n.226 del 26.08.2015 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Poviglio (RE)
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all’art. 9:
- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l’attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell’accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall’impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a “veicoli per uso speciale” soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le“postazioni” svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.
L’Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla “struttura” modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;
- la propria determina n. 12861 dell’1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l’accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);
- la propria circolare n.6 del 20/03/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;
Viste:
- la nota del 26/03/2011 con cui il legale rappresentante della Pubblica Assistenza e Soccorso Croce Azzurra con sede legale in via Ceci, 13, Poviglio (RE) chiede l’accreditamento delle proprie UOM;
- la nota prot. n. 46259 del 03/05/2011 con la quale l’Azienda USL di Reggio Emilia trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della Pubblica Assistenza e Soccorso Croce Azzurra, ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;
Riscontrato dalla documentazione pervenuta:
- il possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;
- la dichiarazione di assenza di personale incompatibile;
Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall’art. 9 della L.R. 34/1998, e successive modifiche, tra l’altro attraverso visita su campo effettuata in data 20/06/2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/11737 del 19/09/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;
Richiamata la propria nota PG/2014/407124 del 3/11/2014, con la quale si chiede al legale rappresentante della Pubblica Assistenza e Soccorso Croce Azzurra di Poviglio un’integrazione relativa alla formazione ed ai mezzi, della documentazione presentata;
Vista la nota prot. PG 2014/454961 del 27/11/2014 con la quale il legale rappresentante della Pubblica Assistenza e Soccorso Croce Azzurra di Poviglio ha dato risposta;
Vista la nota prot.n. NP/2015/1607 del 10/02/2015 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che ha trasmesso il report relativo all’aggiornamento della formazione e dei mezzi delle strutture di trasporto infermi e soccorso della provincia di Reggio Emilia;
Vista la nota prot. AUSL RE n. 123115 del 16/12/2011, integrazione della nota di programmazione prot. AUSL RE n. 82790 del 05/08/2009 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Richiamato il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera;
determina:
1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite da Pubblica Assistenza e Soccorso Croce Azzurra con sede legale in via Ceci, 13, Poviglio (RE):
- 1 UOM Ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Poviglio;
- 1 UOM automedica limitatamente all’auto ed all’autista soccorritore con postazione nel Comune di Guastalla
- le UOM di trasporto non urgente indicate nella nota prot. AUSL RE n. 123115 del 16/12/2011, integrazione della nota prot. AUSL RE n.82790 del 5/8/2009 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia;
2) di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;
3) di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;
4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6) di stabilire che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
7) di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore;
8) di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate
9) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
10) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.