna per l'a.s. 2010-2011: riparto, assegnazione ed impegno risorse a favore delle Province
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- la Legge regionale 30 giugno 2003 n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, e succ. mod., ed in particolare gli articoli 17, 20, 21, 25, 40 e 41;
Vista la delibera dell’Assemblea legislativa n. 117 del 16 maggio 2007 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010” nella quale si individua il sostegno all’autonomia delle istituzioni scolastiche fra le linee di azione indispensabili per perseguire il successo formativo di tutti i giovani, secondo tre direttrici: elevare i livelli di apprendimento, rafforzare gli aspetti di qualità, ricerca e innovazione, ampliare la conoscenza e l’accesso alle opportunità educative e formative del territorio;
Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 201 del 3 dicembre 2008, recante “Indirizzi triennali 2009-2011 per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - L.R. 30 giugno 2003, n. 12)”, nella quale – fra l’altro – si considera che sul territorio regionale si è da tempo consolidato un sistema di scuole dell’infanzia facenti capo allo Stato, agli Enti locali e a soggetti privati, anche convenzionati, che hanno instaurato reciproci rapporti di collaborazione;
Richiamato il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Tenuto conto degli obiettivi strategici approvati dall’Unione Europea a Lisbona nel 2000 e contenuti nel programma “Istruzione e Formazione 2010”, con particolare riferimento alla riduzione fino al 10% della dispersione scolastica e formativa nonchè all’elevamento del livello di istruzione e formazione, quale diritto delle persone a continuare ad apprendere per tutto l’arco della vita;
Ribadita la centralità del ruolo della Scuola pubblica nella costruzione dei diritti di cittadinanza, nella creazione dei presupposti per lo sviluppo economico, nell’assicurare mobilità ed equilibrio sociale;
Considerate le nuove responsabilità assegnate alle Regioni e agli Enti locali dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001, della quale la Regione Emilia-Romagna sollecita la effettiva attuazione, attraverso la sottoscrizione dell’Accordo per l’attuazione del Titolo V, elaborato congiuntamente fra Stato-Regioni, ANCI, UPI e UNCEM ed approvato dalle Regioni nel luglio 2010, e il rispetto dei diritti e degli obblighi che una tale decisione comporta, principalmente consistenti, da parte dello Stato, nel garantire l’unitarietà del sistema nazionale di istruzione e formazione, fornire le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni e all’attuazione degli obiettivi stabiliti a livello nazionale, adottare il metodo della leale collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali;
Rilevate:
- le gravi difficoltà che il sistema scolastico dell’Emilia-Romagna sta affrontando, determinate dai tagli agli organici del personale della scuola, dall’aumento degli iscritti e dalla carenza dei finanziamenti alle autonomie scolastiche;
- la criticità di tale situazione che, a fronte del livello qualitativo raggiunto dalla scuola in Emilia-Romagna (che, secondo tutte le rilevazioni nazionali ed internazionali, presenta eccellenze e alti standard di performances), mette seriamente a rischio il positivo svolgimento delle attività didattiche, il lavoro degli operatori della scuola e quindi la possibilità di assicurare qualità ed equità nella formazione degli studenti;
- le esigenze dei cittadini dell’Emilia-Romagna che, pur continuando a manifestare nei confronti del sistema educativo e scolastico del territorio regionale grande attenzione, partecipazione e disponibilità al coinvolgimento, a conferma del valore che annettono ad un’istruzione diffusa e di qualità, sono direttamente toccati dalle conseguenze della situazione suddetta, con ripercussioni a volte molto pesanti sull’organizzazione e sul bilancio famigliare;
Valutato pertanto opportuno, in continuità con gli interventi svolti negli anni precedenti dalla Regione e dagli Enti Locali – ed in particolare per l’a.s. 2009-2010 – per la valorizzazione dell’autonomia scolastica, la qualificazione del servizio e l’arricchimento dell’offerta, sostenere e migliorare i livelli raggiunti dalla scuola in Emilia-Romagna, attraverso la realizzazione di un intervento finalizzato anche a rafforzare un clima collaborativo dal quale emergano, con il fattivo contributo di tutti i soggetti interessati, le condizioni per dare prospettiva di sviluppo alle scuole nel loro rapporto con il territorio;
Ritenuto:
