SUPPLEMENTO SPECIALE N.129 DEL 02.11.2016

Relazione

Il presente progetto di legge consta di 4 articoli:

L'articolo 1 riguarda le finalità della legge che consistono nel dettare disposizioni urgenti al fine della definizione di procedimenti da avviare nell'esercizio finanziario 2016.

L'articolo 2 interviene in modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 29 dicembre 2015, n.23 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale 2016)". Tale legge regionale ha introdotto, all'articolo 3, una forma di sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti emiliano romagnoli danneggiati dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato dallo Stato. Con la disposizione proposta si interviene sull'articolo 3 modificando e integrando la sola "assistenza legale" con la più corretta "azione risarcitoria o di tutela legale" in quanto occorre tenere conto del mutato quadro giuridico. Si è ritenuto inoltre opportuno intervenire sul sopra indicato articolo 3, disciplinando le condizioni di accesso al contributo, indipendentemente dalle condizioni economiche dei richiedenti al fine di eliminare aggravi per i cittadini, togliendone così ogni riferimento. Si mantiene il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo del contributo, ma si è ritenuto opportuno, nella modifica all'articolo di cui sopra, coinvolgere nella gestione della procedura sopra indicata le associazioni dei consumatori e degli utenti, rendendoli parte maggiormente attiva nella procedura di sostegno agli obbligazionisti.

L'articolo 3 costituisce un completamento rispetto alla riforma di cui alla legge regionale n. 13 del 2015 dal momento che, al comma 1, prevede che la Regione concorra alle spese per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) in quanto accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 40, sulla base di convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e le Province.

In particolare l'articolo 40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 ha previsto che "La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna.".

Detto articolo della legge di riforma n. 13 ha attribuito in via generale alla Regione la materia della fauna selvatica e della fauna ittica, oltre che le funzioni concernenti l'esercizio dell'attività venatoria. In questo contesto alle Province è stata invece attribuita la funzione relativa alla vigilanza (comprensiva delle attività di applicazione delle sanzioni e di introito dei relativi proventi), nonché le funzioni collegate all'attuazione dei piani di controllo sulla fauna selvatica.

Va evidenziato che le funzioni di vigilanza, in questo come in altri ambiti, sono considerate dalla costante giurisprudenza costituzionale (a partire dalla sentenza Corte Costituzionale n. 115 del 1995) come accessorie rispetto a quelle di amministrazione attiva e questa loro natura giuridica è alla base dell'intervento proposto.

Peraltro il radicamento delle funzioni di polizia provinciale sui corpi di polizia delle Province e della Città metropolitana è stato oggetto di una precisa scelta da parte della Regione (proprio in ragione della forte valenza che queste strutture hanno dimostrato) a conclusione di una complessa fase di riforma maturata nel 2015, per mantenere l’integrità dei corpi.

Ciò detto, giova ricordare qualche elemento di evoluzione della normativa specifica in materia di polizia locale, che spiega anche la particolare ed incerta condizione storica in cui andava evolvendosi il quadro normativo regionale. Con l'articolo 5 del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015 era stato inizialmente previsto che "in relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalita' e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190". In sede di conversione, con la legge 6 agosto 2015, n. 125, la norma del comma 1 è stata confermata, ma sono stati aggiunti, per quanto qui interessa, due ulteriori commi i quali prevedono che: "2. Gli enti di area vasta e le citta' metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56. ".

La Regione ha risolto i problemi conseguenti a questa specifica riforma della polizia locale mediante l'articolo 22 della legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2015, il quale prevede, al comma 1, che “Il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimane assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle Province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla legge regionale n. 13 del 2015.”.

Esso prevede inoltre al comma 2 - quale norma integrativa - la possibilità che siano svolte dal personale della Città metropolitana di Bologna e delle Province sulla base di apposite convenzioni “le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue agenzie strumentali, dalla legge regionale n. 13 del 2015”.

Peraltro quest'ultima disposizione si riferisce solo alle funzioni che la legge n. 13 ha affidato alla Regione e non alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 40. Da qui la necessità di completare il quadro normativo con la norma proposta al fine di concorrente alle spese che detto articolo comporta.

Il personale di polizia provinciale che esercita funzioni di vigilanza non è stato quindi trasferito alla Regione, pur esercitando funzioni nell'ambito di una materia di competenza regionale. L'evoluzione del quadro normativo e del contesto economico-finanziario in cui operano le Province hanno fatto affiorare l'esigenza di offrire copertura, almeno parziale, agli oneri che derivano dalle funzioni di vigilanza che le Province svolgono su una materia di competenza regionale. La proposta di cui al comma 1 dell'articolo 3 del progetto di legge risponde pertanto all'esigenza di formulare una norma specifica che consenta di soddisfare le finalità indicate.

Il comma 2 dell'articolo 3 in esame contiene una specifica disposizione volta a risolvere le problematiche connesse alla disponibilità di risorse finanziarie per le spese che sono connesse al personale regionale che permane nelle sedi provinciali, a seguito dell'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015, in attesa del subentro della Regione nei contratti e negli oneri relativi ai beni, servizi e forniture. Nell'ambito di tale personale è ricompresa sia la quota di dipendenti già trasferita alla Regione per l'esercizio delle funzioni che la Regione esercita direttamente, sia la quota di personale regionale distaccato presso le Province e la Città Metropolitana per l'esercizio delle funzioni regionali delegate a tali Enti, quali ad esempio quelle in materia di formazione professionale.

Il comma 3 contiene la previsione di variazioni compensative di competenza e di cassa indicate nell'allegato “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018”, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

L'articolo 4 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.

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