- di realizzare tale intervento attraverso la disponibilità di risorse regionali, destinate alle istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna appartenenti al sistema nazionale di istruzione, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado, le cui esigenze rientrino nell’ambito delle priorità individuate con il presente atto;
- di assegnare, per l’esercizio finanziario 2010, le risorse regionali disponibili alle Province, secondo i criteri successivamente indicati;
Dato atto che:
- l’intervento, come descritto nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, pur con una comune finalizzazione, si articola in tre azioni diversificate a seconda dei segmenti scolastici interessati, delle priorità individuate e della quantificazione delle risorse regionali disponibili;
- la realizzazione dell’intervento regionale avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle funzioni da svolgersi a cura delle Conferenze provinciali di coordinamento (di cui all’art. 46 della L.R. 12/03), sentite le Commissioni provinciali tripartite (di cui all’art. 52 della L.R. 12/03), nonché all’azione di monitoraggio che sarà svolta dalla Conferenza regionale per il sistema formativo in raccordo con il Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione regionale tripartita (di cui agli articoli, rispettivamente, 49, 50 e 51 della L.R. 12/03);
Rilevata l’opportunità di sottoscrivere accordi operativi fra la Direzione Generale dell’Area Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna e la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna al fine di definire i reciproci ruoli e compiti nell’attuazione dell’intervento di cui al presente atto;
Valutato necessario in considerazione della rilevanza degli ambiti di intervento indicati nel presente atto ed al fine di corrispondere all’esigenza di monitorare l’impatto delle risorse regionali assegnate, prevedere che le Province trasmettano alla Regione una relazione annuale illustrativa dei risultati conseguiti a livello territoriale e comprensiva dei dati quantitativi riferiti agli studenti per i quali sono state impiegate le risorse, a consuntivo di quanto realizzato nell’annualità precedente;
Sentiti gli Enti locali, ANCI, UPI e UNCEM dell’Emilia-Romagna nell’incontro del 7 settembre 2010;
Sentite la Conferenza Regionale per il Sistema Formativo e il Comitato di Coordinamento istituzionale nelle sedute del 13 settembre 2010;
Sentita la Commissione Regionale Tripartita nella seduta del 16 settembre 2010;
Dato atto che l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie regionali, per l’attuazione degli interventi in questione è pari a Euro 7.100.000,00 sul capitolo 75208 afferente all’U.P.B. 1.6.4.2.25245 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2010;
Ritenuto di ripartire e assegnare alle Province tali risorse regionali, come indicato nella Allegato 2) del presente atto quale parte integrante e sostanziale, sulla base dei criteri sotto riportati:
- quanto a € 2.100.000,00, tenendo conto del numero dei residenti nei diversi territori provinciali nella fascia di età dai 3 ai 5 anni, del numero di bambini presenti nelle liste di attesa>– opportunamente ponderate – per l’accesso alle scuole dell’infanzia statali e paritarie, nonché del numero di insegnanti di scuola dell’infanzia richiesti dalle autonomie scolastiche per l’apertura di nuove sezioni, come certificato dalla documentazione prodotta dalle Province, conservata agli atti del competente Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza;<p>
- quanto a € 1.000.000,00, tenendo conto degli iscritti alle scuole del ciclo primario e secondario del sistema nazionale di istruzione, nonché del numero delle scuole medesime a livello provinciale;
- quanto a € 4.000.000,00, tenendo conto del numero complessivo degli iscritti all’anno scolastico precedente e per ordine e grado di istruzione nei diversi territori provinciali, con una specifica ponderazione per il numero di studenti in situazione di handicap e per il numero di studenti con cittadinanza non italiana;
Viste le seguenti leggi regionali:
- la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazioni della L.R. 6 luglio 1977, n, 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;
- la L.R. n. 25 del 22 dicembre 2009 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e Bilancio pluriennale 2010-2012”;
- la L.R. 23 luglio 2010, n. 8 “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. primo provvedimento generale di variazione”;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, 2° comma della L.R. n. 40/2001, per provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi euro 7.100.000,00 a favore delle Province secondo il piano di riparto di cui alla Tabella Allegato 2) del presente atto, parte integrante e sostanziale;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 99 del 28 gennaio 2008 e n. 1173 del 27 luglio 2009;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod.;
Dato atto dei pareri allegati
Su proposta degli Assessori competenti per materia;
a voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni espresse in premessa, e qui integralmente richiamate, di:
- approvare l’”Intervento regionale per la valorizzazione dell’autonomia e per l’arricchimento dell’offerta formativa delle scuole del territorio dell’Emilia-Romagna per l’a.s. 2010-2011”, Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- approvare i criteri per il riparto alle Province delle risorse regionali per l’esercizio 2010 per complessivi euro 7.100.000,00 per la valorizzazione dell’autonomia e per l’arricchimento dell’offerta formativa delle scuole del territorio dell’Emilia-Romagna:
- quanto a € 2.100.000,00, tenendo conto del numero dei residenti nei diversi territori provinciali nella fascia di età dai 3 ai 5 anni, del numero di bambini presenti nelle liste di attesa>– opportunamente ponderate – per l’accesso alle scuole dell’infanzia statali e paritarie, nonché del numero di insegnanti di scuola dell’infanzia richiesti dalle autonomie scolastiche per l’apertura di nuove sezioni, come certificato dalla documentazione prodotta dalle Province, conservata agli atti del competente Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza;<li>
- quanto a € 1.000.000,00, tenendo conto degli iscritti alle scuole del ciclo primario e secondario del sistema nazionale di istruzione, nonché del numero delle scuole medesime a livello provinciale;
- quanto a € 4.000.000,00, tenendo conto del numero complessivo degli iscritti all’anno scolastico precedente per ordine e grado di istruzione nei diversi territori provinciali, con una specifica ponderazione per il numero di studenti in situazione di handicap e per il numero di studenti con cittadinanza non italiana;
- assegnare alle Province risorse regionali per un importo, complessivo pari a € 7.100.000,00, ripartito come specificato nell’ Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- impegnare le risorse di cui al precedente punto 3. per complessivi Euro 7.100.000,00 sul capitolo 75208 “Interventi relativi ad azioni di valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e di innovazione per la qualificazione del sistema formativo e dell’istruzione per esperienze di continuità scolastica compresi progetti per l’integrazione di persone in stato di disagio e in situazione di handicap (L.R. 30 giugno 2003, n. 12)” U.P.B. 1.6.4.2.25245, registrata al n. 2971 di impegno del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2010 che è dotato della necessaria disponibilità;
- dare atto che alla liquidazione delle risorse di cui al precedente punto 4., provvederà con successivo atto il dirigente regionale competente per materia, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, in applicazione dell’art. 51 della L.R. n. 40/2001, nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m., in un’unica soluzione al fine di consentire la tempestiva realizzazione delle azioni previste nell’intervento;
- autorizzare il Direttore Generale dell’Area Cultura, Formazione e Lavoro a sottoscrivere accordi operativi fra la Direzione Generale dell’Area Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna e la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, al fine di definire i reciproci ruoli e compiti nell’attuazione dell’intervento di cui al presente atto;
- richiedere che le Province in considerazione della rilevanza degli ambiti indicati nel presente atto ed al fine di corrispondere all’esigenza di monitorare l’impatto delle risorse regionali assegnate, trasmettano alla Regione una relazione annuale illustrativa dei risultati conseguiti a livello territoriale, a consuntivo di quanto realizzato nell’annualità precedente, e provvedano alla restituzione alla Regione delle eventuali risorse non utilizzate;
- pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico per garantire la più ampia diffusione.
ALLEGATO 1)
Intervento regionale per la valorizzazione dell’autonomia e per l’arricchimento dell’offerta formativa delle scuole del territorio dell’Emilia-Romagna per l’a.s. 2010-2011.
Premessa
Il sapere e la conoscenza rappresentano un fattore essenziale per lo sviluppo delle persone e per favorire la coesione sociale. Per questo, per la Regione Emilia-Romagna, l’istruzione non costituisce una spesa di “consumo”, ma una necessaria spesa di investimento, nel convincimento che dalla qualità educativa delle aule scolastiche dipende il futuro della Regione e del Paese, contribuendo a creare più ricchezza, benessere e servizi per l’intera comunità regionale.
Accompagnare il sistema scolastico del territorio nella realizzazione dei suoi rilevanti compiti educativi diventa quindi un impegno che la Regione Emilia-Romagna ribadisce, confermando - per le proprie politiche dell’istruzione, della formazione e dell’occupabilità – la centralità del garantire a tutti sia l’opportunità di accesso ai vari gradi scolastici, sia la frequenza di un servizio scolastico dalla elevata qualità formativa.
La Regione, pertanto, sulla base della propria normativa, individua per l’a.s. 2010-2011 un intervento finalizzato a sostenere le istituzioni scolastiche regionali nel processo di piena realizzazione dell’autonomia didattica e organizzativa, intesa come strumento per rafforzare la qualità educativa, sviluppare l’innovazione e la ricerca, costruire positive relazioni con e attraverso il contesto territoriale.
Si tratta di una chiara scelta strategica, collocata nello scenario delle nuove responsabilità assegnate alle Regioni e agli Enti locali dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001, caratterizzando i propri interventi in direzione del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa del servizio scolastico regionale e avviando con ciò il percorso per la costruzione della rete regionale delle autonomie scolastiche e formative.
Ai sensi della vigente normativa regionale, gli organismi della L.R. 12/03, ed in particolare la Conferenza regionale per il sistema formativo, sono individuati come sedi specifiche del confronto per la definizione dell’intervento secondo gli orientamenti individuati dalla Giunta regionale.
L’intervento regionale: finalità, soggetti e priorità
Ribadita la centralità del ruolo della scuola nella costruzione dei diritti di cittadinanza, nella creazione dei presupposti per lo sviluppo economico, nell’assicurare mobilità ed equilibrio sociale, la Regione, in continuità con quanto fatto negli anni precedenti, interviene al fine di sostenere e migliorare i livelli – qualitativi e quantitativi - raggiunti dal sistema scolastico regionale e per rafforzare, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, le condizioni per dare prospettiva di sviluppo alle istituzioni scolastiche nel loro rapporto con i contesti territoriali.
Nel quadro delle finalità suddette e della disponibilità di risorse regionali, complessivamente ammontanti per a.s. 2010-2011 a € 7.100.000,00, l’intervento si articola in tre azioni, diversificate a seconda dei segmenti scolastici interessati, delle priorità individuate e della quantificazione delle risorse regionali disponibili:
AZIONE A. il sostegno alla scuola dell’infanzia, con priorità per le scuole statali compatibilmente con le esigenze individuate a livello territoriale, con l’obiettivo di garantire il progetto culturale ed educativo di questo rilevante segmento scolastico (considerato strategico dalla Regione nel percorso educativo e formativo dei cittadini), rafforzare la qualità dei processi didattici, sostenere l’estensione del servizio in direzione di una costante ed efficace politica di sostegno nei confronti dei bisogni sociali delle famiglie. La Regione considera infatti un diritto la richiesta delle famiglie di usufruire del servizio educativo della scuola dell’infanzia e si impegna, in stretta collaborazione con gli Enti locali, a favorire le condizioni necessarie affinché tutte le bambine e tutti i bambini possano frequentarla, secondo l’art. 17, comma 1, della L.R. 12/2003.
Beneficiarie dell’azione: le scuole dell’infanzia del territorio regionale, appartenenti al sistema nazionale di istruzione.
A tale azione, sono destinate risorse regionali pari complessivamente a € 2.100.000,00.
AZIONE B. il sostegno al processo di piena maturazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, rafforzato dalla Legge costituzionale n.3/2001. La Regione considera centrale la rete delle autonomie scolastiche e formative per orientare le proprie politiche scolastiche che perseguono l’obiettivo di migliorare il clima formativo delle scuole, promuovere l’innovazione didattica, sviluppare modalità flessibili dell’organizzazione scolastica, potenziare le competenze nei servizi amministrativi, realizzare una stabile rete di relazioni tra le scuole e tra esse e il contesto territoriale. Si intende quindi incentivare la realizzazione di modelli di cooperazione tra istituzioni scolastiche che si prefiggano l’obiettivo di sviluppare comuni iniziative a favore dell’arricchimento dell’offerta formativa e a sostegno dell’innovazione dei processi formativi, con riferimento agli artt. 4,5,6,9 del DPR n. 275/99.
Beneficiarie dell’azione: le istituzioni scolastiche del territorio regionale, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, con esclusione del segmento della scuola dell’infanzia.
A tale azione, sono destinate risorse regionali pari complessivamente a € 1.000.000,00.
AZIONE C. la gestione delle differenze, a conferma dell’attenzione della Regione per attività finalizzate all’inserimento scolastico degli studenti disabili e degli studenti con cittadinanza non italiana, considerate prioritarie, nonché al sostegno degli allievi con differenziate necessità di studio e di apprendimento, con priorità per i quindicenni senza titolo di terza media.
Beneficiarie finali dell’azione: le istituzioni scolastiche del territorio regionale, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, con esclusione del segmento della scuola dell’infanzia.
A tale azione, sono destinate risorse regionali pari complessivamente a € 4.000.000,00.
L’intervento regionale: modalità attuative
Condizioni generali
I soggetti che intendono usufruire dell’intervento regionale presentano domanda di contributo, specificando l’azione di interesse fra quelle sopra indicate (AZIONE A oppure B oppure C) e descrivendo l’attività che intendono realizzare nell’a.s. 2010-2011, alla Provincia di riferimento territoriale, secondo le modalità che ogni Provincia determinerà.
Nella domanda di contributo dovrà essere espresso l’impegno:
- ad evidenziare l’attività, qualora finanziata con le risorse regionali, nei POF, facendo esplicito riferimento al presente intervento e citando la fonte finanziaria;
- a produrre alla Provincia una relazione sui risultati attesi e raggiunti, indispensabile per lo svolgimento dell’azione di monitoraggio e valutazione fra gli obiettivi e gli esiti delle attività finanziate, secondo una griglia tecnica predisposta dalla Regione, in collaborazione con le Province.
Le Conferenze provinciali di coordinamento sono individuate come le sedi specifiche del confronto e della condivisione su tutte le attività presentate ai sensi del presente atto, sentite le Commissioni provinciali tripartite.
Condizioni specifiche per azione
AZIONE A
L’azione A (sostegno alla scuola dell’infanzia) si svolge a livello provinciale secondo le seguenti condizioni:
- disponibilità e adeguatezza, a norma delle vigenti normative in materia, dei locali scolastici necessari per l’accoglienza degli alunni;
- reclutamento dei docenti e organizzazione del team educativo a cura delle scuole interessate nel rispetto della legislazione vigente, ivi compresa la normativa di parità;
- condivisione della programmazione degli interventi, secondo una concezione di territorio educativo, in sede di Conferenza provinciale per il sistema formativo.
AZIONE B
Le Istituzioni scolastiche che fanno richiesta di accedere al finanziamento regionale:
- costituiscono un Accordo di rete con caratteristiche di ampio impatto territoriale ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 275/99. Ciascuna istituzione scolastica può fare parte di un solo Accordo di rete;
- presentano alla Provincia di appartenenza, coerentemente con le proprie finalità istituzionali, il contenuto dell’Accordo di rete e la programmazione dell’azione deliberata.
Le Province, nell’ambito delle rispettive quote di riparto, assegnano un finanziamento fra € 20.000,00 e € 30.000,00, per l’anno scolastico 2010-11 per ciascun Accordo di rete, approvato in coerenza con quanto indicato nel presente atto.
AZIONE C
Si confermano le condizioni e le modalità già individuate dalle Province nelle precedenti annualità per l’assegnazione delle risorse regionali finalizzate al sostegno alle istituzioni scolastiche autonome e alla qualificazione dell’offerta formativa, tenendo conto delle priorità indicate nel presente atto.
Come nelle precedenti annualità, al fine di perseguire il principio dell’uguaglianza delle opportunità e di consentire adeguate azioni di riequilibrio fra le scuole, nonché di ottimizzare l’utilizzo di tutte le risorse disponibili, le risorse regionali assegnate alle Province sono a livello territoriale da ripartirsi fra Provincia e Comuni a seconda delle rispettive competenze in materia, attraverso il processo di confronto e coordinamento previsto dalla L.R. 12/03 e con il dovuto coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche. Va inoltre consolidato, nella interazione fra le reciproche autonomie, il rapporto fra istituzioni scolastiche ed enti locali, valorizzando la capacità e la responsabilità delle scuole nell’utilizzo delle risorse per le finalità loro proprie.